Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 aprile 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Antonacci Carla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Antonacci Carla, nata a Caracas il 10 maggio 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingenero, di cui e' in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Petrolio» conseguito presso l'«Universidad de Oriente», in data 14 giugno 2001;
Preso atto che l'istante e' iscritta presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela Centro de Ingenieros del Estrado Monagas» dal 22 agosto 2008;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citata;
Considerato che la formazione accademico professionale dell'istante non ravvisa alcuna corrispondenza con quella dell'ingegnere iscritto nel settore civile ambientale, in quanto tale formazione manca totalmente delle basi teoriche dell'ingegneria civile-edile che si acquisiscono primariamente durante gli studi accademici. Le carenze riscontrate sono tali che non possono essere superate nemmeno con l'applicazione di misure compensative;
Preso atto altresi' che l'istante ha fatto richiesta anche per la sezione A, settore industriale e considerato che la formazione documentata risulta essere molto specialistica, si ritiene di accogliere tale richiesta con l'applicazione di misure compensative consistenti in un esame scritto e orale sulle seguenti materie: 1) impianti chimici, 2) impianti elettrici, 3) impianti termoidraulici e solo orale su: 4) tecnologia meccanica, 5) costruzioni di macchine, 6) energetica e macchine a fluido oltre che su 7) deontologia e ordinamento professionale;
Visto l'art. 16, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Antonacci Carla, nata a Caracas il 10 maggio 1976, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, la domanda per il settore civile-ambientale, per i motivi esposti e' rigettata.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale; le modalita' di svolgimento delle prove sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) impianti chimici, 2) impianti elettrici, 3) impianti termoidraulici e solo orale su: 4) tecnologia meccanica, 5) costruzioni di macchine, 6) energetica e macchine a fluido oltre che su 7) deontologia e ordinamento professionale.
Roma, 16 aprile 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Prova attitudinale : La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 , e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.
 
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