Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 37
Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalita' di riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (09G0045)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 2, commi 78 e 79;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'articolo 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per missioni militari all'estero: le missioni, quali che ne siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro di conflitto: l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e' stato o e' ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;
c) per nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita' (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le Direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunita'
europea (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 78 e 79, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (Legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«Art. 2 (Comma 78). - Al fine di pervenire al
riconoscimento della causa di servizio e di adeguati
indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni
militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui
vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale
civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone
adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che
abbiano contratto infermita' o patologie tumorali connesse
all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio
impoverito e alla dispersione nell'ambiente di
nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle
esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al
convivente, ai figli superstiti nonche' ai fratelli
conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in
caso di decesso a seguito di tali patologie, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2008-2010.».
«Art. 2 (Comma 79). - Con regolamento da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e
con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e
le modalita' per la corresponsione ai soggetti di cui al
comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito
delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13
agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre
1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.».
- La legge 13 agosto 1980, n. 466, recante «Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e
di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1980,
n. 230.
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25
ottobre 1990, n. 250.
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 26 novembre 1998, n. 277.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 510, «Regolamento recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7
gennaio 2000, n. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 82, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302:
«Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al
personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni
criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso
nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere
dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti
dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23
novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal
Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno
bianca». Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire
consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
di legge in materia, ogni lite in corso con le persone
fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio
della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di
Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, ai superstiti di atti di
terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano
subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia
comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono
soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento
previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I
benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990,
spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti
in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e
non a carico.
5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della
criminalita' organizzata si applicano le norme vigenti in
materia per le vittime del terrorismo, qualora piu'
favorevoli.
7. All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al
comma 1, dopo le parole: «l'eventuale involontario
concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura
colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o
letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti
delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «nonche' ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono
inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata»;
b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «nonche' agli
orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono
inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata».».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato», e' pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974, n.
120.
- Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2003, n. 29, e'
stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2003, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
5 aprile 2003, n. 80.
- Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante
«Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e
civili di attentati terroristici all'estero», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2003, n. 277, e'
stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 369, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 gennaio 2004, n. 8.
- La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 agosto 2004, n. 187.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 13
ottobre 2005, n. 239.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e
modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime
del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della
progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore
delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma
dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n.
266», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell' 8 agosto
2006, n. 183.
- Il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del ottobre 2007, n. 229, e' stato convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279.
- Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni fmanziarie urgenti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 2008, n. 304, e' in corso di
conversione.



 
Art. 2.
Principi generali e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni all'integrita' psicofisica permanentemente invalidanti o a cui e' conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante, e' corrisposta l'elargizione di cui all'articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 5, della
legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice»:
«Art. 5. - L'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di
200.000 euro in proporzione alla percentuale di validita'
riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale.
2.-4. Omissis.
5. L'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art.
12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come
sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23
novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella misura di
200.000 euro. Per le stesse finalita' e' autorizzata la
spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.



 
Art. 3.
Procedure
1. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione dell'elargizione di cui all'articolo 2 ai soggetti colpiti dalle infermita' o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai superstiti aventi diritto.
2. Per il conferimento dell'elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di seguito denominata: "Direzione generale", entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento la domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.
4. Per i dipendenti pubblici le Amministrazioni di appartenenza possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 1.
5. La Direzione generale procede all'istruttoria ed alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu' remoto nel tempo, che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5, viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che viene aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio e del 31 dicembre 2010, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.
 
Art. 4.
Corresponsione dell'elargizione
1. L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 1, e' corrisposta ai soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 3, qualora gli stessi non abbiano gia' beneficiato, per la medesima percentuale di invalidita', del corrispondente beneficio previsto dalle leggi citate all'articolo 2, commi 79 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente regolamento, una percentuale di invalidita' maggiore rispetto a quella gia' riconosciuta ai sensi delle citate norme, la stessa elargizione e' determinata per la differenza e la differenza e' inserita nel piano di riparto.
2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si puo' avvalere della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
3. In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore degli invalidi e dei superstiti aventi titolo non puo' superare l'importo massimo della speciale elargizione in favore degli invalidi, come disciplinata dall'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 e' portato in detrazione fino alla concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime del dovere e gli equiparati dall'articolo 34 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 562, 563 e 564,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento
ordinario della Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2005, n.
302:
«Art. 1 (Comma 562). - Al fine della progressiva
estensione dei benefici gia' previsti in favore delle
vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le
vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e
564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10
milioni di euro a decorrere dal 2006.».
«Art. 1 (Comma 563). - Per vittime del dovere devono
intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti
pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita'
permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento
delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni
riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in
contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilita'.».
«Art. 1 (Comma 564). - Sono equiparati ai soggetti di
cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita'
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il
decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque
natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e
che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per
le particolari condizioni ambientali od operative.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale», convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222.».
«Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in favore
delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto
2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni
criminose e alle vittime della criminalita' organizzata,
nonche' ai loro familiari superstiti. Ulteriori
disposizioni a favore delle vittime del terrorismo). - 1.
Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di
cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalita'
organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono
corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e
5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal
presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per
l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2
milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita
alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai
parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato
in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di
euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243,
recante «Regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed
ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva
estensione dei benefici gia' previsti in favore delle
vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma
dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.».
«Art. 3 (Termini e modalita' delle procedure). - 1. Le
procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili
a domanda degli interessati. Le domande possono essere
presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle
amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le amministrazioni riceventi procedono alla
definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con
riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo
dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di
accadimento degli eventi, a cominciare dal piu' remoto nel
tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente,
procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli
eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In
mancanza della domanda si puo' procedere d'ufficio secondo
identico criterio.
3. Le posizioni degli interessati, come definite al
comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a
formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo
anno di applicazione del presente regolamento ed entro il
30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una
graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo
l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato
al comma 2.».



 
Art. 5.
Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 105, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»" (Legge finanziaria 2008), pubblicata nel
Supplemento ordinario delila Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
2007, n. 300:
«Art. 2 (Comma 105). - A decorrere dal 1° gennaio 2008,
alle vittime della criminalita' organizzata, di cui
all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti,
alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro
familiari superstiti, nonche' ai sindaci vittime di atti
criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni
e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di
cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, come modificato dal comma 106.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge
29 dicembre 1990, n.407, recante «Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1990,
n. 303:
«Art. 3 (Prestazioni pensionistiche a favore dei
minorati civili). -1.-2. Omissis.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanita' provvede,
di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a
stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidita'
civile, secondo i criteri della legislazione vigente.
4. Omissis.».
- Il decreto del Ministro della sanita' del 5 febbraio
1992, n. 207, recante «Approvazione della nuova tabella
indicativa delle percentuali d'invalidita' per le
minorazioni e malattie invalidanti», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26
febbraio 1992, n. 47.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 23
dicembre 1978, n. 915, recante «Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29
gennaio 1979, n. 28.
- Si riporta il testo degli art. 138, comma 1, e 139,
comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante «Codice delle assicurazioni private»:
«Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve
entita'). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica
comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo
punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di
variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
2.- 4. Omissis.».
«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve
entita'). - 1.-3. Omissis.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive, si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella
delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
uno e nove punti di invalidita'.
5.-6. Omissis.».
- Il decreto del Ministro della sanita' del 12 luglio
2000, recante «Approvazione di "Tabella delle menomazioni";
"Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei
coefficienti" relative al danno biologico ai fini della
tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000, n.
172.



 
Art. 6.
Riconoscimento delle infermita' o patologie tumorali
1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 2, comma 1, delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero a cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l'istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorita' giudiziaria.
3. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalita' previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita'.
4. Le infermita' si considerano dipendenti da causa di servizio quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1.
5. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio secondo quanto previsto dal comma 4 e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
6. Il parere di cui al comma 5 e' motivato, con particolare riferimento alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 4, ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
7. Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 6.
8. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e' integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.
9. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, per i dipendenti del Ministero della difesa la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nei confronti del personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto infermita' o patologie tumorali connesse all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della stessa, propedeutico alla definizione della posizione del soggetto ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformita' al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere, nonche' al parere del Comitato di verifica di cui ai commi 3 e 5, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.



Nota all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 29
ottobre 2001, n. 461, «Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
delle infermita' da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo
indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002, n.
5.
- Si riporta il testo dell'art. 165, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato»:
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il
giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle
menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero
sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni
mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari
dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le
infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre
2001, n. 461, recante «Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
delle infermita' da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo
indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»:
«Art. 6 (Commissione). - 1. La diagnosi dell'infermita'
o lesione, comprensiva possibilmente anche
dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento
della conoscibilita' della patologia, e delle conseguenze
sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale, e
sull'idoneita' al servizio, e' effettuata dalla Commissione
territorialmente competente in relazione all'ufficio di
ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente
e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente
del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che
risiedono all'estero la visita e' effettuata, per delega
della Commissione, da un collegio di due medici nominati
dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico
fiduciario dell'autorita' stessa.
2. La Commissione e' composta di tre ufficiali medici,
di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina
legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di
presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o
l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro
assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado
o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su
infermita' o lesioni di militari appartenenti a forze
annate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche
ad ordinamento civile, e' composta di due ufficiali medici,
di cui uno con funzioni di presidente identificato con le
modalita' indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o
funzionario medico della forza armata, corpo o
amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla complessita'
dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la
partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un
medico specialista.
5. L'interessato puo' essere assistito durante la
visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di
fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione
degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il
tramite di almeno un componente e redige processo verbale,
firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le
generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei
componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli
accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
determinazione della data di conoscibilita' o
stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una
menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonche'
l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di
idoneita' al servizio od altre forme di inabilita', le
eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato
dall'interessato, i motivi di dissenso del componente
eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico
specialista.
7. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione
competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita.
In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di
certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il
verbale e' inviato direttamente al Comitato dalla
Commissione, che provvede a dare comunicazione
all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da
HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella
l'interessato per il consenso, da sottoscrivere
specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione
del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie
disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione
dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la
conoscibilita'.
9. La data di effettuazione della visita e' comunicata
al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In
caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo,
del medico designato dal dipendente alla visita, e'
convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta
giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla
visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova
visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente
alla visita, la Commissione redige processo verbale e
restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di
quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di
comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente,
puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare da
parte di un componente della Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della
difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per
l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento
sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato il modello
di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via
telematica, con le specificazioni sulle tipologie di
accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di
svolgimento dei lavori.».
«Art. 10 (Comitato di verifica per le cause di
servizio). - 1. Il Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la denominazione di
Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non
superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra
gli esperti della materia, provenienti dalle diverse
magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonche' tra
gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e
qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a
ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle
amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in
medicina legale e delle as sicurazioni. Per l'esame delle
domande relative a militari o appartenenti a corpi di
polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato e' di
volta in volta integrato da un numero di ufficiali o
funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di
appartenenza non superiore a due.
3. I componenti, nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro
anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono essere
collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il
Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di
autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13,
comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico
dell'organismo di provenienza la spesa relativa al
trattamento economico complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' nominato, tra i componenti magistrati della
Corte dei conti, il Presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere affidate le funzioni di Vice
Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle
diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa
l'utilita' di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu'
sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che
le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due
scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi
di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi
2 e 4 dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con
proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti
responsabili di inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da
un contingente di personale non superiore alle cento
unita', appartenente all'Amministrazione dell'economia e
delle finanze.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti criteri e modalita' di
organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei
relativi compiti di supporto, anche in relazione
all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non
superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e
sono definiti modalita' e termini per la conclusione delle
procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della
predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi
del presente regolamento, continua ad operare il Comitato
di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione
prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro
un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire
la sollecita definizione delle domande predette il
Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi
e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le
sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando
quanto previsto dal comma 10.
12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche
arretrate, possono essere costituiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al
Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti
di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti
alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui
al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma
6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, di domande
ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate
secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi
decreti di costituzione, su proposta del Presidente del
Comitato di verifica in relazione alla specificita' di
materia o analogia di cause di servizio o infermita'. A
supporto dell'attivita' dei Comitati speciali e' utilizzato
l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal
fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi di oneri.
13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per
l'attivazione dell'articolo 4.».
«Art. 11 (Pareri del Comitato). - 1. Il Comitato accerta
la riconducibilita' ad attivita' lavorativa delle cause
produttive di infermita' o lesione, in relazione a fatti di
servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermita'
o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il
Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il
relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermita' o
lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro
quindici giorni all'amministrazione.
3. Il parere e' motivato ed e' firmato dal Presidente e
dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il
Comitato puo' richiedere supplementi di accertamenti
sanitari alla Commissione medica prevista dall'articolo 6 o
ad una delle Commissioni di cui all'articolo 9, scelta in
modo da assicurare la diversita' dell'organismo rispetto a
quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica e'
effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di
cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita' di
ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6,
commi 8 e 11, il verbale della visita medica e' trasmesso
direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato
si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla
ricezione del verbale.».



 
Art. 7.
Disposizioni particolari
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di tre milioni di euro, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione prevista dal presente regolamento.
 
Art. 8.
Clausola di salvaguardia
1. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400
 
Allegato 1
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a)

Tabella

=====================================================================
Tabella | Categoria | Percentuale invalidita' =====================================================================
A | PRIMA | 100% - 91%
A | SECONDA | 90% - 81%
A | TERZA | 80% - 71%
A | QUARTA | 70% - 61%
A | QUINTA | 60% - 51%
A | SESTA | 50% - 41%
A | SETTIMA | 40% - 31%
A | OTTAVA | 30% - 21%
B | - | 20% - 1l%
 
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