Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 gennaio 2009, n. 62
Regolamento di modifica al decreto 15 gennaio 2002, n. 5, recante: «Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto l'articolo 2, comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto la soppressione della qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e delle corrispondenti posizioni di organico di livello B, nonche' l'inquadramento dei dirigenti in possesso della predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007, nella qualifica di prefetto, con decorrenza 1° gennaio 2008;
Visto l'articolo 2, comma 95, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la sostituzione delle parole «e dai dirigenti generali di livello B» con le parole «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Visto il decreto legislativo n. 334 del 2000, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, ed in particolare l'articolo 59 che prevede l'istituzione, da adottarsi con regolamento del Ministro dell'interno, della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2002, n. 5, recante norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dipendenti della Polizia di Stato ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che sancisce, ai fini della regolarita' delle riunioni, la necessaria presenza di almeno sette dei componenti della Commissione medesima;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 95, lettera f), della legge n. 244 del 2007, la composizione della Commissione potrebbe non risultare sufficiente a garantire la validita' delle riunioni;
Ritenuto di dover modificare, al fine di garantire la funzionalita' della Commissione, le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto del Ministro dell'interno n. 5 del 2002, commisurando il numero legale utile ai fini della regolarita' delle sedute ad una previsione frazionaria rispetto al numero dei componenti;
Udito il parere n. 4706/08 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 17 settembre 2008, le cui osservazioni sono state recepite integralmente nel presente regolamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Modifica al decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio 2002, n. 5, recante «Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dipendenti della Polizia di Stato»;

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio 2002, n. 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria, di norma, la presenza di due terzi e, comunque, di almeno quattro dei componenti».
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 gennaio 2009

Il Ministro : Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 1



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 92, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«Art. 2. - 1. (omissis).
92. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma
430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di
dirigente generale di pubblica sicurezza e le
corrispondenti posizioni di organico di livello B sono
soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta
qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a
decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di
prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento
soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a
riposo. Agli stessi e' garantito l'impiego sino alla
cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 433,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 95 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«Art. 2. - 1. (omissis).
95. In relazione alla soppressione della qualifica di
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 10, commi 1 e 2 sono sostituiti dal
seguente:
"1. Il percorso di carriera occorrente per la
partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
ed al concorso, per titoli ed esami, previsti dall'art. 7,
comma 1, nonche' per l'ammissione allo scrutinio per la
promozione alla qualifica di dirigente superiore, e'
definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta
della commissione di cui all'art. 59, secondo criteri di
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, comunque non inferiori ad un anno";
b) all'art. 1, comma 2, le parole "dirigente generale
di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse;
all'art. 2, il comma 8 e' abrogato;
c) all'art. 11, comma 2, le parole "e dai dirigenti
generali di pubblica sicurezza di libello B)" sono
sostituite dalle seguenti "e dai prefetti provenienti dai
ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza";
d) all'art. 13, comma 1, le parole "dirigente generale
di pubblica sicurezza di livello B)" sono soppresse;
e) all'art. 58, comma 3, le parole "e dai dirigenti
generali di livello B)" sono soppresse;
f) all'art. 59, comma 1, le parole "e dai dirigenti
generali di livello B)" sono sostituite dalle seguenti "e
dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di stato
in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza";
g) all'art. 62, comma 3, le parole "un apposito
comitato composto da almeno tre dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B)" sono sostituite dalle
seguenti: "un comitato composto da almeno tre prefetti
provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza"».
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.:
«Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera).
- 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' istituita la Commissione per la
progressione in carriera del personale appartenente ai
ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato,
presieduta dal Capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore
generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e
dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato
in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza. Il Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza puo' delegare le funzioni di presidente
al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il
suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e
funzionamento della commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del personale
direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali
dei sanitari e dei ruoli che espletano attivita'
tecnico-scientifca o tecnica, la Commissione di cui al
comma 1, e' integrata dal direttore centrale di sanita' e
da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono
svolte da un funzionario della Polizia di Stato con la
qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in
servizio presso la direzione centrale del personale del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della Commissione partecipa, in qualita' di
relatore e senza voto, il direttore centrale del personale
o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di
un servizio della sua direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi
precedenti la direzione centrale del personale trasmette
alla commissione tutti gli elementi valutativi e
informativi in suo possesso.
6. La Commissione formula al consiglio di
amministrazione la proposta di graduatoria di merito
relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la
promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice
questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice
questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche
equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche
equiparate, sulla base dei criteri di valutazione,
determinati dal consiglio di amministrazione secondo le
disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, su proposta della medesima Commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la
graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita'
alla proposta formulata dalla Commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31
dicembre 2001.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n.
258:
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1. Il
Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni ed
i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla
legge 1° aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme
concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno -
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento
della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di
pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di
polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
articolato secondo i criteri di organizzazione e le
modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e
in armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di
pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del Dipartimento;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del
Dipartimento;
c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle Forze di polizia;
d) Ufficio centrale ispettivo;
e) Direzione centrale per gli affari generali della
Polizia di Stato;
f) Direzione centrale della polizia criminale;
g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;
h) Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato;
i) Direzione centrale dei servizi antidroga;
l) Direzione centrale per le risorse umane;
m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
n) Direzione centrale di sanita';
o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale;
p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la
Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresi'
l'istituto superiore di polizia per la formazione, la
qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della
Polizia di Stato, nonche' la Scuola di perfezionamento per
le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento
dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto
un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia,
direttore generale della pubblica sicurezza, e sono
assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del
1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per
l'attivita' di coordinamento e di pianificazione e un vice
direttore generale al quale e' affidata la responsabilita'
della Direzione centrale della polizia criminale. Ai
prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme
restando le attribuzioni agli stessi conferite da
disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della
Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, puo'
delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche
funzioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10
giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10
giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10
giugno1982, n. 158, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
ministeriale 15 gennaio 2002, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2002, n. 24:
«Art. 3 (Attivita' della Commissione). - 1. La
Commissione si riunisce sulla base dei programmi dei
lavori, definito ai sensi dell'art. 5, ed in ogni altra
circostanza ritenuta necessaria per lo svolgimento dei
propri compiti. La Commissione e' convocata dal Presidente
o, in sua sostituzione, dal vice direttore generale della
pubblica sicurezza con funzioni vicarie.
2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la
presenza di almeno sette dei componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei
componenti presenti. in caso di parita' prevale il voto del
Presidente.
4. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo.».

Nota all'art. 1:
- Per l'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 15
gennaio 2002, n. 5, si vedano le note alle premesse.



 
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