Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
COMUNICATO
Testo aggiornato dello «Statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 19 dicembre 2002, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2008 in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009.

Statuto della Societa' italiana autori ed editori
Art. 1.
Struttura e funzioni
1. La Societa' italiana autori ed editori e' ente pubblico economico a base associativa con sede in Roma.
2. Essa svolge le seguenti funzioni:
a) esercita l'attivita' di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;
b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell'ambito della societa' dell'informazione, nonche' la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno;
d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;
f) svolge le attivita' strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;
g) (soppressa);
h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18, lettera b), anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.
 
Art. 2.
Base associativa
1. Sono associati le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri della UE che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione.
2. I cittadini dei Paesi non membri della UE titolari di diritti d'autore, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore, nonche' i titolari di diritti d'autore che non intendano instaurare il rapporto associativo, possono esclusivamente conferire mandato alla SIAE e sono esclusi dal rapporto associativo. La SIAE assicura ai titolari di diritti connessi che abbiano conferito mandato individuale alla societa' forme di rappresentanza, con esclusione del diritto di associazione.
3. La qualita' di associato si acquisisce a domanda, previa verifica da parte della Societa' della documentazione richiesta dalla Societa' stessa per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione.
4. Il rapporto associativo ha durata di un anno a decorrere dal riconoscimento della qualita' di associato, e' tacitamente rinnovabile di anno in anno e si interrompe per:
a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalita' previsti al comma 1;
b) dimissioni, da presentare almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno;
c) radiazione;
d) morte;
e) cessazione dell'attivita' se trattasi di persona giuridica;
f) cessazione della durata dei diritti affidati alla societa' quando questa sia inferiore ad un anno;
g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.
5. L'associato gode dei diritti ed e' tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.
All'associato che contravvenga a disposizioni statutarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.
In caso di comportamenti di particolare gravita' che rendano incompatibili i rapporti dell'associato con la Societa', l'assemblea puo' deliberare la radiazione dell'associato.
 
Art. 3.
Organizzazione
1. Sono organi deliberativi della Societa':
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
2. Sono organi consultivi della Societa' le commissioni di sezione.
3. Sono organi di controllo della Societa':
a) il collegio dei revisori;
b) l'ufficio di controllo interno.
 
Art. 4.
Composizione dell'assemblea
1. L'assemblea e' composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell'operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.
2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia e' costituito un seggio. Il voto per corrispondenza e' ammesso nel caso di invalidita' con certificazione dello stato e della firma.
3. Un regolamento, deliberato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi ed approvato dall'autorita' vigilante, stabilisce le procedure per la formazione delle liste elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.
4. Il regolamento dovra' consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea. Ai fini elettorali, gli associati sono separati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione e nelle quali saranno ripartiti gli elettori ed i candidati di ogni singola sezione.
5. Sono ammessi a votare tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Per potersi candidare e' altresi' richiesta una anzianita' minima di quattro anni nel rapporto associativo. L'elettorato attivo e' esercitabile in relazione ad ognuna delle diverse categorie e sezioni per le quali una stessa persona risulti associato. L'elettorato passivo e' riconosciuto, ove spettante, in relazione ad una unica categoria e sezione, anche se una stessa persona risulti associato per piu' categorie o piu' sezioni.
 
Art. 5.
Compiti dell'assemblea
1. L'assemblea:
a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione, il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;
b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;
c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori;
d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Societa';
e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale ed il regolamento elettorale; in materia di attivita' solidaristiche in favore degli autori, di cui al successivo art. 20, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il regolamento del Fondo di solidarieta', e le relative modificazioni; in caso di costituzione di una fondazione con distinta personalita' giuridica, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il relativo atto costitutivo e lo statuto;
f) delibera i provvedimenti di radiazione;
g) approva annualmente il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio.
2. L'elezione di cui alla lettera b) del comma precedente avviene con votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verra' stabilito dal regolamento generale.
 
Art. 6.
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall'assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e 3 membri nominati ogni 4 anni dall'autorita' di vigilanza.
2. La carica di consigliere e' incompatibile con quelle di membro dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione.
3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, e' disposta con decreto dell'autorita' di vigilanza.
 
Art. 7.
Compiti del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della societa';
b) (redige e - soppressa) approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Societa';
c) propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie, i regolamenti e gli atti indicati nell'art. 5, comma 1;
d) propone annualmente all'assemblea il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio.
2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e invia alle sezioni, che provvedono alla redazione dell'ordinanza di ripartizione. L'ordinanza di ripartizione e' approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 8.
Nomina del presidente
1. Previa designazione da parte dell'assemblea, il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 9.
Compiti del presidente
1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente la Societa'. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.
 
Art. 10.
Commissioni di sezione
1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.
2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate dai regolamenti interni.
3. La qualita' di componente delle commissioni di sezione non e' compatibile con la qualita' di membro dell'assemblea.
4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.
 
Art. 11.
Composizione del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall'assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalita' iscritte nel registro dei revisori contabili.
 
Art. 12.
Compiti del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
 
Art. 13.
Il direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato e revocato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio e' regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni.
2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurare la realizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti.
In particolare il direttore generale:
a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale puo' formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Societa';
b) esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle previste dai regolamenti della Societa' e gestisce l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) sovraintende alle attivita' di acquisizione delle entrate ed esercita altresi' i poteri di spesa nei limiti delle previsioni di bilancio ed in conformita' alle modalita' e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;
d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Societa' svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la responsabilita' di specifici progetti riguardanti piu' strutture gestionali;
e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previsti dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai contratti collettivi;
f) verifica l'efficienza, efficacia ed economicita' dell'attivita' di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
 
Art. 14.
Struttura della Societa' e dirigenti generali
1. La Societa' e' organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non piu' di cinque divisioni.
2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto agli organi decisionali.
3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero di tali uffici non puo' essere superiore a 60, di cui non piu' di 20 quali uffici periferici.
4. Il regolamento interno di cui all'art. 22 individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonche' le modalita' di preposizione agli uffici.
5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l'attuazione delle attivita' e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati.
A tal fine:
a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in conformita' alle modalita' e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;
b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti;
c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all'art. 22.
 
Art. 15.
Ufficio di controllo interno e ufficio relazioni con il pubblico
1. L'ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attivita' degli uffici della Societa', riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto, all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati e revocati dal consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea e possono essere sia dipendenti della Societa' sia esterni ad essa.
2. L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio e' composto da personale dipendente della Societa'.
 
Art. 16.
Vigilanza
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla Societa'. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
 
Art. 17.
Patrimonio
1. Il patrimonio della Societa' e' costituito da:
a) beni immobili e mobili di proprieta' della Societa' ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;
b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.
 
Art. 18.
Proventi
1. I proventi della Societa' sono costituiti da:
a) contributi degli associati;
b) quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;
c) corrispettivi sui servizi;
d) rendite;
e) contributi, erogazioni, donazioni.
 
Art. 19.
Bilancio
1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo economico da approvare entro il mese di novembre ed il bilancio di esercizio da approvare entro il mese di giugno.
3. Il bilancio di esercizio, dopo l'approvazione dell'assemblea, e' trasmesso all'autorita' vigilante, per l'approvazione. Il bilancio preventivo economico, dopo l'approvazione dell'assemblea, e' comunicato all'autorita' di vigilanza.
 
Art. 20.
Attivita' solidaristiche per gli autori
1. La Societa' promuove forme di solidarieta' a favore degli autori.
2. Gli associati devono contribuire alle forme di solidarieta' nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori, i quali non possono beneficiare delle prestazioni solidaristiche.
3. Le attivita' solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un fondo costituito dalla Societa' e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alle autorita' di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalita' una fondazione con distinta personalita' giuridica di cui al successivo art. 20-bis.
 
Art. 20-bis
Costituzione della fondazione con finalita' solidaristiche
1. Ove la Societa' proceda alla istituzione di una fondazione con distinta personalita' giuridica per la gestione delle iniziative solidaristiche a favore degli autori, la Societa' stessa ne delibera l'atto costitutivo e lo statuto da trasmettere alle autorita' di vigilanza per il relativo parere.
2. La Societa', conferisce alla fondazione l'interezza delle partite attive e passive iscritte nella propria contabilita' separata, ivi comprese le risorse finanziarie che ne costituiscono la dotazione patrimoniale iniziale, previa acquisizione di una relazione del collegio dei revisori che attesti la congruita' di quanto trasferito.
3. La Societa', provvede a riscuotere dagli associati i contributi di cui all'art. 20, comma 2, ed a riversarli alla fondazione quale destinataria di essi.
4. Il funzionamento della fondazione deve garantire l'equilibrio economico-finanziario di lungo periodo anche attraverso apposite riserve alimentate dalla dotazione patrimoniale iniziale, dalle contribuzioni annuali, dai proventi degli investimenti realizzati e dagli altri introiti che potranno affluire nel corso delle gestioni.
5. Le risorse economiche e finanziarie della Fondazione sono impiegate esclusivamente per far fronte alle obbligazioni presenti e future, nell'ambito delle finalita' solidaristiche, fatto salvo quanto necessario al funzionamento della struttura.
6. La Societa' fornisce servizi amministrativi e/o logistici alla Fondazione sulla base di quanto stabilito dalle parti in un apposito accordo.
 
Art. 21.
Promozione
1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato espresso dall'assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10, comma 1.
2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilita' di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888, e di altre casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalita'.
3. La Societa', mediante un apposito protocollo di intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creativita' di giovani autori.
 
Art. 22.
Regolamento di organizzazione e funzionamento
1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Societa', per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione. Il regolamento e' comunicato all'autorita' di vigilanza.
 
Art. 23.
Norme transitorie
1. Acquistano la qualita' di associati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, tutti coloro che, all'entrata in vigore del presente statuto, abbiano gia' acquisito la qualita' di socio o iscritto ordinario, con esclusione degli eredi. Il periodo di iscrizione gia' maturato alla data di entrata in vigore del presente statuto sara' utile ai fini dell'acquisizione dell'anzianita' prevista dall'art. 4, comma 5.
2. I rapporti fra la Societa' e coloro che hanno acquisito la qualita' di iscritti ordinari eredi e di iscritti straordinari, proseguono nelle forme del mandato di cui all'art. 2, comma 2, con salvezza delle condizioni economiche gia' applicate fino alla data di scadenza dei rapporti di iscrizione gia' instaurati.
3. Fino alla adozione di nuove deliberazioni in materia di attivita' solidaristiche a favore degli autori a norma dell'art. 20 o dell'art. 20-bis, il fondo di solidarieta' continuera' ad operare in base alla previgente disciplina.
 
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