Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 marzo 2009
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta del comune di Capri in data 16 settembre 2008, n. 332, e la nota dello stesso comune di Capri prot. n. 2567 del 13 febbraio 2009, concernenti il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;
Vista la delibera della Giunta comunale di Anacapri in data 29 ottobre 2008, n. 162, e la nota dello stesso comune di Anacapri prot. 2600 del 20 febbraio 2009, concernenti il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;
Vista la deliberazione dell'Amministratore dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 22 ottobre 2008, n.41, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 13852/2009 del 4 marzo 2009, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota n. 0077719 del 1° ottobre 2008 e la nota di sollecito n. 9876 del 2 febbraio 2009, con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale Campania - con ordinanza - Registro generale 3795/99 e 3796/99 - accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:
Art. 1.

Divieto

Dal 6 aprile 2009 al 1° novembre 2009 e dal 20 dicembre 2009 al 7 gennaio 2010, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri.
 
Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'articolo 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purche' residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri;
f) autoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;
g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC.
 
Art. 3.

Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri.
 
Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 18 marzo 2009
Il Ministro : Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 2, foglio n. 50
 
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