Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2009, n. 28
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha tra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e' sostituito dai seguenti:
«2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonche', limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. I predetti criteri di differenziazione, applicati alternativamente o congiuntamente, non devono determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.
2-bis. Le differenziazioni delle compensazioni da applicare ai sensi del comma 2 sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualita'.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 176



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, che reca la "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, supplemento ordinario n. 86)".
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si riporta il testo dell'art. 150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice
delle assicurazioni private:
"Art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento
diretto). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro delle attivita' produttive, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di
responsabilita' delle parti anche per la definizione dei
rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalita' di presentazione della
denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il
risarcimento del danno;
c) le modalita', le condizioni e gli adempimenti
dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del
danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei danni
accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di
assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli
assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista
dall'art. 149 non si applicano alle imprese di
assicurazione con sede legale in altri Stati membri che
operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli
articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al
sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e
sui principi adottati dalle imprese per assicurare la
tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle
operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.".
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 reca
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri." ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 114 del 18 maggio 2006.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008). (Gazzetta Ufficiale n. 300
del 28 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 285":
"376. A partire dal Governo successivo a quello in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
il numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
Ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari,
non puo' essere superiore a sessanta e la composizione del
Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della
Costituzione.".
"377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.".
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 reca
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
2006, n. 254 reca "Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione
stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni
private" e e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199
del 28 agosto 2006.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254 che reca il "Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione
stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni
private":
"2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici,
la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione
dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le
compensazioni avvengono sulla base di costi medi che
possono essere differenziati per macroaree territorialmente
omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla
persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base
di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a
carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le
regole definite dalla convenzione.".



 
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