Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 febbraio 2009 |
Individuazione del Consiglio nazionale del notariato quale ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante norme di attuazione della direttiva n. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva n. 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione; Visto, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che i notai «trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2»; Visto l'art. 43, comma 2, il quale prevede che «gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia»; Visto l'art. 45, comma 3, il quale stabilisce che, ai fini dell'analisi della segnalazione di operazione sospetta prevista dal successivo art. 47, le ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione per il tramite degli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, sono richieste all'ordine competente; Visto altresi' l'art. 48, comma 1, il quale prevede che «L'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora cio' non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2»; Vista la nota del 21 gennaio 2008 del Consiglio nazionale del notariato con la quale lo stesso Consiglio ha dato la propria disponibilita' a svolgere le funzioni previste dal citato art. 43, comma 2;
Decreta: Art. 1. 1. Il Consiglio nazionale del notariato puo' ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. Il Consiglio nazionale del notariato trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla Unita' di informazione finanziaria con la modalita' e secondo i principi previsti dall'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 3. Il Consiglio nazionale del notariato e l'Unita' di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonche' per gli adempimenti di cui agli articoli 45, comma 3, e 48, comma 1. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2009
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro della giustizia: Alfano |
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