Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2009
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale nel territorio del comune di Cengio in provincia di Savona. (Ordinanza n. 3752).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999, relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009, con cui e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2009, lo stato d'emergenza limitatamente al territorio del comune di Cengio in ordine alla predetta situazione;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, n. 3251 del 14 novembre 2002, art. 5, n. 3455 del 5 agosto 2005, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 19, n. 3555 del 5 dicembre 2006, art. 8, n. 3577 del 30 marzo 2007, n. 3696 del 4 agosto 2008, art. 13;
Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticita' sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225 del 1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
Ritenuto, quindi necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in atto nel territorio del comune di Cengio;
Vista la nota del 5 marzo 2009 del Commissario delegato;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
D'intesa con la regione Liguria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. Il dott. Giuseppe Romano, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3455 del 5 agosto 2005, provvede, fino al 30 settembre 2009, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico inerente alla situazione di crisi socio-ambientale nel territorio del Comune di Cengio in provincia di Savona.
2. Il Commissario delegato, in particolare, provvede ad individuare le amministrazioni e gli enti cui trasferire, entro il termine indicato al comma 1, le opere, le funzioni di vigilanza e controllo, la documentazione di natura amministrativa e contabile, ivi comprese le risorse strumentali e l'archivio informatico e documentale.
3. Per l'espletamento delle attivita' previste al comma 2 il Commissario delegato puo' procedere anche mediante la stipula di appositi accordi.
 
Art. 2.

1. II Commissario delegato provvede a trasferire le risorse finanziarie giacenti sulla contabilita' speciale, cosi come disposto dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 8, del'ordinanza di protezione civile n. 3746 del 12 marzo 2009.
2. Sono fatti salvi gli atti adottati dal Commissario delegato dal 1°gennaio 2009 fino al 2 febbraio 2009.
 
Art. 3.

1. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a coadiuvare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella verifica della fattibilita' tecnica di un accordo transattivo con i soggetti che hanno provocato l'emergenza ambientale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio, n. 13.
 
Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza di protezione civile si provvede a carico della contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
 
Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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