Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 marzo 2009
Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Salerno

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni Provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresso dall'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) nella Direzione Provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.L.P.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta direzione;
Vista la circolare 2 febbraio 1995, prot. n. 25157/70 del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazioni delle relative tariffe;
Vista la circolare 18 marzo 1997, n. 39;
Ravvisata la necessita' di rideterminare le tariffe di facchinaggio per il biennio 2009-2011;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Viste le proposte inviate da dette organizzazioni;
Considerata la necessita' di conformare il valore delle tariffe nella provincia di Salerno a quelle operanti nelle province limitrofe;
Tenuto conto del tasso di inflazione determinatosi nel corso degli anni;
Considerate le particolari situazioni riferibili al locale mercato del lavoro;

Decreta:

Le tariffe minime orarie per le operazioni di facchinaggio da valere per tutti i settori merceologici, nella provincia di Salerno, sono determinate nelle seguenti misure:
tariffa minima oraria euro 15,00.
La suddetta tariffa oraria sara' maggiorata delle seguenti percentuali:
lavoro straordinario 20%;
lavoro festivo 30%;
lavoro notturno feriale 30%;
lavoro notturno festivo 50%;
lavoro straordinario festivo diurno 40%;
lavoro straordinario festivo notturno 70%;
lavoro straordinario feriale notturno 60%; e precisa che,
per lavoro straordinario si intendono le prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro previsto dal CCNL;
per lavoro festivo si intendono le prestazioni rese nelle giornate di sabato - domenica e festivita' nazionali ricorrenti nei giorni infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attivita';
per lavoro notturno si intendono le prestazioni rese dalle ore 22.00 alle ore 6.00 per almeno 3 ore. Le suddette tariffe sono comprensive di tutti gli oneri riflessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Salerno, 5 marzo 2009
Il direttore provinciale: Festa
 
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