Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 febbraio 2009
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche abitative

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
Visto l'art. 2540 del codice civile;
Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
Visto il decreto del capo dipartimento n. 820 del 25 giugno 2002 con il quale gli organi sociali della cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1» di Roma sono stati sciolti e il geom. Campanella Fiore Luciano e' stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria;
Vista la relazione del commissario governativo in data 4 febbraio 2003 con la quale, nel rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico, ha rappresentato l'impossibilita' di portare a termine il proprio mandato a causa della mancata collaborazione dell'ex presidente del sodalizio;
Viste le ministeriali n. 298/03 e 1516/03 rispettivamente del 3 aprile 2003 e 23 giugno 2003 con le quali questa amministrazione ha richiesto alla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di porre in liquidazione coatta amministrativa per insolvenza la cooperativa «Fiamme Azzurre 1» di Roma o in alternativa di procedere alla revoca del contributo;
Visto il parere della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica emesso nella seduta del 23 giugno 2003 che si e' espressa in senso favorevole alla prosecuzione della gestione straordinaria della cooperativa, con avvicendamento del commissario governativo e non alla sottoposizione del sodalizio alla procedura concorsuale predetta;
Visto il decreto del direttore generale n. 2111 del 28 novembre 2003 con il quale la gestione della cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1» di Roma e' stata prorogata ed in sostituzione del geom. Campanella Fiore Luciano e' stata nominata l'avv. Celeste Santannera;
Vista la relazione di fine mandato in data 23 marzo 2006 con la quale l'avv. Santannera, nel rassegnare le proprie dimissioni, ha rappresentato che la cooperativa debba essere posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistendo piu' le condizioni per continuare ad operare;
Visto il parere in data 15 settembre 2008 con il quale la Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ha ritenuto di porre la cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1» di Roma in liquidazione coatta amministrativa con la contestuale revoca del contributo statale a suo tempo concesso;
Tenuto conto della grave crisi del settore alloggiativo e dell'esistenza in capo al sodalizio predetto sia del contributo pubblico che della disponibilita' dell'area su cui costruire;
Considerata pertanto l'opportunita' di espletare, prima di dare corso alla liquidazione coatta amministrativa un ultimo tentativo diretto alla possibile ricostituzione della compagine sociale;

Decreta:
Art. 1.
La cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1» con sede in via Siro Sollazzi 99, localita' Torraccia - Roma e' sottoposta alla procedura per da corso alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 
Art. 2.
Il sig. llardi Marco, nato a Roma il 6 agosto 1950, codice fiscale LRDMRC50M06H501M, e' nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa;
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267, con il presente atto di sottoposizione di sodalizio alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214;
 
Art. 4.
Il commissario liquidatore e' tenuto, prima di procedere alla liquidazione della cooperativa, in considerazione sia dell'esistenza del contributo erariale che dell'area per edificare concessa dal comune di Roma, ad espletare, d'intesa con i competenti uffici, un ultimo tentativo diretto alla possibile ricostituzione della compagine sociale;
 
Art. 5.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero dello sviluppo economico;
 
Art. 6.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2008
Il direttore generale: Arredi
 
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