Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 marzo 2009
Rinnovo dell'autorizzazione al CEC (Consorzio Europeo Certificazione) ad espletare le procedure di conformita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della Direttiva 94/9/CE;
Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004 di prima autorizzazione del CEC (Consorzio Europeo Certificazione) ed il successivo decreto ministeriale di estensione dei compiti del 15 dicembre 2004;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista l'attestazione di versamento effettuata dal CEC (Consorzio Europeo Certificazione) della somma di € 6.847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;
Vista l'istanza del 29 gennaio 2009, protocollo Mise n. 13632 del 13 febbraio 2009, con la quale il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) con sede legale in Legnano (Milano) Via Pisacane n. 46, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;
Considerato che i risultati degli esami documentali per il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:
Art. 1.
Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:
Allegato III (esame CE del tipo);
Allegato IV (garanzia della qualita' della produzione);
Allegato V (verifica su prodotto);
Allegato VI (conformita' al tipo);
Allegato VII (garanzia qualita' prodotti);
Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);
Allegato IX (verifica di un unico prodotto).
 
Art. 2.
Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) e' tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale.
2. Entro il periodo di validita' della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VII.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.
Roma, 10 marzo 2009
Il direttore generale: Vecchio
 
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