IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e sue modificazioni e integrazioni, e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»; l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e visto in particolare l'art. 2 - commi 82 e seguenti, come modificati dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - che, con riferimento alle concessioni autostradali, prescrive la stipula di una convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto quella originaria, in occasione di eventi determinati (primo aggiornamento del piano finanziario costituente parte della convenzione accessiva a dette concessioni o prima revisione della convenzione medesima ovvero aggiornamenti periodici del citato piano o revisioni periodiche della convenzione); Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che all'art. 8-duodecies approva, tra le altre, la convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.a. (di seguito SATAP S.p.a.) che disciplina la progettazione, la costruzione e l'esercizio della tratta autostradale A4 Torino-Milano, convenzione sul cui schema questo Comitato aveva espresso valutazione positiva con delibera 29 novembre 2007, n. 133 (Gazzetta Ufficiale n. 72/2008 S.O.); Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 1, nella sezione «corridoio plurimodale padano - sistemi stradali ed autostradali», la voce «completamento stradale corridoio 5» con un costo di 136,86 milioni di euro»; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005), con la quale questo Comitato ha integrato, secondo la procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla menzionata delibera n. 121/2001, prevedendo, tra l'altro, dieci «aggiornamenti» di opere gia' incluse nel Programma originario, tra i quali figura, sotto la voce «Corridoio 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev», nell'ambito del citato sistema infrastrutturale «corridoio plurimodale padano», l'asse autostradale Milano-Torino, con un costo aggiuntivo di 1.120 milioni di euro; Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006 S.O.), che, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, all'allegato 2 conferma, tra le articolazioni della menzionata voce «corridoio plurimodale padano - sistemi stradali e autostradali», la «A4 Torino-Milano»; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e sue modificazioni e integrazione, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attivita' posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni; Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Viste le note 22 luglio 2008, n. 8049, e 24 luglio 2008, n. 8405, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, ha proposto l'inserimento all'ordine del giorno dell'argomento all'esame ed ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente l'intervento «Ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Torino-Milano tronco II (Novara Est-Milano) dalla pk 91+000 alla pk 127+000 - Variante di Bernate Ticino dal km 98+027 al km 103+220», proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto definitivo; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, include - nella tabella B.4, relativa alle «opere di legge Obiettivo da avviare entro il 2012» - l'intervento «autostrada A4 Torino-Milano: adeguamento Novara-Milano e variante di Bernate Ticino», con un costo di 372,95 milioni di euro; Considerato che l'adeguamento del tronco 2 Novara Est - Milano e' ricompreso nell'allegato K alla citata convenzione unica ANAS-SATAP, contenente l'«elenco e descrizione delle opere», con un costo di 459.716.000 euro, di cui 220.058.000 riferiti alla variante di Bernate Ticino ora all'esame; Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto n. 163/2006 attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;
Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che il progetto, come evidenziato in premessa, si inquadra nell'ambito del Corridoio 5 Lisbona-Kiev e, piu' in dettaglio, nell'ambito degli interventi di adeguamento dell'autostrada A4 Torino-Milano nel tratto tra il nodo di Novara Est e Milano, concerne una variante con la quale viene risolta l'interferenza con la linea Alta Velocita' Torino-Milano; che la variante suddetta, dello sviluppo di circa 5 km al confine tra il Piemonte e la Lombardia, costituisce il primo lotto funzionale della «Variante di Bernate-Marcallo» con la quale si convenne, in sede di Conferenza di servizi tenutasi in data 14 luglio 2000 e relativa all'approvazione del progetto Alta Velocita' Torino-Milano, di risolvere l'interferenza dell'autostrada con la linea ferroviaria; che il progetto, in particolare, prevede l'affiancamento al corridoio dell'Alta Velocita' Torino-Milano, mediante la dislocazione del tracciato autostradale verso sud, con l'obiettivo di ridurre il piu' possibile l'estensione delle aree intercluse tra autostrada e ferrovia; che il primo lotto funzionale in approvazione, denominato «Variante di Bernate», comprende la parte dell'intervento a carico della Concessionaria SATAP, mentre il secondo lotto funzionale sara' «a carico TAV»; che la variante in progetto, secondo la classificazione prevista dal d.m. 5 novembre 2001, risponde alle caratteristiche della categoria A (autostrade in ambito extra-urbano), con 3 corsie piu' emergenza per senso di marcia e spartitraffico centrale; che il progetto definitivo in argomento e' stato approvato dal Consiglio di amministrazione ANAS il 25 ottobre 2005; che l'ANAS, nella qualita' di soggetto aggiudicatore, con nota 28 dicembre 2005, protocollo n. 10213, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il citato progetto definitivo per l'avvio delle procedure della «legge obiettivo» ed ha demandato alla concessionaria di inoltrare il progetto stesso a tutte le altre amministrazioni ed enti interessati, al che la concessionaria medesima ha provveduto in data 14 febbraio 2006, procedendo altresi' a far pubblicare, in data 30 dicembre 2005, l'avviso di avvio del procedimento su 2 quotidiani; che la regione Lombardia, con delibera di giunta 22 marzo 2006, n. VII/002171, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo, condizionandolo al recepimento delle prescrizioni e condizioni esplicitate in allegati alla delibera stessa, ed ha manifestato favorevole volonta' di intesa in ordine alla localizzazione dell'opera; che il Ministero istruttore ha indetto, il 5 aprile 2006, la Conferenza di servizi, i cui lavori si sono conclusi il 15 maggio successivo; che la regione Piemonte, con delibera 3 aprile 2006, n. 63-2535, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto e poi, con delibera 2 ottobre 2006, n. 17-3930, ha formulato positiva volonta' d'intesa sulla localizzazione dell'opera, del pari con condizioni e prescrizioni; che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota della Direzione per la salvaguardia ambientale in data 11 gennaio 2008, richiamandosi al parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla Commissione speciale VIA con nota 27 aprile 2006, n. GAB/2006/3426/B05 in ordine al progetto di ammodernamento ed adeguamento di altra tratta contigua dell'autostrada, conferma il proprio assenso al progetto, come da atto depositato nell'ambito della gia' citata Conferenza di servizi del 14 luglio 2000 relativa alla «Valutazione e approvazione del progetto della linea AV Torino-Milano»; che il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con nota 8 novembre 2006, n. BAP.S02/34.19.04/20411, si e' pronunziato positivamente, con prescrizioni, sul progetto in argomento, nell'ambito della valutazione favorevole formulata con riferimento ad altra tratta dell'autostrada A4 oggetto di adeguamento; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in apposito allegato alla relazione istruttoria, propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo in questione, ritenendo integralmente accoglibili quelle espresse nei pareri sopra citati; che il progetto definitivo in argomento e' corredato degli elaborati contenenti l'indicazione delle interferenze rilevate dal soggetto aggiudicatore; sotto l'aspetto attuativo: che, come sopra esposto, il soggetto aggiudicatore e' ANAS S.p.a.; che, secondo il cronoprogramma riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003, per le attivita' progettuali ed autorizzative residue, per l'espletamento della gara d'appalto e per la realizzazione dei lavori sino alla messa in esercizio, sono previsti 55 mesi complessivi; sotto l'aspetto finanziario: il costo del progetto, nella stesura originaria approvata dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS nella citata seduta del 25 ottobre 2005, ammontava a 192.034.156,09 euro; che, come si deduce dal quadro economico riportato nella relazione istruttoria, l'accoglimento delle prescrizioni formulate da amministrazioni ed enti interessati nel corso dell'iter di approvazione e l'incremento conseguente all'aggiornamento dei prezzi del listino ANAS 2005 rispetto a quello relativo all'anno 2002 assunto a base del computo del costo originario, hanno portato il costo complessivo dell'opera a 249.487.591,01 euro; che piu' specificatamente detto costo - secondo il nuovo quadro economico redatto in conformita' alle prescrizioni del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 163/2006 - e' articolato in 205.992.143,58 euro quale importo a base d'appalto e in euro 43.495.447,43 per «somme a disposizione»; che il costo stesso - computato al netto delle economie derivanti dai presumibili ribassi d'asta, stimate nella misura del 15%, come da citata convenzione ANAS-SATAP e come riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003 - viene quantificato in complessivi euro 220.058.000,00; che, a quanto riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003 e come evidenziato nella «nota illustrativa al piano finanziario» allegato alla convenzione unica ANAS-SATAP, il contributo statale gia' accordato, considerato nel predetto piano finanziario e previsto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 295/1998, della legge n. 449/1998, dell'art. 50, comma 1, lettera g) della legge n. 448/1992 e dell'art. 144 (tabella 1) della legge n. 388/2000, pari ad euro 56.595.000, e' destinato alla parziale copertura delle opere relative alla realizzazione della variante in approvazione;
Delibera:
1. Approvazione progetto definitivo. 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e sue modificazioni e integrazioni, e' approvato - con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini dell'attestazione di compatibilita' ambientale, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo «Ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Torino-Milano tronco II (Novara Est - Milano) dalla pk 91+000 alla pk 127+000 - Variante di Bernate Ticino dal km 98+027 al km 103+220». Si e' quindi perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e le regioni interessate sulla localizzazione dell'opera. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. 1.2. L'importo di euro 249.487.591,01 - pari al costo aggiornato dell'opera, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente «presa d'atto» - costituisce il «limite di spesa» del progetto approvato al punto precedente e viene fronteggiato, in regime di autofinanziamento, dalla concessionaria. 1.3. Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Per quanto concerne le raccomandazioni, qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dar seguito ad alcune di esse, fornira' al riguardo puntuali motivazioni in modo da consentire al Ministero istruttore di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.4. L'efficacia dell'approvazione del progetto di cui al precedente punto 1.s. e' subordinata altresi' alla stipula di atti integrativi alle Intese Generali Quadro stipulate tra il Governo e, rispettivamente, la regione Lombardia e la regione Piemonte, atti che ricomprendano esplicitamente l'opera in questione nel novero delle infrastrutture oggetto di dette intese, come previsto nella citata sentenza n. 303/2003 della Corte costituzionale: copia di detti atti dovra' essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. 1.5. L'elenco degli elaborati progettuali relativi agli espropri e' riportato nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera. 2. Altre clausole. 2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera. 2.2. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 2.3. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. 2.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'appalto dei lavori dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3 che del pari forma parte integrante della presente delibera. 2.5. Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 1° agosto 2008 Il presidente delegato: Tremonti Il segretario del C.I.P.E.: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 57 |