Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 aprile 2009
Disposizioni per la formazione dell'elenco degli elettori italiani residenti nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea, ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali ivi istituite.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

e con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483;
Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
Decreta:
Art. 1.

1. Ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483, gli Uffici consolari, entro il 4 maggio 2009, trasmettono alla Cancelleria della Corte di appello di Roma l'elenco degli elettori italiani, residenti nella circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo all'espletamento della funzione di presidente di sezione elettorale, eta' non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato membro di residenza.
2. Ai fini del giudizio di idoneita' di cui al primo comma dell'art. 32 sopracitato, gli Uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio, la professione, l'eventuale precedente espletamento di altro incarico di presidente o di scrutatore nonche', ove possibile, brevi ragguagli sulle capacita' tecnico-organizzative dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento.
3. Tali nominativi, ove possibile, devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare.
4. La Cancelleria della Corte di appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al secondo comma, forma l'elenco degli elettori idonei all'ufficio di presidente delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2009.
5. La nomina dei presidenti delle sezioni elettorali e' effettuata dal Presidente della Corte di appello di Roma entro il 23 maggio 2009 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.
6. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina, e' trasmesso immediatamente ai rispettivi Uffici consolari, che provvederanno a darne comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 8 aprile 2009

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro degli affari esteri
Frattini

Il Ministro dell'interno
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 3, Giustizia, foglio n. 323
 
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