Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 aprile 2009
Riconoscimento, al sig. Baro Lorenc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Baro Lorenc, nato a Shijak (Albania) il 14 aprile 1978, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale albanese ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico in Giurisprudenza, conseguito presso la Universita' del Salento nell'ottobre 2006;
Preso atto inoltre che e' iscritto nella «Dhoma Kombetare e Avokateve» (Albania) da marzo 2008, come attestato dal relativo certificato;
Preso atto altresi' che ha dimostrato di aver completato in Italia la prescritta pratica biennale nel novembre 2008;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 16 gennaio 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria ;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata nel gennaio 2006 dalla Questura di Lecce a tempo indeterminato;

Decreta:
Art. 1.

Al sig. Baro Lorenc, nato a Shijak (Albania) il 14 aprile 1978, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 2 aprile 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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