Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 2009, n. 34
Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (09G0042)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in particolare l'articolo 4, comma 6, lettera a);
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008 e 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.

Adozione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie
1. E' adottato lo statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 2, foglio n. 259

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, lettera a),
del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162
(Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie):
"6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di
contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40
del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello
statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del
personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento
unita' e delle risorse finanziarie di cui all'art. 26,
nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia.".
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica "il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti
dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli art. 3, comma 1, e 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.".
"Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziari). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1893,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma i , e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. n. 196 - S.O. del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante:
"Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170
- S.O. del 24 luglio 2003.
- La direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004, del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante: "Modifica
della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 200
1/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla
certificazione di sicurezza" e' pubblicata nella G.U.U.E.
n. 164 del 30 aprile 2004.
- Per il testo dell'art. 4, comma 6, lettera a), del
decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) si
veda nei riferimenti normativi al titolo.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
(testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2008), reca: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento
delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
 
Allegato

STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Art. 1.

Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominata: "Agenzia", e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. L'Agenzia si conforma ai principi di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza, nonche' ai principi dell'ordinamento comunitario; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, tenuto conto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali in materia ferroviaria.
3. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di seguito denominato "decreto legislativo", dalle norme del presente statuto, dai regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo e dagli atti regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia.
4. L'Agenzia ha sede in Firenze.
5. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' determinata l'organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e sono individuati gli uffici a cui e' assegnato il personale dell'Agenzia.



Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162,
recante: «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e
2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 - S.O. dell'8 ottobre 2007.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di
contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40
del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello
statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del
personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento
unita' e delle risorse finanziarie di cui all'art. 26,
nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia;
b) definizione delle modalita' del trasferimento del
personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia
proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si
continuano ad applicare le disposizioni del comparto
Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8;
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia
delle risorse umane, individuate mediante procedure
selettive pubbliche ai sensi dell'art. 3 5 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo
una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento
destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del
presente articolo;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella
competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente
riassetto delle strutture del Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e
contabilita' ispirato ai principi della contabilita'
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.».
- Per il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) si veda nei riferimenti
normativi alle premesse.



 
Art. 2.

Funzioni e attivita'

1. L'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attivita' ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo e dell'articolo 1 del presente statuto, esercita le funzioni ed i compiti previsti dagli articoli 4, commi 2 e 3, e 6 del decreto legislativo.
2. L'Agenzia assume le attribuzioni nella materia di sicurezza del trasporto ferroviario corrispondenti alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 1 gia' esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - direzione generale per il trasporto ferroviario e dalle societa' del Gruppo F.S. nonche' le funzioni concernenti le reti ferroviarie regionali secondo quanto previsto agli articoli 4, comma 7, e 27, comma 4, del decreto legislativo.
3. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attivita', puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante e con altri soggetti pubblici e privati.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«Art. 5 (Principi che regolano l'attivita'
dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia opera con indipendenza di
giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale in materia.
2. L'Agenzia e' indipendente sul piano organizzativo,
giuridico e decisionale da qualsiasi Impresa ferroviaria,
Gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente la
certificazione e ente appaltante.
3. L'Agenzia puo' costituire o partecipare a societa'
esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai
compiti istituzionali attribuiti all'Agenzia stessa; in
particolare puo' promuovere la costituzione di un organismo
notificato in forma di societa' di diritto privato, con la
garanzia per l'indipendenza di giudizio e l'autonomia
operativa dei lavoratori. I proventi delle attivita' svolte
dalle societa' sono devoluti, per quanto non indispensabili
per investimenti e sviluppo, all'Agenzia da utilizzare per
i suoi fini istituzionali. L'Agenzia concorre alla
copertura di eventuali perdite subite dalla stessa societa'
attraverso i propri fondi, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato.
4. L'Agenzia provvede affinche' la responsabilita' del
funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del
controllo dei rischi che ne derivano incomba sui gestori
dell'infrastruttura e sulle imprese ferroviarie,
obbligandoli a mettere in atto le necessarie misure di
controllo del rischio, ove appropriato cooperando
reciprocamente, ad applicare le norme e gli standard di
sicurezza nazionali e ad istituire i Sistemi di gestione
della sicurezza.
5. Con separati decreti legislativi, adottati ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 25 gennaio
2006, n. 29, sono individuate le sanzioni per i gestori
delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli
operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme
e delle raccomandazioni dell'Agenzia, adottando le misure
necessarie, a garantire che le raccomandazioni di sicurezza
impartite dall'Agenzia abbiano piena osservanza.
6. L'Agenzia, nell'elaborare il quadro normativo
nazionale, consulta tutti i soggetti interessati, compresi
i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i
fabbricanti e i fornitori di servizi di manutenzione, gli
utenti e i rappresentanti del personale.
7. L'Agenzia ha la facolta' di condurre le ispezioni e
le indagini che dovesse ritenere necessarie per
l'assolvimento dei propri compiti e puo' in ogni caso
accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali,
agli impianti e alle attrezzature dei gestori
dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie.
8. Il Ministro dei trasporti disciplina, con proprio
decreto, il rilascio al personale dell'Agenzia di un
documento che garantisce l'accesso incondizionato
all'infrastruttura, agli impianti, al materiale rotabile
anche durante l'esercizio a fini ispettivi. Detto documento
non costituisce titolo di viaggio e deve essere utilizzato
durante le visite e le ispezioni ordinarie e straordinarie
dal personale dell'Agenzia.
9. L'Agenzia collabora con le altre Autorita' nazionali
della Comunita' europea preposte alla sicurezza al fine di
armonizzare i criteri decisionali per coordinare la
certificazione della sicurezza delle Imprese Ferroviarie
che hanno ottenuto linee internazionali ed e' assistita
dall'ERA.
10. L'Agenzia svolge i propri compiti in modo aperto non
discriminatorio e trasparente. In particolare essa
acquisisce il parere di tutte le parti e motiva le proprie
decisioni.
11. L'Agenzia risponde prontamente alle domande,
comunica le proprie richieste di informazione senza indugio
ed adotta le sue decisioni nei quattro mesi successivi alla
fornitura di tutte le informazioni richieste.
12. L'Agenzia indirizza il miglioramento della sicurezza
del sistema ferroviario nazionale tenendo conto in modo
organico dell'integrazione di tutti i sottosistemi
coinvolti nella realizzazione e nella gestione della
sicurezza ferroviaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 2 e 3, del
decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa
previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per
l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto
previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e fatto salvo
quanto previsto all'art. 2, comma 3. Per le infrastrutture
transfrontaliere specializzate i compiti di Autorita'
preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva
2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni
internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza
ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo
binazionale.».
«3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal
presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' dotata di
personalita' giuridica ed autonomia amministrativa,
regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed
opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
di cui all'art. 16, comma 2, lettera f), della direttiva
2004/49/CE.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/5 1 /CE relative alla sicurezza
e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«Art. 6 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia e'
preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni
previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di
regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformita'
con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte
dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui
al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri
necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria.
2. L'Agenzia e' incaricata di svolgere i seguenti
compiti:
a) definire il quadro normativo in materia di
sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare
anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle
Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di
sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le
disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio
da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese
ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale
di cui alla lettera a);
c) stabilire i principi e le procedure e la
ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in
ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla
lettera b);
d) autorizzare la messa in servizio di sottosistemi di
natura strutturale costitutivi del sistema transeuropeo ad
alta velocita' e convenzionale a norma dell'art. 14 della
direttiva 96/48/CE e successive modificazioni e della
direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001, e successive
modificazioni ed in conformita' ai pertinenti requisiti
essenziali;
e) verificare l'applicazione delle disposizioni e
prescrizioni tecniche relativamente al funzionamento ed
alla manutenzione;
f) verificare che i componenti di interoperabilita'
siano conformi con i requisiti essenziali a norma dell'art.
10 della direttiva 96/48/CE e successive modificazioni e
della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 e successive
modificazioni;
g) autorizzare la messa in servizio di materiale
rotabile e degli altri sottosistemi di natura strutturale
nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora oggetto di
una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla base delle
dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di
omologazione;
h) emettere il certificato di omologazione di un
prodotto generico, di un'applicazione generica o di un
componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal
Verificatore Indipendente di Sicurezza prescelto dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita',
dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal
gestore dell'infrastruttura interessato;
i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i
pertinenti elementi che compongono i certificati di
sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a
norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne siano
soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori
dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino
conformemente ai requisiti del diritto comunitario o
nazionale;
l) verificare che il materiale rotabile sia debitamente
immatricolato e che le informazioni in materia di sicurezza
contenute nei registri dell'infrastruttura e del materiale
rotabile, istituiti a norma dell'art. 24 della direttiva
2001/16/CE e successive modificazioni, siano precise ed
aggiornate;
m) istituire e aggiornare il registro di
immatricolazione nazionale del materiale rotabile
autorizzato ad essere messo in servizio;
n) compiere attivita' di studio, ricerca,
approfondimento in materia di sicurezza del trasporto
ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle
indagini e dalle procedure svolte dall'organismo
investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti
ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere
attivita' di consultazione in materia di sicurezza
ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e
attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in
vista della approvazione di norme di legge atte a garantire
livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie;
o) formulare proposte e osservazioni relative a
problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od
autorita' competenti;
p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle
imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia
di sicurezza, nonche' in ordine agli accorgimenti e
procedure necessarie ed utili al perseguimento della
sicurezza ferroviaria;
q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni,
con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo di
obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di
sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione
delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in
vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e
monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria
europea;
r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza
per i processi di omologazione.
3. Le attivita' di cui al comma 2 non possono essere
trasferite o appaltate ad alcun gestore
dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo'
chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di
Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri
organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti
rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui
all'art. 26.
5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche
preposte alla regolazione economica del settore.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7, del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 6 l'Agenzia assume le attribuzioni nella
materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal
presente decreto e gia' esercitate dal Ministero dei
trasporti e dal Gruppo FS S.p.A.».
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 4, del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«4. Sulle reti regionali isolate e non isolate
interessate da traffico merci individuate dall'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
l'applicazione del presente decreto e' posticipata di tre
anni, per permettere l'unificazione degli standard di
sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il
rilascio del certificato di sicurezza. Le imprese
ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o
facenti parte della societa' che gestisce l'infrastruttura,
possono continuare ad operare fino a tale data sulla
relativa rete senza certificato di sicurezza. In tale caso
il direttore di esercizio e' responsabile di tutti gli
obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.».



 
Art. 3.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato direttivo;
il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 4.

Direttore

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.
2. L'incarico di direttore e' conferito a persona con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore ferroviario, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti.
3. Il direttore dura in carica 3 anni.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore e' determinato con contratto individuale della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, stipulato con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto disposto agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia, e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia, secondo quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165.
6. Il direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'Agenzia ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante. In particolare, il direttore:
a. predispone i bilanci di previsione e i rendiconti dell'Agenzia;
b. adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro vigilante, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia;
c. alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza dell'attivita' svolta al pubblico interesse;
d. definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia;
e. promuove e mantiene relazioni con i competenti organismi dell'Unione europea per questioni attinenti allo svolgimento delle attivita' dell'Agenzia;
f. sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici ed unita' operative, assicurando il coordinamento operativo dei servizi e delle articolazioni territoriali; assicura altresi' l'unicita' di indirizzo tecnico-amministrativo;
g. conferisce, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia e secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi ad esperti esterni per lo studio di specifiche problematiche in materie tecnico-scientifiche, giuridiche o amministrative ed incarichi di supporto giuridico e tecnico-amministrativo, nonche' nomina il responsabile dell'ufficio di controllo interno, compatibilmente con le norme concernenti il contenimento della spesa pubblica;
h. nomina i dirigenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa;
i. adotta, sentito il comitato direttivo, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto dell'articolazione in settori prevista nel relativo regolamento, anche tramite l'individuazione di sedi periferiche e di sedi operative all'estero. I regolamenti sono trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante;
l. adotta, previa approvazione del comitato direttivo, gli atti di organizzazione necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'Agenzia, anche attribuendo specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti.
7. Il direttore inoltre:
a) convoca e presiede il comitato direttivo, predisponendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;
b) sottopone al comitato direttivo il progetto di bilancio e di consuntivo con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative;
c) informa il comitato direttivo in merito alla rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
d) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il direttore, se dipendente di pubbliche amministrazioni, e' collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato.
9. L'incarico di direttore cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e puo' essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilita' per l'accertata inosservanza delle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione. La valutazione e' effettuata dal Ministro sulla base degli elementi forniti dalla direzione generale per il trasporto ferroviario del dicastero vigilante. Qualora ricorrano i citati presupposti per la revoca dell'incarico del direttore, il Ministro ne comunica le cause e le motivazioni al direttore stesso, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale provvedere ad eventuali adempimenti e fornire eventuali controdeduzioni; decorso questo termine senza che il direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca dell'incarico del direttore che, previo conforme parere del comitato di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene dichiarata dall'organo competente per la nomina.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato
direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il
direttore e' scelto fra personalita' con comprovata
esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato
direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da
quattro dirigenti dei principali settori di attivita'
dell'Agenzia. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato
direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei
revisori dei conti e' costituito dal Presidente, da due
componenti effettivi e da due supplenti, che durano in
carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I
componenti del collegio sono nominati con decreto del
Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al
Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.».
«2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto».
«3 . Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 24 (Trattamento economico). - 1 . La retribuzione
del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 4,
con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita' e
perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le
universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. [Una quota pari al 10 per cento delle risorse di
ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le
predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al
comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la
quantita' di risorse disponibili].».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme
di cui all'art. 1 , commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31
dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati
raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, puo' disporre
verifiche del rispetto della disciplina delle
incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui
all'art. 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la
funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula
apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse
amministrazioni, avvalendosi, altresi', della Guardia di
Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle
finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui
al comma 9.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Nonne generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di
accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. Provvedimenti di
cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme
parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il comitato e' presieduto da un magistrato della
Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso
fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di
cui all'art. 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli
con le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro
pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde
dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico
non e' rinnovabile.».



 
Art. 5.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo e' composto dal direttore che lo presiede e da quattro dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia.
2. I membri del comitato direttivo vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il direttore dell'Agenzia e durano in carica tre anni, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo. Tra i membri del comitato direttivo il direttore sceglie un vicedirettore che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. Il provvedimento di nomina del vicedirettore e' trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il comitato direttivo coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite e svolge le ulteriori funzioni ad esso assegnate dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Con le medesime modalita' di cui al comma 2 si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito.
5. Il comitato direttivo provvede, in particolare, a:
a. emanare delibere per la definizione delle norme nazionali per la sicurezza;
b. predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, anche sulla base delle relazioni che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie sono tenuti a trasmettere all'Agenzia e a disporne la diffusione ai soggetti interessati;
c. deliberare i programmi per le attivita' di autorizzazione e certificazione;
d. deliberare il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'Agenzia.
6. L'incarico di membro del comitato direttivo e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia, secondo quanto disposto, in merito, dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Il comitato e' convocato dal direttore ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque almeno una volta a trimestre, ovvero su proposta di almeno due componenti del comitato stesso. Ai fini della validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni del comitato sono valide se espresse dalla maggioranza dei suoi componenti.
8. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. In mancanza dell'avviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente puo' opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.
9. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso, la riunione del comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il direttore.
10. L'attivita' del Comitato direttivo non comporta oneri a carico dell'Agenzia. Le attivita' svolte in qualita' di membro del Comitato rientrano nei compiti d'ufficio del dirigente incaricato e non comportano svolgimento di funzioni dirigenziali generali.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) si veda nelle
note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/5 1/CE relative alla sicurezza
e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«Art. 7 (Relazioni annuali). - 1. L'Agenzia pubblica
annualmente trasmette entro il 30 settembre al Ministero
dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture ed alla
Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attivita'
svolte nell'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 2 contiene informazioni
circa:
a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria compresa
una sintesi dei CSI definiti nell'allegato I;
b) le modifiche sostanziali apportate alle norme
nazionali in materia di sicurezza ferroviaria;
c) l'evoluzione della certificazione di sicurezza e
dell'autorizzazione di sicurezza;
d) i risultati e l'esperienza acquisita nella
supervisione dell'attivita' dei Gestori dell'infrastruttura
e delle Imprese ferroviarie.
3. Il Ministero dei trasporti valuta l'evoluzione dello
stato del raggiungimento degli obiettivi comuni di
sicurezza e definisce se necessario, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle
indicazioni dell'Agenzia, gli investimenti necessari al
raggiungimento degli obiettivi.
4. Il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di ogni
anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
al Parlamento il rapporto informativo sull'attivita' svolta
dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio - 31
dicembre dell'anno precedente.».
- Per il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) si
veda nelle note all'art. 4.



 
Art. 6.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze; i due componenti effettivi e i due supplenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, o tra soggetti in possesso di specifica professionalita', ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
3. Con le medesime modalita' di cui al comma 2 si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito.
4. I compensi dei membri del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri dettati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
5. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attivita' dell'Agenzia. In particolare:
a. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b. vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;
c. esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
d. accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e. redige le relazioni di propria competenza;
f. puo' chiedere al direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarita' riscontrate;
g. svolge il controllo di regolarita' amministrativa e contabile secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 , lettera a), ed all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
h. puo' procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
i. esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti di cui all'articolo 2409-bis del codice civile;
l. esprime, su richiesta del direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia.
6. Il collegio dei revisori dei conti e' convocato dal presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8.
7. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
8. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 9.
9. Le sedute del collegio devono risultare da apposito verbale.



Note all'art.6:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (Attuazione della
direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili.):
«Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E'
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il
registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore contabile.».
- Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettera h), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) si veda nelle note alle
premesse.
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 9 gennaio 2001 recante: «Fissazione dei criteri per la
determinazione dei compensi dei componenti di organi di
amministrazione e di controllo degli enti e organismi
pubblici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del
14 febbraio 2001.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza
dell'azione amministrativa (controllo di regolarita'
amministrativa e contabile).».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999 n. 286 (Riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2 (Il controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di
regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici
sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli
iscritti all'albo dei revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.».
- Si riporta il testo dell'art. 2409-bis del codice
civile:
«Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo
contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio il controllo contabile e' esercitato da una
societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori
contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e'
soggetta alla disciplina dell'attivita' di revisione
prevista per le societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale
per le societa' e la borsa.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il
controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia.».



 
Art. 7.

Personale

1. E' istituito il ruolo del personale dell'Agenzia.
2. La dotazione organica del personale dell'Agenzia e' individuata nella tabella «A» allegata al presente statuto di cui costituisce parte integrante, quantificata nel limite massimo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo. In occasione della ripartizione dell'organico, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo, possono essere apportate le necessarie modifiche alla tabella «A», nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo e fermo restando il limite massimo di trecento unita'.
3. Il personale dipendente dell'Agenzia e' articolato nelle seguenti aree:
a. dirigenziale;
b. professionale;
c. tecnica;
d. amministrativa.
4. Al personale appartenente all'area dirigenziale di seconda fascia spetta l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo. Il direttore individua sei dirigenti cui e' affidata la direzione dei settori di attivita' dell'Agenzia ed il coordinamento dei relativi uffici, come determinati nel regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa.
5. Al personale appartenente all'area professionale sono attribuite le attivita' istituzionali che richiedono elevata competenza, iniziativa e capacita' progettuale, relative alla messa in servizio ed al funzionamento dei rotabili e degli impianti ferroviari, alla progettazione, omologazione e conformita' di componenti, prodotti ed applicazioni generiche, alle certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza, all'immatricolazione del materiale rotabile, al coordinamento organizzativo, al controllo di processi rilevanti, alla definizione ed armonizzazione delle norme in materia di sicurezza, nonche' ogni altra attivita' di tipo professionale connessa all'attivita' istituzionale dell'Agenzia.
6. Appartengono all'area tecnica i dipendenti che, nell'ambito di procedure stabilite, svolgono attivita' istituzionali operative, di studio, sviluppo, verifica e supporto, richiedenti adeguate competenze tecniche relative al funzionamento, gestione, manutenzione e controllo dei componenti, degli impianti e del materiale rotabile.
7. Appartengono all'area amministrativa i dipendenti che nell'esercizio delle proprie funzioni esplicano attivita' inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, di assistenza, nonche' ai servizi di supporto all'attivita' dirigenziale e professionale.
8. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato da contratti collettivi ed individuali, tenuto conto della specificita' delle professionalita' che possono essere utilizzate.
9. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo' avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, collocato a tale fine in posizione di comando o aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 4, comma 6, lettera a), del
decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/5 1/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) si
veda nelle note al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 10, del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con
provvedimento da sottoporre all'approvazione del Ministro
dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione
dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle
effettive esigenze di funzionamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«Art. 26 (Risorse dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie - Copertura finanziaria). - 1. Al
funzionamento dell'Agenzia di cui all'art. 4 si provvede
nei limiti delle seguenti risorse:
a) istituzione di un apposito fondo che viene
alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro
annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto
trasferimento da parte dello Stato e destinate
all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto
attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A.
Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo
stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia
e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1,
comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro;
b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai
proventi, derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette
di servizio riservate all'agenzia dall'art. 16, paragrafi 2
e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti
nel proprio regolamento dall'Agenzia. Tali entrate sono
direttamente riscosse dall'Agenzia con destinazione
all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni
istituzionali;
c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla
rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a
RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene
incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza
delle ferrovie.



 
Art. 8.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attivita' istituzionali di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo, da individuare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, con apposita convenzione tra l'Agenzia ed F.S. s.p.a.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a. trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
b. entrate proprie derivanti da tariffe per l'esercizio delle attivita' dirette di servizio dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, e da proventi derivanti dall'esercizio di attivita' diverse;
c. versamento da parte di R.F.I. S.p.a., con periodicita' trimestrale, dell'importo corrispondente all'incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria nazionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 9, del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da
individuarsi d'intesa con le societa' interessate, gia'
utilizzati da FS S.p.A., o da altre societa' del gruppo,
per l'espletamento delle attivita' da cui tali Societa'
vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle
eventuali compensazioni si potra' provvedere nella sede
dell'adeguamento di cui all'art. 27, comma 2.».
- Per il testo dell'art. 26, comma 1, lettere a), b) e
c), del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162
(Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie) si veda nelle note all'art. 7.



 
Art. 9.

Indirizzo e vigilanza

1. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In particolare, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo:
a. l'approvazione dei programmi delle attivita', nonche' dei bilanci di previsione e dei rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;
b. l'emanazione di direttive, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle eventuali specifiche attivita' da intraprendere;
c. l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di verifiche per accertare l'osservanza degli indirizzi impartiti;
d. l'approvazione degli atti regolamentari interni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 2, lettera a), i programmi delle attivita' nonche' i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del collegio dei revisori, sono inviati dal direttore dell'Agenzia al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.
4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 2, lettere b), c) e d), l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti, nonche' gli atti regolamentari interni che si intendono approvati decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni.
5. Con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il direttore dell'Agenzia sono definiti gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati attesi, le modalita' di verifica dei risultati di gestione e quanto previsto all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo del
10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive
2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie) si veda nelle note
all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettera l), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettera e), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 10.

Strutture di controllo interno

1. Le attivita' di controllo interno dell'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del decreto legislativo.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 e' istituito l'ufficio di controllo interno e sono stabilite l'organizzazione, la composizione e le competenze dell'ufficio stesso, assicurandone l'esercizio delle funzioni in posizione di autonomia, ferma restando la dotazione organica dell'Agenzia.



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, recante:
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18
agosto 1999.
- Per il testo dell'art. 4, comma 6, lettera e), del
decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/5 1/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) si
veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 11.

Regolamento di amministrazione e contabilita'

1. Con il regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo sono disciplinate la gestione economico-finanziaria, le modalita' di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale e l'attivita' negoziale dell'Agenzia.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) si veda nelle
note all'art. 1.



 
Tabella «A»

RUOLO DEL PERSONALE DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA FERROVIARIA

ORGANICO Direttore | 1 Dirigenti | 34 Area professionale | 169 Area tecnica | 48 Area amministrativa | 48 Totale | 300
 
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