Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 aprile 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Plank Gerda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;
Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Plank Gerda, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Heilbademeister und Heilmasseur» conseguito in Austria presso la «Schule fur Heilbademeister & Heilmasseur im Kurhaus zu St. Radegund» - Scuola per bagnino termale e massaggiatore terapeutico nello stabilimento terapeutico di St. Radegund (Austria), in data 30 ottobre 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi prevista dall'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 9 giugno 2005;
Ritenuto che la formazione del richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;
Visto l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalita' di applicazione delle misure compensative;
Visto il decreto dirigenziale in data 25 febbraio 2009, con il quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso le «Terme Merano S.p.A.» di Merano (Bolzano), in data 6 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a seguito del quale la sig.ra Plank Gerda e' risultata idonea;
Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:
Art. 1.

Il titolo di studio «Heilbademeister und Heilmasseur» conseguito in Austria nell'anno 2002 presso la «Schule fur Heilbademeister & Heilmasseur im Kurhaus zu St. Radegund» - Scuola per bagnino termale e massaggiatore terapeutico nello stabilimento terapeutico di St. Radegund (Austria), in data 30 ottobre 2002, dalla sig.ra Plank Gerda nata a Brennero (Bolzano) (Italia) il giorno 1° marzo 1951, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».
Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il direttore generale: Leonardi
 
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