Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2009 (vai al sommario)
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE 4 E 27-28 NOVEMBRE 2008
ORDINANZA 8 maggio 2009
Concessione di un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari. (Ordinanza n. 9).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per l'ambito territoriale di propria competenza per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
Atteso che la predetta ordinanza n. 3734 del 16 gennaio 2009 autorizza il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, ad assegnare uno specifico contributo ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il 4 e il 27-28 novembre 2008 nel territorio della regione Sardegna;
Ritenuto di dover avviare i procedimenti per attivare le assegnazioni previste dalla sopra richiamata ordinanza;

Ordina:
Art. 1.

Condizioni di ammissibilita' del contributo

1. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 e' concesso un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eventi alluvionali del 4 e 27-28 novembre 2008, nei comuni individuati dall'ordinanza n. 5 dell'11 dicembre 2008.
2. La distruzione totale o parziale dell'abitazione principale e' attestata con provvedimento delle competenti autorita'.
3. Per abitazione principale si intende la casa, di proprieta' o in locazione, in cui vive il nucleo familiare, ovvero la dimora abituale.
 
Art. 2.

Misura del contributo

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e' calcolato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare alla data del provvedimento di sgombero ovvero dal provvedimento di attestazione di distruzione totale o parziale dell'immobile, fino a un massimo di 400,00 euro mensili, e, comunque nel limite di 100,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione. Ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in 200,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore ai 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' superiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il numero dei componenti del nucleo familiare e' dichiarato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto richiedente nella domanda di contributo. Le successive variazioni in aumento del nucleo familiare non rilevano ai fini della quantificazione del contributo. Le successive variazioni in diminuzione del nucleo familiare, rilevano ai fini della quantificazione del contributo, fatta eccezione per i casi in cui nuclei familiari interessati abbiano, prima dell'avvenuta diminuzione, stipulato un contratto di locazione.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono comunque concessi dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio l'autonoma sistemazione a seguito degli eventi alluvionali del 4 e del 27-28 novembre 2008, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero sino ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' e, comunque, non oltre 12 mesi dalla data dell'ordinanza di sgombero, ovvero dalla data dell'evento.
 
Art. 3.

Modalita' di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo e' redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato alla presente ordinanza ed e' presentata al comune di residenza entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avvio del procedimento nel sito della Regione Autonoma della Sardegna.
Alla domanda deve essere allegata:
fotocopia del documento d'identita' del sottoscrittore della domanda;
fotocopia del provvedimento di sgombero adottato dalle competenti autorita' (o estremi del provvedimento) ovvero copia dell'attestazione delle competenti autorita' relativa allo stato di distruzione totale o parziale dell'immobile.
 
Art. 4.

Erogazione dei contributi

1. Il comune e' tenuto a concludere l'istruttoria relativa alle domande entro i dieci giorni successivi dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Il contributo concedibile viene erogato con cadenza mensile dal comune al quale e' stata presentata la domanda, con le modalita' indicate nel predetto modulo.
2. Il Commissario provvedera' a rimborsare al comune gli oneri sostenuti per l'erogazione di detti contributi con cadenza trimestrale, sulla base di apposita rendicontazione sugli importi effettivamente erogati.
 
Art. 5.

Attivita' di Controllo e revoca del contributo

1. Il comune e' tenuto ad effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
2. Il Commissario delegato si riserva, anche successivamente all'erogazione dei contributi, di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
3. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto beneficiario decade immediatamente dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace, con l'obbligo di restituire la somma percepita aumentata degli interessi legali a decorrere dal giorno dell'erogazione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 maggio 2009

Il commissario delegato: Cappellacci
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 78-79 <----
 
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