Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 maggio 2009
Regolamento del gioco opzionale e complementare al gioco del lotto denominato «10eLotto».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonche' il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11- quinquiesdecies, comma 4, che dispone che, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto;
Visto il decreto direttoriale del 23 giugno 2006 che ha stabilito le modalita' di attuazione della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo»;
Visto l'art. 1 - comma 89 - della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale «il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare: a) …omissis..; b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dell'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; c) …omissis..;
Tenuto conto dell'andamento del gioco del lotto che mostra un trend decrescente rispetto all'offerta complessiva dei giochi;
Tenuto conto, altresi', della scarsa incidenza del «Lotto istantaneo» sia per le ridotte potenzialita' del gioco medesimo sia per l'incapacita' dimostrata di miglioramento del trend del gioco del lotto;
Vista la lettera del 22 febbraio 2008 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha invitato il concessionario a individuare meccanismi di rilancio del gioco del lotto;
Vista la successiva corrispondenza e in particolare la lettera del 4 marzo 2009, con la quale la societa' Lottomatica ha presentato ad AAMS una proposta di nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO», in sostituzione del «Lotto Istantaneo»;
Vista la nota dell'11 marzo 2009, con la quale AAMS ha comunicato alla societa' Lottomatica parere favorevole all'istituzione della nuova formula;
Viste le conclusioni della Commissione di valutazione istituita con decreto direttoriale del 6 aprile 2009 (prot. n. 2009/13361/GiochiUD);
Visto il decreto dirigenziale di attestazione della capacita' del sistema estrazionale, presentato dal concessionario, di realizzare le modalita' di svolgimento delle estrazioni istantanee della nuova formula di gioco opzionale e complementare al lotto;
Considerato che il concessionario del servizio del gioco del lotto automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco, e' tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzata per consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di gioco;

Decreta:
Art. 1.

Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «10eLOTTO», introdotta ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, comma 89, lettera b) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. E' possibile partecipare al «10eLOTTO» solo dopo aver effettuato una giocata al Lotto.
3. La giocata al Lotto non comporta obbligatoriamente la partecipazione al gioco «10eLOTTO».
4. L'esercizio di tale forma di gioco e' affidato all'attuale concessionario del gioco del Lotto.
 
Art. 2.

Modalita' di gioco
1. Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.
2. La giocata si effettua pronosticando 10 numeri, da confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.
3. Qualora la giocata non comprenda, in tutto o in parte, i 10 numeri pronosticati dal giocatore, quelli mancanti saranno generati automaticamente dal sistema di gioco.
4. L'estrazione dei 20 numeri vincenti puo' essere scelta dal giocatore in modalita' immediata o legata alle estrazioni del gioco del Lotto:
a) modalita' immediata: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata automaticamente dal sistema, al momento della richiesta di giocata al «10eLOTTO», tramite un'estrazione immediata e personalizzata.
L'estrazione immediata dei 20 numeri vincenti si ottiene dalla generazione di una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri gia' estratti, ed e' effettuata da un sistema informatico automatizzato secondo le modalita' approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'estrazione immediata relativa alla formula di gioco opzionale e complementare «10eLOTTO» puo' essere effettuata solo successivamente all'accettazione di una giocata al Lotto.
b) modalita' legata alle estrazioni del gioco del Lotto: i numeri vincenti sono individuati nei 20 numeri della prima e della seconda colonna del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto, corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota, con esclusione della ruota Nazionale.
Il concorso al quale la giocata al «10eLOTTO» si riferisce, e' riportato sullo scontrino ed e' sempre quello immediatamente successivo alla giocata stessa.
In caso di numeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario delle estrazioni a partire dalla terza, iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote. Nel caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza colonna, si procedera' applicando gli stessi criteri ai numeri della quarta ed, eventualmente, della quinta colonna.
Qualora per effetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili 20 numeri vincenti differenti fra loro, quelli mancanti saranno oggetto di ulteriori estrazioni secondo modalita' automatiche e sotto la vigilanza della Commissione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della ruota di Roma.
I numeri vincenti del «10eLOTTO» sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
 
Art. 3.

Posta di gioco
1. L'importo minimo di giocata, per singola modalita' di estrazione, e' fissato in Euro 0,50.
2. L'importo massimo di giocata, per singola modalita' di estrazione, e' fissato in Euro 10,00.
3. L'importo complessivo di una giocata al «10eLOTTO», dato dalla somma degli importi giocati per ciascuna modalita', non puo' comunque superare quello della giocata al gioco del Lotto.
 
Art. 4.

Vincite
1. Le categorie di vincita al «10eLOTTO», derivanti dalla corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti, sono 7.
2. I premi di ciascuna categoria di vincita, per singola modalita' di estrazione, sono i seguenti:

zero numeri corrispondenti | 2,1277 volte la posta
cinque numeri corrispondenti | 5,3191 volte la posta
sei numeri corrispondenti | 15,9574 volte la posta
sette numeri corrispondenti | 106,3830 volte la posta
otto numeri corrispondenti | 1.063,8298 volte la posta
nove numeri corrispondenti | 31.914,8936 volte la posta
dieci numeri corrispondenti | 531.914,8936 volte la posta

3. I premi di cui al precedente punto 2 non sono cumulabili tra di loro e, pertanto, per ciascuna modalita' d'estrazione, si vince solo il premio massimo conseguito.
4. Alle vincite del «10eLOTTO» si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, cosi' come stabilite dall'art.1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
Art. 5.

Premi istantanei
1. Oltre alle categorie di vincita previste al precedente art. 4, il «10eLOTTO» assegna un premio istantaneo, di importo pari ad 1,0638 volte la posta che, al netto delle ritenute previste dall'art. 1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrisponde al valore della giocata opzionale a cui e' associata.
2. I premi istantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in numero pari ad uno ogni 14 giocate al «10eLOTTO».
3. Ogni premio istantaneo viene segnalato dal terminale con l'emissione di un segnale acustico e viene indicato al giocatore sullo scontrino di gioco relativo alla giocata al «10eLOTTO» che l'ha generato.
4. I premi istantanei conseguiti devono essere richiesti immediatamente dal giocatore, che ha facolta' di scegliere di riscuotere direttamente il premio ovvero di chiedere al ricevitore l'emissione di una nuova giocata al «10eLOTTO», di importo pari a quello conseguito, al netto delle ritenute di legge, esclusivamente con modalita' di estrazione immediata. In tal caso i numeri giocati restano gli stessi scelti dal giocatore con la giocata originaria al «10eLOTTO».
5. La nuova giocata emessa dal sistema partecipa anch'essa all'assegnazione di un premio istantaneo, con le modalita' di cui ai precedenti punti del presente articolo.
6. Al realizzarsi di una vincita con il premio istantaneo, il ricevitore e' tenuto a chiedere al giocatore la modalita' di riscossione prescelta, ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4 del presente articolo.
7. Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale di gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed il sistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale e' indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato. L'attestazione rilasciata dal terminale e' l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata automaticamente dal sistema e trattenuta dal ricevitore per le verifiche contabili.
8. Nel caso in cui il giocatore richieda l'emissione di una nuova giocata opzionale in modalita' immediata il sistema, dopo che il ricevitore abbia selezionato l'apposita opzione sul terminale di gioco, contabilizza la vincita come pagata, emette l'attestazione sulla quale e' indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato - costituente l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione. Successivamente il sistema emette un nuovo scontrino di gioco al «10eLOTTO» in modalita' immediata e contabilizza la relativa giocata.
9. In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata al ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una nuova giocata al Lotto e non puo' piu' essere modificata dopo l'avvenuta conferma a terminale della modalita' di riscossione prescelta.
 
Art. 6.

Schedina di gioco
1. Per partecipare alla formula di gioco «10eLOTTO», il giocatore puo' compilare la schedina di gioco adottata, marcando nelle rispettive aree, dopo aver compilato la parte relativa alla giocata al gioco del Lotto, i 10 numeri che intende giocare, la o le modalita' di estrazione prescelta e l'importo della giocata.
2. La giocata al «10eLOTTO» puo' essere effettuata anche a voce, comunicando al ricevitore tutti i dati necessari, come meglio identificati al precedente punto 1 del presente articolo.
 
Art. 7.

Scontrini
1. Lo scontrino relativo alla giocata del «10eLOTTO» viene emesso solo successivamente a quello della giocata al Lotto, previa conferma a terminale da parte del ricevitore.
2. Il ricevitore, prima di confermare la giocata al «10eLOTTO», e' tenuto a verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata al Lotto alla quale la stessa e' collegata. Nel caso in cui la giocata al gioco del Lotto risulti errata o incompleta, non e' consentito confermare la giocata al «10eLOTTO» ma e' fatto obbligo al ricevitore di procedere all'annullamento ed alla riemissione della giocata corretta al gioco del Lotto, prima di emettere quella al «10eLOTTO».
3. Lo scontrino di gioco del «10eLOTTO» riporta necessariamente:
a) la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
b) la modalita' di estrazione prescelta;
c) i numeri giocati;
d) l'importo giocato;
e) eventuali comunicazioni al giocatore.
4. Lo scontrino riferito alla modalita' di estrazione legata alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto nel punto 3 del presente articolo, anche la data del concorso di riferimento.
5. Lo scontrino di gioco con modalita' di estrazione immediata riporta, oltre a quanto contenuto nel punto 3, anche i 20 numeri estratti con le modalita' di cui al precedente art. 2, punto 4, lettera a).
6. Gli scontrini emessi costituiscono, per ciascuna modalita' di estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite al «10eLOTTO».
7. Lo scontrino riportante una giocata al gioco opzionale, qualunque sia la modalita' di estrazione prescelta, non puo' essere mai annullato.
8. Nel caso in cui la stampa di una giocata al «10eLOTTO» risulti errata o incompleta, il ricevitore e' tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare, nel campo delle comunicazioni al giocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il riferimento alla giocata errata o incompleta.
9. In caso di giocata con modalita' immediata, qualora il sistema non sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione, la giocata non viene accettata dal sistema ed il relativo importo non e' contabilizzato.
 
Art. 8.

Riscossione delle vincite
1. In un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative alle estrazioni della formula di gioco opzionale e complementare «10eLOTTO», distinte per modalita' di estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto.
2. I termini per la riscossione delle vincite del «10eLOTTO» di cui all'art. 4 sono quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto 1 del presente articolo.
3. Le modalita' di riscossione delle vincite sono identiche a quelle previste per il gioco del Lotto.
4. Le vincite di importo non superiore a € 2.300,00 lordi, conseguite con la modalita' di estrazione immediata possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a terminale della giocata vincente.
5. I premi di cui all'art. 5 devono essere richiesti immediatamente dal giocatore secondo le modalita' indicate nel medesimo articolo.
 
Art. 9.

Raccolta del gioco
La raccolta del gioco «10eLOTTO» si effettua con le stesse modalita' e gli stessi orari del gioco del Lotto e chiude contestualmente alla chiusura dei concorsi del gioco del Lotto.
 
Art. 10.

Importo complessivo minimo di vincita
1. La formula di gioco opzionale «10eLOTTO» deve restituire ai giocatori, su base annua, vincite non inferiori al 50% del totale delle poste di gioco. Nel caso in cui il valore cumulato delle vincite effettivamente realizzate e pagabili sia inferiore, sono disposte, con apposito provvedimento direttoriale, idonee misure correttive, in grado di assicurare la restituzione in vincite di non meno del 50% delle somme giocate, da attuare con modalita' e tempi adeguati per permettere, entro l'anno successivo, il raggiungimento, su base annua, del valore di restituzione stabilito.
2. Al fine di assicurare la restituzione ai giocatori di vincite dell'importo complessivo minimo, nella gestione finanziaria del gioco del Lotto, definita negli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni, deve essere data evidenza contabile dell'ammontare progressivo delle giocate effettuate e dell'ammontare progressivo delle vincite realizzate nel corso dell'anno, relativamente al gioco «10eLOTTO», con riferimento a ciascuna chiusura della raccolta.
 
Art. 11.

Obblighi del Concessionario
1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della formula di gioco «10eLOTTO», e' tenuto:
a) a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;
b) a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di generazione casuale dei numeri necessario all'effettuazione delle estrazioni del gioco opzionale e complementare, secondo le modalita' approvate da apposita Commissione istituita, atto a garantire condizioni di impredicibilita', equiprobabilita', sicurezza ed affidabilita';
c) a definire, insieme all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modalita' di effettuazione del monitoraggio periodico, finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto b);
d) a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza del gioco da parte dei giocatori;
e) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schede di gioco che consentano la partecipazione al gioco opzionale, garantendo, per l'avvio del gioco stesso, la distribuzione di almeno 150.000.000 (centocinquantamilioni) delle suddette schede;
f) ad effettuare annualmente la pubblicita' e la promozione del gioco, con iniziative e modalita' strettamente integrate rispetto a quelle del gioco del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per la promozione e pubblicita' del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;
g) a sostenere la fase di lancio della formula del gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresi', tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto del gioco sul mercato;
h) a produrre una specifica rendicontazione della formula di gioco «10eLOTTO», con le stesse modalita' previste per il gioco del Lotto e con le integrazioni che si rendessero necessarie;
i) a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attivita' di controllo, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;
j) a custodire, sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonche' i supporti sui quali sono registrati;
k) a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o al controllo del suo corretto andamento.
 
Art. 12.

Lotto istantaneo
Prima dell'inizio del gioco «10eLOTTO» cessa la raccolta del «Lotto istantaneo» indetto con decreto direttoriale del 23 giugno 2006.
Le vincite conseguite con il «Lotto istantaneo» potranno essere riscosse entro i termini stabiliti per il gioco del Lotto.
Il concessionario e' tenuto a fornire una rendicontazione conclusiva del «Lotto istantaneo» secondo modalita' richieste dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
Art. 13.

Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.
 
Art. 14.

Entrata in vigore
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' efficacia dal concorso del giovedi' della settimana successiva a quella di pubblicazione.
La data di cessazione del «Lotto istantaneo» coincide con il concorso del sabato della settimana di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 5 maggio 2009
Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2,
Economia e finanze, foglio n. 232
 
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