Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2009
Scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Villa Literno (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Villa Literno;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Villa Literno, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Decreta:
Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Art. 2.

La gestione del comune di Villa Literno (Caserta) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Salvatore La Rosa - prefetto a riposo;
dott. Giovanni Ricatti - viceprefetto;
dott. Marco Serra - dirigente area I.
 
Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 198
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

ll comune di Villa Literno (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
A seguito di attivita' investigative, che hanno evidenziato situazioni di diffusa illegalita' riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il prefetto di Caserta ha disposto l'accesso presso il comune di Villa Literno ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.
L'esito degli accertamenti svolti ha messo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, grazie anche ad una fitta ed intricata rete di parentele, affinita', amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigue.
In particolare, gli aspetti di condizionamento risultano evidenti in una serie di elementi quali:
a) gli atti con i quali e' stato violato il principio generale di separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e l'attivita' di gestione, determinando una variazione dell'assetto e delle competenze degli uffici con conseguente indebita ingerenza in attivita' gestionali;
b) la partecipazione di alcuni amministratori in societa' a loro volta partecipate da soggetti con precedenti penali o comunque collegati ad organizzazioni criminali;
c) l'affidamento di mansioni fiduciarie o funzioni di responsabilita' a componenti dell'apparato burocratico gravati da precedenti penali e comunque legati ad esponenti della locale consorteria;
d) l'illegittimita' di alcune procedure di affidamento di appalti di lavori e servizi.
In ordine al primo degli aspetti emarginati la commissione d'accesso ha evidenziato elementi, convergenti e significativi che, nel loro insieme, mettono in rilievo come alcune scelte organizzative effettuate dagli amministratori dell'ente abbiano consentito o quantomeno facilitato l'avvio ed il perfezionamento di procedure di gara illegittime con le quali sono stati affidati appalti di rilevante importo economico a favore di societa' amministrate da soggetti controindicati.
L'organo ispettivo ha in particolare sottolineato come l'attivita' svolta dall'ufficio di staff del sindaco, costituito apportando modifiche al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, non si sia limitata a rendere concreto ed effettivo il potere di indirizzo e controllo dell'organo politico, come previsto dall'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ma e' stata finalizzata ad una gestione parallela a quella degli altri uffici in deroga a quanto previsto dal citato decreto legislativo.
Emblematica a tal riguardo risulta essere la procedura per l'affidamento di un appalto di servizi curata dall'ufficio di staff. La commissione d'accesso ha rilevato in detta procedura una serie di illegittimita' che configurano un insieme di elementi sintomatici di un preordinato volere dell'apparato politico quali: la dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio di staff che l'appalto in questione e' di importo inferiore ad € 200.000 (a fronte di un contratto successivamente stipulato per il valore di € 360.000) eludendo in tal modo le forme di pubblicita' previste dalla normativa vigente e limitando invece le menzionate forme di pubblicita' ai soli quotidiani locali; l'avere fatto ricorso alla procedura accelerata pur non sussistendone i presupposti; la carenza dei requisiti legittimanti la partecipazione alla gara da parte della ditta risultata poi aggiudicataria; l'aggiudicazione della gara ad una ditta il cui amministratore unico e' stato interessato da misure di prevenzione personale e patrimoniale per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale.
In relazione al secondo degli aspetti evidenziati, il vincolo che lega strettamente l'amministrazione comunale agli ambienti controindicati risulta peraltro evidente nella figura di un amministratore che partecipa alla quasi totalita' delle societa' appartenenti alla famiglia della locale consorteria.
Ulteriori ed emblematici elementi, significativi della vicinanza, se non della connivenza, tra l'apparato politico e soggetti contigui ad ambienti malavitosi possono essere ricavati da una serie di provvedimenti quali quello concernente l'affidamento di un incarico per lo svolgimento di mansioni fiduciarie ad un dipendente con pregiudizi penali anche per associazione mafiosa.
Elementi sintomatici si ricavano altresi' nella procedura seguita per l'adozione di un provvedimento di conferimento di mansioni superiori, caratterizzata da evidenti profili di illegittimita' scaturiti da un'indebita ingerenza dell'apparato politico in attivita' considerate di gestione, ai fine di agevolare un elemento affiliato ad un clan camorristico.
Un concreto segnale dello sviamento dell'attivita' comunale nel perseguimento degli interessi dell'intera collettivita' e' stato inoltre individuato, dall'organo ispettivo, nei numerosi contratti di appalto stipulati per la realizzazione di opere o per l'affidamento di servizi.
La commissione d'accesso ha infatti messo in evidenza come numerosi atti di gara, presentino evidenti caratteri di illegittimita' attinenti ai requisiti di partecipazione o ad anomalie della procedura.
Inoltre, sebbene molti dei contratti stipulati siano di importo inferiore a quello per il quale e' previsto l'obbligo dell'informazione o della comunicazione antimafia e quindi non sussistevano specifici adempimenti in tal senso, l'organo ispettivo ha tuttavia evidenziato che alcune delle suddette societa', aventi sede in ambito locale, sono risultate positive a tale tipo di controllo mentre per altre e' stato accertato che i soci o gli amministratori sono gravati da precedenti penali anche specifici o comunque sono collegati con ambienti controindicati.
L'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni incide in modo fortemente negativo sulle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone lo scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno (Caserta).
Roma, 22 aprile 2009
Il Ministro dell'interno: Maroni
 
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