Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2009 (vai al sommario)
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO 25 febbraio 2009
Scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale e nomina del commissario straordinario.

IL VICE PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1, e in particolare l'art. 22, comma 4;
Considerato che il presidente della regione, con nota consegnata alla presidenza del consiglio regionale in data 25 novembre 2008, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che le stesse sono diventate efficaci in data 26 dicembre 2008, determinando lo scioglimento del consiglio regionale e l'indizione di nuove elezioni, come comunicato dal presidente del consiglio regionale il 26 dicembre 2008;
Atteso che in caso di dimissioni del presidente della regione le funzioni di presidente sono svolte dal Vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del presidente della regione a seguito delle elezioni;
Visto il decreto del presidente della regione n. 140 in data 15 dicembre 2008 con il quale sono state attribuite le funzioni di vicepresidente della regione all'assessore dei lavori pubblici dottor Carlo Mannoni;
Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari;
Rilevato che il consiglio comunale di San Gavino Monreale (provincia del Medio Campidano) rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 e' composto dal sindaco e da sedici consiglieri;
Considerato che nel citato comune si e' venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate da nove componenti del corpo consiliare (meta' piu' uno dei consiglieri);
Atteso che le predette dimissioni, sottoscritte contestualmente da nove consiglieri comunali il 4 febbraio 2009, ma presentate personalmente al protocollo dell'ente solo da due consiglieri in data 5 febbraio 2009, e ripresentate il giorno successivo, contestualmente e personalmente da tutti i consiglieri dimissionari, hanno determinato una condizione giuridica di problematica assimilazione alla fattispecie descritta dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 10/6 dell'11 febbraio 2009 con la quale si sospende l'assunzione di ogni decisione, richiedendo alla direzione generale dell'area legale un parere sulla sussistenza delle condizioni di scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale;
Visto il parere formulato in proposito dalla direzione generale dell'area legale, con nota n. 1863 del 20 febbraio 2009, secondo il quale il vizio formale della mancata presentazione personale delle dimissioni da parte dei consiglieri interessati poteva essere sanato, come in effetti e' avvenuto il 6 febbraio 2009;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 11/1 del 24 febbraio 2009, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale e la nomina quale commissario straordinario del dott. Filippo Craparotta, dirigente regionale in quiescenza, nonche' la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;
Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilita' e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;
Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.

Il consiglio comunale di San Gavino Monreale e' sciolto.
 
Art. 2.

Il dott. Filippo Craparotta, dirigente regionale in quiescenza, e' nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di San Gavino Monreale fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
 
Art. 3.
Al commissario cosi' nominato spetta un'indennita' di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.
Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cagliari, 25 febbraio 2009

Il vice presidente: Mannoni
 
Allegato

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GAVINO
MONREALE E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel consiglio comunale di San Gavino Monreale (provincia del Medio Campidano), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare (meta' piu' uno dei consiglieri assegnati).
Le predette dimissioni, sottoscritte contestualmente da nove consiglieri comunali il 4 febbraio 2009, ma presentate personalmente al protocollo dell'ente solo da due consiglieri in data 5 febbraio 2009, e ripresentate il giorno successivo, contestualmente e personalmente da tutti i consiglieri dimissionari, hanno determinato una condizione giuridica di problematica assimilazione alla fattispecie descritta dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, la giunta regionale, con deliberazione n.10/6 dell'11 febbraio 2009, ha sospeso l'assunzione di ogni decisione, richiedendo all'area legale un parere sulla sussistenza delle condizioni di scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale.
La direzione generale dell'area legale, con nota n. 1863 del 20 febbraio 2009, ha fornito il proprio parere, che si allega alla proposta di deliberazione, ritenendo che sussistano le motivazioni sufficienti per l'adozione della deliberazione di scioglimento del predetto consiglio comunale. In particolare sostiene, come da recente e consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, che le dimissioni presentate il 6 febbraio 2009 in un unico documento, peraltro identico a quello del giorno prima, contestualmente proposto alla presenza di tutti i firmatari, possono essere considerate «valide ed efficaci a determinare lo scioglimento del consiglio». Infatti, dallo stesso documento emerge chiaramente l'intento comune di tutti i firmatari di ricercare lo scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale. Ne consegue che l'irritualita' di presentazione delle dimissioni non possono essere considerate singolarmente al fine di operare le surroghe, essendo ben altre le finalita' collettivamente perseguite da tutti i consiglieri dimissionari.
La direzione generale precisa quindi che le dimissioni proposte dai nove consiglieri il 4 febbraio 2009 e presentate il 5 febbraio 2009 al protocollo dell'ente, non solo non sono state disconosciute dai consiglieri non presentatisi in tale ufficio, ma vieppiu', il giorno successivo tutti i consiglieri dimissionari hanno riproposto un atto identico presentandolo personalmente al protocollo del comune, sanando cosi' un vizio di forma che ne avrebbe potuto inficiare la regolarita'.
Pertanto, considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Filippo Craparotta, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: Sanna
 
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