Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2009
Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3754).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
Ritenuto, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita e' imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrita' della vita ed alla salubrita' dell'ambiente;
Ravvisata, pertanto, l'urgenza di disporre ulteriori misure atte a fronteggiare e superare la grave situazione determinatasi nei territori in esame;
Sentiti i Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. Il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensita' MCS uguale o superiore al sesto grado.
2. Con successivi decreti il Commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attivita' di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.
 
Art. 2.

1. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni di cui all'articolo 1 e' concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Gli Enti previdenziali ed assistenziali gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria sono autorizzati ad anticipare il pagamento della rata dei trattamenti pensionistici e assistenziali di competenza del mese di maggio 2009 entro il corrente mese di aprile in favore dei soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 1.
3. I trattamenti di tutela del reddito di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono erogati dall'INPS agli aventi diritto, che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'articolo 1 secondo le procedure definite in sede di Conferenza dei servizi tra i soggetti pubblici interessati, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilita' di quest'ultimo, dai lavoratori interessati.
4. Per i lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1 l'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e' prorogata per un mese con riconoscimento della contribuzione figurativa.
 
Art. 3.

1. In deroga alla normativa vigente e fino al 31 maggio 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, i farmacisti pubblici e privati possono consegnare anche dietro presentazione di ricetta medica semplice i medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale, laddove previsto dalle normative vigenti, disciplinati dagli articoli 88, comma 2 e 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, necessari per la prosecuzione del trattamento di patologie acute e croniche in atto al momento dell'evento sismico.
2. Non si applica il comma 1 ai medicinali inseriti nelle tabelle IIA IIB IIC delle sostanze stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
3. Nei comuni di cui all'articolo 1 viene revocato il piano straordinario di verifica delle invalidita' civili di cui all'articolo 80 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
Art. 4.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni indicati all'articolo 1, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 maggio 2009 le reti in scadenza entro la predetta data.
2. Per le banche insediate nel territorio della regione Abruzzo ovvero per le dipendenze di banche presenti nel medesimo territorio sono prorogati fino alla data del 15 luglio 2009 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 6 aprile 2009 e il 30 giugno 2009 ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.
 
Art. 5.

1. In favore del personale dell'Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila, direttamente impegnato dal Prefetto con apposito ordine di servizio in attivita' necessarie al superamento dell'emergenza, e' autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, fino al 31 maggio 2009, e' corrisposta una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105. In favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze di polizia, e delle Forze Armate direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009.
2. In favore del personale della regione Abruzzo, della provincia, e del comune dell'Aquila, nel limite massimo di 10 unita' per ciascuna delle predette Amministrazioni, nonche' dei comuni indicati nell'articolo 1 nel limite massimo di cinque unita', e' autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.
3. In favore del personale delle Regioni che hanno attivato la colonna mobile e' autorizzata nel limite massimo di cinque unita', fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato per il superamento dello stato d'emergenza, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite.
4. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 2006, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 6.

1. Il Commissario delegato, anche per il tramite delle regioni, provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato anche ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
2. Il Commissario delegato provvede, altresi', anche avvalendosi delle regioni interessate, ad effettuare i rimborsi dei volontari inseriti nelle colonne mobili.
 
Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi professionali, che svolgono operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attivita' di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali.
2. Ai predetti professionisti e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C dei comparto Ministeri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in favore dei professionisti impiegati, anche per il tramite di ordini, albi ed associazioni di categoria, per il superamento dell'emergenza ivi compresi quelli dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche.
4. II Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare convenzioni con Universita', Enti o Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 8.

1. All'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad aprire, in via di somma urgenza, uno o piu' conti correnti bancari o postali fruttiferi alle migliori condizioni. Con successivo provvedimento del Commissario delegato sono disciplinate le modalita' di gestione, anche in forma diretta, delle risorse che affluiscono sui predetti conti correnti bancari e degli interessi maturati, assicurando il piu' rigoroso rispetto di criteri di efficienza, trasparenza e correttezza amministrativa. Il Commissario delegato dispone, d'intesa con le Forze dell'ordine, specifiche azioni di monitoraggio sulle modalita' di raccolta delle donazioni.».
2. Al fine di garantire un'efficace supervisione dell'azione di gestione da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse di cui all'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, e' istituito un Comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza.
3. Fermi restando i controlli previsti dall'ordinamento vigente, per una specifica azione di controllo di gestione nel corso delle attivita' dipartimentali, con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e' altresi' costituita una Commissione di garanzia per il tempestivo controllo legale e contabile delle azioni poste in essere dal Dipartimento della protezione civile, composta da un Magistrato contabile, con funzioni di Presidente, e da due esperti di riconosciuta professionalita', anche estranei alla Pubblica Amministrazione.
 
Art. 9.

1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal sisma individuati dalla presente ordinanza, sono sospesi per due mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas emesse o da emettere nello stesso periodo.
2. Scaduto il termine di cui al precedente comma 1, con successivo provvedimento adottato dal Commissario delegato all'emergenza, acquisita l'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, potranno essere stabilite ulteriori sospensioni dei pagamenti per i soggetti che a quella data risultano destinatari di provvedimenti di sgombero.
 
Art. 10.

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza e l'avvio del recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, ad evitare situazioni di maggiori danni al patrimonio culturale, nonche' ad eliminare situazioni di pericolo esistente, comprese le attivita' progettuali propedeutiche ai lavori di recupero. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti dall'estero, affluiscono direttamente ad apposita contabilita' speciale aperta presso il Segretariato generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali. II Ministero e' autorizzato ad aprire un conto corrente bancario o postale ove far affluire contributi finalizzati al restauro di beni culturali danneggiati dal sisma, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Si applica l'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.
3. Il Ministero e' autorizzato ad impiegare dette risorse utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, si avvale delle soprintendenze competenti per territorio, di tecnici indicati dalla regione e dagli enti locali e del medesimo Dipartimento.
 
Art. 11.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sita nei comuni di cui all'articolo 1 sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in 200,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato, laddove non e' possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
 
Art. 12.

1. Al fine di evitare che problemi connessi alla gestione dei rifiuti urbani possano ulteriormente aggravare la situazione emergenziale in argomento, e' autorizzata la riapertura temporanea, fino al 31 dicembre 2009, dell'esercizio delle discariche del comune di Pizzoli, localita' Caprareccia e del comune di Avezzano, localita' S. Lucia in deroga ai provvedimenti adottati dalle Amministrazioni interessate, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue. La regione provvede ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento, messa in sicurezza e bonifica delle discariche utilizzate.
 
Art. 13.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possono essere autorizzate soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attivita' didattica a causa dell'inagibilita' o dell'indisponibilita' dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico e delle iscrizioni, la flessibilita' dell'orario e della durata delle lezioni, la definizione dell'organico d'istituto anche in deroga alle disposizioni vigenti e fermi gli attuali contingenti, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, il trasferimento in corso d'anno degli alunni nelle sedi di provvisoria dimora, le modalita' di svolgimento degli esami di Stato e di utilizzazione del personale scolastico ed ATA, nonche' l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. L'anno scolastico 2008/2009 e' comunque valido sulla base delle attivita' effettivamente svolte e da svolgersi, ancorche' di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.
2. Tutti i termini in materia di istruzione universitaria che interessano l'Universita' degli studi dell'Aquila e che abbiano scadenza nel periodo 6 aprile 2009-31 maggio 2009 sono sospesi per tre mesi.
 
Art. 14.

1. Il Commissario delegato provvede, altresi', all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dagli Uffici territoriali di Governo e dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. L'utilizzo dei predetti contributi e assoggettato ad apposita rendicontazione da trasmettere al Commissario delegato.
 
Art. 15.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009. Le predette risorse sono trasferite su apposita contabilita' speciale con intestazione al Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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