Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2009
Deroga al limite del 20 per cento delle giacenze di cui al comma 8, dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per gli enti del comparto sanitario della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di' tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;
Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997 anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici' sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali;
Visto, in particolare, il comma 8 del citato art. 77-quater che ha previsto l'apertura di nuove contabilita' speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita' speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;
Considerato che il predetto comma 8 prevede che, previa richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita' speciali;
Considerato che la regione Puglia con nota n. 01/1265/GAB del 6 febbraio 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di 491,6 milioni di euro, pari all'ottanta per cento delle giacenze al 31 dicembre 2008;
Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla citata nota della regione Puglia, riferita alle Aziende sanitarie Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, all'Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico, all'Azienda Ospedali Riuniti, all'Istituto Tumori «Giovanni Paolo II» e all'Ente ospedaliero «Saverio de Bellis», emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;
Ritenuta l'opportunita' di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alle strutture sanitarie della regione Puglia correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dai rispettivi Istituti tesorieri;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze a favore della concessione della deroga;

Decreta:
Art. 1.

1. Per i motivi di cui in premessa, le seguenti strutture sanitarie della regione Puglia sono autorizzate ad utilizzare nel corso del 2009 l'intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008 in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8 dell'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
Azienda sanitaria di Barletta - Andria - Trani;
Azienda sanitaria di Bari;
Azienda sanitaria di Brindisi;
Azienda sanitaria di Foggia;
Azienda sanitaria di Lecce;
Azienda sanitaria di Taranto;
Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari;
Azienda Ospedali Riuniti di Foggia;
Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari;
Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia «Saverio de Bellis» di Bari.
2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita' e restano a disposizione di giustizia.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2009

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Letta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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