Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 febbraio 2009
Modalita' di attuazione della procedura negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, nell'ambito del fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01 (nel seguito «Disciplina comunitaria»);
Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico con la quale si e' provveduto ad adeguare la precedente direttiva 16 gennaio 2001 alla suddetta disciplina comunitaria;
Considerato che e' necessario dare attuazione a quanto indicato nell'art. 2, comma 2 della direttiva 10 luglio 2008 che prevede che gli interventi di cui alla direttiva medesima possono essere attuati anche con le modalita' previste per la procedura negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Decreta:
Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla Direttiva medesima secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 per la procedura negoziale.
2. Le modalita' di cui al comma 1 si applicano ai programmi di sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere lo sviluppo tecnologico del Paese.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva.
 
Art. 2.

Requisiti di accesso alla procedura negoziale

1. L'accesso alla procedura negoziale di cui al presente decreto e' riservato ai progetti di innovazione tecnologica, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' programmi di sviluppo sperimentale ammissibili ai sensi della Direttiva, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo previsto e realizzati da uno o piu' dei soggetti di cui all'art. 3 della Direttiva medesima.
2. Per accedere alla procedura negoziale, uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della Direttiva, denominato, ai fini del presente decreto, soggetto proponente, presenta una proposta del progetto di cui al comma 1. La predetta proposta puo' comprendere, in aggiunta al programma di sviluppo sperimentale del soggetto proponente, ulteriori programmi di sviluppo sperimentale promossi da uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) e commi 2 e 4 della Direttiva. Nel caso di progetto di innovazione tecnologica realizzato da piu' soggetti, il soggetto proponente ne assume la responsabilita' ai soli fini della coerenza tecnica ed economica.
3. L'importo complessivo dei costi ammissibili del progetto di innovazione tecnologica non deve essere inferiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito del progetto di innovazione tecnologica:
a) l'importo dei costi ammissibili del programma di sviluppo sperimentale del soggetto proponente non puo' essere inferiore a 5 milioni di euro;
b) l'importo dei costi ammissibili di ciascuno degli eventuali ulteriori programmi di sviluppo sperimentale non puo' essere inferiore a 3 milioni di euro ovvero, limitatamente a quelli proposti dagli organismi di ricerca di cui all'art. 3, comma 5 della Direttiva, a 1 milione di euro;
c) qualora il progetto di innovazione tecnologica sia composto di piu' programmi di sviluppo sperimentale, ciascun programma non puo' comportare costi ammissibili in misura superiore al 70 per cento ne' in misura inferiore al 10 per cento dei costi ammissibili complessivi del progetto.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Direttiva, ciascuno dei programmi in cui si articola il progetto di innovazione puo' comprendere anche attivita' connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale.
 
Art. 3.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto all'art. 4 della Direttiva, fatta salva la possibilita' di ridurre l'intensita' di aiuto in fase di negoziazione, nel caso le risorse disponibili non fossero sufficienti.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 5, comma 2.
 
Art. 4.

Fase di accesso e negoziazione

1. Il soggetto proponente trasmette al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «Ministero») un'istanza di accesso alla procedura di negoziazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da una proposta di massima che descriva il progetto di innovazione tecnologica. Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la compatibilita' della stessa con le risorse finanziarie disponibili e la sua coerenza con gli indirizzi in materia di innovazione tecnologica, ne comunica l'esito al soggetto proponente ai fini dell'avvio della fase di negoziazione.
2. Il Ministero avvia quindi la fase di negoziazione con il soggetto proponente al fine di verificare le condizioni di ammissibilita', nonche' la praticabilita' e fattibilita' del progetto di innovazione proposto, sotto l'aspetto tecnico-scientifico nonche' economico-finanziario, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti. Particolare attenzione e' posta agli effetti ed alla tempistica di realizzazione del progetto e dei programmi che lo compongono. Nell'espletamento di tale fase il Ministero acquisisce il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
3. Il Ministero conclude la fase di negoziazione entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di avvio della negoziazione di cui al comma 1 e ne comunica il relativo esito al soggetto proponente ai fini della presentazione della proposta definitiva.
 
Art. 5.

Presentazione della proposta definitiva e della
documentazione progettuale sottoscrizione del contratto

1. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica, articolata in relazione ai programmi di sviluppo sperimentale che compongono il progetto, e' presentata, con le modalita' indicate dal Ministero, dal soggetto proponente al soggetto gestore prescelto per l'istruttoria, di cui all'art. 2, comma 4 della Direttiva, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4, comma 3. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non e' piu' ricevibile e la relativa istanza di accesso e' considerata decaduta. In caso di documentazione incompleta, il Ministero puo' concedere un'ulteriore periodo di tempo, non superiore a venti giorni, ai fini del completamento dell'istanza; trascorso inutilmente tale periodo l'istanza di accesso e' considerata decaduta.
2. L'istruttoria, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sono effettuate nei termini e con le modalita' previste dalla Direttiva. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero, il soggetto proponente e gli altri soggetti beneficiari, tenuto conto delle risorse disponibili nonche' delle decisioni della Commissione europea in relazione ad eventuali programmi di sviluppo soggetti a notifica, sottoscrivono uno specifico contratto con il quale sono determinati gli impegni dei soggetti beneficiari anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione dei programmi, gli adempimenti a carico dei beneficiari, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese, anche estere, al programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato sulla base del piano degli investimenti predisposto dai soggetti beneficiari, nonche' le condizioni per la revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.
 
Art. 6.

Variazioni successive alla sottoscrizione del contratto

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonche' quelle afferenti il progetto di innovazione tecnologica oggetto del contratto sottoscritto devono essere preventivamente comunicate con adeguata motivazione al soggetto gestore. Quest'ultimo provvedera' a verificare, ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del progetto di innovazione tecnologica e dei singoli programmi che lo compongono.
Il soggetto gestore, qualora, a seguito delle variazioni intervenute, riscontri il venir meno delle condizioni e dei requisiti di ammissibilita', nonche' quelli riguardanti la necessaria connessione e funzionalita' degli eventuali diversi programmi in cui si articola il progetto di innovazione tecnologica, propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.
2. Variazioni in aumento dell'ammontare dei costi di ciascun soggetto beneficiario relativamente a ciascun programma rispetto a quelli ammessi, come indicati nel contratto sottoscritto, dovute ad incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi costi, non potranno comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun programma.
3. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione dei costi oggetto dei programmi agevolati, non potranno in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri programmi previsti dal progetto di innovazione tecnologica.
4. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione ad uno o piu' dei programmi di sviluppo nell'ambito del progetto di innovazione tecnologica oggetto del contratto sottoscritto, il soggetto gestore verifichera' che permanga comunque la validita' tecnico-economica del progetto medesimo.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2009

Il Ministro : Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 194
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone