Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 dicembre 2008
Determinazione delle modalita' di assolvimento dell'obbligo di formazione a carico delle imprese marittime, in attuazione del decreto del Ministero delle finanze del 23 giugno 2005.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.);
Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera n), concernente l'introduzione di un prelievo equivalente a quello dell'imposta sul tonnellaggio delle navi;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80/2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa';
Visti gli articoli da 155 a 161 del T.U.I.R., recanti le norme per la determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime;
Visto, in particolare, l'art. 161 del T.U.I.R., che rinvia, per le relative disposizioni applicative, all'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare;
Vista la decisione della Commissione della Comunita' europea C(2004)3937 fin del 20 ottobre 2004, che ritiene il regime di determinazione forfettaria della base imponibile delle imprese marittime conforme alle disposizioni degli orientamenti comunitari e compatibile con il mercato comune sulla base dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato Ue;
Visto l'art. 157, comma 3, del T.U.I.R., che impone l'obbligo di formazione di allievi ufficiali alle imprese marittime che optano per il regime forfettario;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 23 giugno 2005, il quale dispone che l'obbligo formativo si assolve laddove il soggetto interessato al regime forfettario provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi per le quali sia stata esercitata l'opzione;
Vista la nota prot. n. 2008/119770, con la quale l'Agenzia delle finanze ha espresso il proprio parere in ordine all'attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 23 giugno 2005;
Vista la circolare n. 72/E del 21 dicembre 2007 dell'Agenzia delle entrate;
Considerato che l'art. 7, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 23 giugno 2005 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determini, con proprio decreto, l'importo annuo sulla base del numero delle unita' navali interessate e dei costi medi connessi all'attivita' formativa, da versare, in alternativa all'imbarco di allievi ufficiali, al Fondo nazionale marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalita';
Considerate le proposte di modifica ed il parere favorevole espresso dalla Agenzia delle entrate con la nota prot. 2008/157540 del 28 ottobre 2008;

Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 155 a 161 del T.U.I.R., sono soggette all'obbligo di formazione le imprese marittime che abbiano esercitato l'opzione per il regime di determinazione della base imponibile.
2. L'obbligo di formazione di cui all'art. 157, comma 3, del T.U.I.R., e' assolto laddove l'impresa marittima provveda, per ciascuna delle navi per le quali e' stata esercitata l'opzione, alternativamente alla:
a) formazione diretta, con l'imbarco di uno o piu' allievi ufficiali, fino alla copertura dei 12 mesi del periodo d'imposta (365 giorni), risultante dal ruolo equipaggio;
b) formazione indiretta, mediante il versamento dell'importo annuo di cui all'art. 2;
c) formazione mista, con l'imbarco di uno o piu' allievi ufficiali per una parte del periodo d'imposta e il versamento dell'importo di cui all'art. 2 per la parte restante, fino a copertura del periodo d'imposta dovuto.
3. L'obbligo di formazione viene meno qualora ad una o piu' navi, per una parte del periodo di imposta, non sia applicabile il regime di determinazione della base imponibile di cui al comma 1.
 
Art. 2.
Determinazione dell'importo formativo alternativo
1. L'importo di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e' di € 22.732,00 su base annua, ovvero di € 62,00 su base giornaliera, da aggiornare annualmente in base agli indici annuali ISTAT di variazione dei prezzi.
2. L'importo di cui al comma 1 e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo di imposta per il quale e' presentata la dichiarazione dei redditi dell'impresa marittima.
 
Art. 3.
Navi prese a noleggio
1. Nel caso in cui, nella base imponibile di cui all'art. 1, siano comprese anche navi prese a noleggio, sia a tempo che a viaggio, se il noleggiante non vi ha provveduto, l'obbligo di formazione grava sul noleggiatore, che e' tenuto ad adempiere versando l'importo come individuato nell'art. 1, lettere b) o c).
2. Se il noleggiante e' una impresa marittima estera, l'obbligo della formazione ricade sull'impresa marittima italiana.
 
Art. 4.
Individuazione delle istituzioni beneficiarie
1. Le istituzioni beneficiarie dell'importo formativo alternativo di cui all'art. 2 sono:
a) Fondo nazionale marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195;
b) Poli formativi accreditati dalle regioni ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2007, a beneficiare del contributo di cui all'art. 2, lettere b) e c).
 
Art. 5.
Controllo dell'obbligo formativo
1. Ai fini del controllo dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 1, l'Agenzia delle entrate comunichera' annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, anche in via telematica, i seguenti dati:
a) elenco delle imprese marittime che hanno esercitato l'opzione per il regime di determinazione della base imponibile;
b) numero delle navi interessate all'applicazione del regime di determinazione della base imponibile e periodo di utilizzo di ciascuna nave;
c) numero degli allievi imbarcati su ogni singola nave per ogni periodo d'imposta;
d) istituzioni beneficiarie dell'importo di cui all'art. 2 e relativi versamenti per singolo periodo d'imposta.
2. Le imprese marittime che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, invieranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificati.marittimi@trasporti.gov.it, le informazioni, per singola nave per periodo di imposta, di cui all'allegato A) del presente decreto.
3. Le istituzioni beneficiarie di cui all'art. 4, lettere a) e b), comunicheranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificati.marittimi@trasporti.gov.it, l'importo totale introitato e il dettagliato resoconto dell'utilizzo dello stesso ai fini formativi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, provvedera' ad effettuare controlli a campione sulla destinazione degli importi ai fini formativi.
 
Art. 6.
Norme transitorie
1. Le imprese marittime che hanno esercitato l'opzione per il regime di determinazione della base imponibile, per i periodi d'imposta precedenti quello in corso al momento della pubblicazione del presente decreto e che per gli stessi non hanno adempiuto, o hanno adempiuto solo parzialmente, secondo le modalita' di cui all'art. 1, lettera a), potranno regolarizzare tali periodi mediante le modalita' di cui all'art. 1, lettera b), effettuando un versamento in un'unica soluzione entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'importo di cui al comma 1 dovra' essere comprensivo degli interessi legali maturati dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti fino al saldo.
3. Le stesse imprese, relativamente ai citati periodi d'imposta, saranno tenute a fornire le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 5, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Tale versamento assume valore retroattivo ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 157, comma 3, del T.U.I.R.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2008
Il Ministro : Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 130
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 33 <----
 
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