Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2009 (vai al sommario)
LEGGE 4 marzo 2009, n. 15
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilita'
delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: "Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla legge".
2. L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.».



 
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riforma
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001., n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;
c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualita' e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;
d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;
e) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;
f) definizione di un sistema piu' rigoroso di responsabilita' dei dipendenti pubblici;
g) affermazione del principio di concorsualita' per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;
h) introduzione di strumenti che assicurino una piu' efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato;
i) previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonche' nel rispetto del principio di pari opportunita', su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, nonche' previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo. comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificita' del relativo ordinamento.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si veda nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».



 
Art. 3.
(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva
e integrativa e funzionalita' delle amministrazioni pubbliche)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo e' finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche', sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che e' riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
b) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
c) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettivita' e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;
d) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullita' delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;
e) individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;
f) prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilita' economico-finanziaria, nonche' adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettivita';
g) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilita' ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificita' sussistenti nel settore pubblico, nonche' quelle della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:
1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilita' dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e, successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;
2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali;
3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;
4) riduzione del numero dei comparti
e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica;
6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilita' della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilita' dei costi;
7) semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilita' dei costi degli accordi collettivi;
i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera h) i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63;
l) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilita' di ambito territoriale e di riferimento a piu' amministrazioni;
m) prevedere l'imputabilita' della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalita' di pubblicita' degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilita', anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico;
o) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilita' intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si veda nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di
diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
- Si riporta il testo dell'art. 1339 del Codice civile:
«Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). - Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1419, del Codice civile:
«Art. 1419 (Nullita' parziale). - La nullita' parziale
di un contratto o la nullita' di singole clausole importa
la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del
suo contenuto che e' colpita dalla nullita'.
La nullita' di singole clausole non importa la nullita'
del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di
diritto da norme imperative.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e
di snellimento dei procedimenti di decisione e di
controllo):
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti
sono regolati da contratti collettivi ed individuali in
base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2,
all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette
aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono
rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.».
- Si riporta il testo dell'art. 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti
sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei
criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente
articolo si considerano rappresentative del personale
diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento,
calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
modalita':
a) la procedura negoziale e' avviata dal Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e' articolato in una componente stipendiale di base,
nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 2000, n. 127, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 ottobre 2005, n. 249, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a
norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.



 
Art. 4.
(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture
e del personale delle amministrazioni pubbliche
e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza
nelle amministrazioni pubbliche)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo e' finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, nonche' a prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttivita' si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti piu' alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale e, infine, a prevedere l'attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonche' con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualita', rilevati anche a livello internazionale;
b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente e' stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicita' per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttivita' e di misuratori della qualita' del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;
c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicita', anche in modalita' telematica;
d) promuovere la confrontabilita' tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la comparazione delle attivita' e dell'andamento gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;
e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
2) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata professionalita' ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;
4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall'organismo di cui alla lettera f);
5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilita';
j) prevedere, nell'ambito del riordino dell' ARAN di cui all'articolo 3, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilita' e la visibilita' degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attivita' svolta. I componenti, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalita', anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui e' affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione;
h) assicurare la totale accessibilita' dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicita' e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:
1) la disponibilita' immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinche' possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;
3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in conformita' agli obiettivi di cui al comma 1;
i) prevedere l'ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonche' dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralita' di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;
3) prevedere come condizione di ammissibilita' che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l'organo di indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;
4) prevedere che, all'esito del giudizio, il giudice ordini all'amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all'alinea della presente lettera e, nei casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;
5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilita' disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea pubblicita' del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;
7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l'azione di cui all'alinea della presente lettera nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere Proposta o proseguita, nel caso in cui un'autorita' indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.
3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), e' autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, compresi i compensi ai componenti. E' altresi' autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, progetti sperimentali e innovativi volti a:
a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet:
b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;
c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;
d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di organizzazione dell'organismo di cui al comma 2, lettera , f), e fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e del comma 3, secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
7. Ai fini del comma 6 la trasparenza e' intesa come accessibilita' totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attivita'.
9. All'articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce
un modello di rilevazione della consistenza del personale,
in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti
dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a
preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi
anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste
dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni,
comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che
producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e
le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in
conformita' alle procedure definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la
valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli
enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate
di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato per la
funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del
Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si
avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti
tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori
ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze,
funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione
di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e
nell'ambito di personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, settimo comma, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla
razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la
conformita' dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialita' e buon andamento, l'efficacia dell'attivita'
amministrativa, con particolare riferimento alle riforme
volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza
delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse,
in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e
ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si
avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53.
L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti
circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, puo' richiedere
chiarimenti e riscontri in relazione ai quali
l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere,
anche per via telematica, entro quindici giorni. A
conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche
svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di
valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di
cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla procura generale della
Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 227, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«227. Ai fini di quanto disposto dall'art. 17-bis, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per il personale del comparto
Ministeri e' stanziata la somma di 15 milioni di euro per
l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.».
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda
nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali):
«Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali). -
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano.».



 
Art. 5.
(Principi e criteri finalizzati a favorire
il merito e la premialita')

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo e' finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttivita' e della qualita' della prestazionelavorativa, secondo le modalita' attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'affermazione del principio di selettivita' e di concorsualita' nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttivita', previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennita' e premi incentivanti a tutto il personale;
b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;
c) destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative;
d) stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo principi di selettivita';
e) definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;
g) individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
 
Art. 6.
(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica.
Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 1121 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo e' finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualita' delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttivita' del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) affermare la piena autonomia e responsabilita' del dirigente, in qualita' di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale e' preposto;
2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttivita';
3) utilizzo dell'istituto della mobilita' individuale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilita' del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttivita' delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonche', all'esito dell'accertamento della predetta responsabilita', il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;
c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;
d) limitare la responsabilita' civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;
e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilita' disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;
f) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;
g) prevedere, inoltre, che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive di cui alla lettera f) sia subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalita' determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;
h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicita' ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e ridefinire, altresi', la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui e' possibile il conferimento degli incarichi medesimi;
i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonche' sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;
l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui puo' essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'articolo 4;
m) rivedere la disciplina delle incompatibilita' per i dirigenti pubblici e rafforzarne l' autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorita' politica;
n) semplificare la disciplina della mobilita' nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne piu' ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
o) promuovere la mobilita' professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;
p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;
q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennita' di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.
3. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anzianita' massima di servizio effettivo di 40 anni".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 72, comma 1, del decreto
legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e si riporta altresi' il
comma 11 dello stesso articolo cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in
servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli
enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato
dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data
di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40
anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere
presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente,
entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro
l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita'
contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione
non si applica al personale della Scuola.
2.-10. (Omissis).
11. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima di
servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti
pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di
sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri,
sono definiti gli specifici criteri e le modalita'
applicative dei principi della disposizione di cui al
presente comma relativamente al personale dei comparti
sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive
peculiarieta' ordinamentali. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano a magistrati e professori
universitari.».
- Si riporta il testo degli articoli 22, 30 e 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di
cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme
parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il comitato e' presieduto da un magistrato della
Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso
fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di
cui all'art. 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli
con le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro
pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde
dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico
non e' rinnovabile.».
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e'
disposto previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.».
«Art. 32 (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi
diversi e temporaneo servizio all'estero). - 1. Anche al
fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita'
stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della
funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche
degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli
organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potra' essere a carico delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o
essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in
tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o
da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale
degli interessati.».



 
Art. 7.
(Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari
e responsabilita' dei dipendenti pubblici)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo e' finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilita' dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttivita' ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravita', nonche' razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entita' dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;
b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;
c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravita', comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresi', in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilita' d'ufficio;
d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonche' la responsabilita' disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia;
e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' del danno all'immagine subito dall'amministrazione;
f) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttivita';
g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;
h) prevedere procedure e modalita' per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;
i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;
l) prevedere la responsabilita' erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unita' in esubero;
m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresi', l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio;
n) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;
o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva;
p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di espone sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la possibilita' di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificita' di compiti ad esse attribuiti.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1.
Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si
applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi
primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma
1, e ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui
all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione
del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il
procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le
sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura,
il capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del
rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva
contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che
viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della
sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore
o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di
disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
emette la sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due
rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le
modalita' per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti
dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione
richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio
opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di
assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l'imparzialita'.
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono
istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione
che ne regoli le modalita' di costituzione e di
funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative statali si applicano
le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
- Per il testo degli articoli 1339 e 1419 del Codice
civile, si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 640 del Codice penale:
«Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».



 
Art. 8.
(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza e' disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facolta' di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo puo' essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 17-bis (Vicedirigenza). -1. La contrattazione
collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione
di un'apposita separata area della vicedirigenza nella
quale e' ricompreso il personale laureato appartenente alle
posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente
cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente
ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione
di cui al presente comma si estende al personale non
laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti,
sia risultato vincitore di procedure concorsuali per
l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I
dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all'art. 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove
compatibile, al personale dipendente dalle altre
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, appartenente a
posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri; l'equivalenza delle posizioni e' definita con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano
salve le competenze delle regioni e degli enti locali
secondo quanto stabilito dall'art. 27.».



 
Art. 9.
(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (ulteriori attribuzioni). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:
a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualita' dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;
c) promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attivita' compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti".
2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Nota all'art. 9:
- La legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro) , pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987, n. 3 e' stata
modificata dalla presente legge mediante l'aggiunta
dell'art. 10-bis.».



 
Art. 10.
(Efficienza dell'azione amministrativa)

1. All'articolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:" sono sostituite dalle seguenti: "danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:".
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacita' di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 68, della legge
24 dicembre, 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) come modificato dalla presente legge:
«68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro
trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una
relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia
nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di
rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione
amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai
programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le
relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta
dai servizi per il controllo interno, danno conto, con
riferimento all'anno solare precedente, degli elementi
informativi e di valutazione individuati con apposita
direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del piano
di Governo, su proposta del Comitato tecnico scientifico
per il controllo strategico nelle amministrazioni dello
Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
con riguardo sia ai risultati conseguiti
dall'amministrazione nel perseguimento delle priorita'
politiche individuate dal Ministro, sia al grado di
realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in
relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori
stabiliti, in conformita' con la documentazione di
bilancio, anche alla luce delle attivita' di controllo
interno, nonche' le linee di intervento individuate e
perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la
produttivita' e l'economicita' delle strutture
amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti
opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o
all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni
coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini
dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione
delle strutture e delle funzioni amministrative nonche'
della base normativa in relazione alla nuova struttura del
bilancio per missioni e per programmi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
2006, n. 315 (Regolamento recante riordino del Comitato
tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 febbraio 2007, n. 38.



 
Art. 11.
(Corte dei conti)

1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme. vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo.
2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, puo' effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarita' gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, puo' disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facolta' del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facolta'. attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento e' da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.
4. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385".
5. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato.
6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti puo' acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.
7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. E' composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e puo' disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.
9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
10. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, e' prorogato al 7 maggio 2009.



Note all'art. 11:
- Si riporta Il testo dell'art. 7, comma 7 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
"7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di comuni, province, citta' metropolitane
e regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed
ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o
regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal
terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al
Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'art.
13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce
anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti
dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la
potesta' delle regioni a statuto speciale, nell'esercizio
della loro competenza, di adottare particolari discipline
nel rispetto delle suddette finalita'. Per la
determinazione dei parametri di gestione relativa al
controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli
studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.
La suddetta legge 5 giugno 2003 n. 131 e' stata
modificata dalla presente legge mediante l'inserimento
dell'art. 8-bis;".
- Si riporta il testo dell'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica legge 8 luglio 1977, n.
385:
"Articolo unico. - I posti di consigliere, non riservati
ai primi referendari della Corte dei conti, possono essere
conferiti:
ai funzionari dello Stato indicati nell'art. 7, terzo
comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come
integrato dall'art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430;
ad estranei alle amministrazioni dello Stato, che, per
attivita' svolta o gli studi
giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti
attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneita'
all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei
conti.
Per la nomina e' prescritto il parere del consiglio di
presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 61 e 63, della
legge 24 dicembre, 2007, n.244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008) come modificati dalla presente
legge:
"61. (Abrogato).
63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte
dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al
Parlamento una relazione sulle procedure in corso per
l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per
garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello
svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del
Parlamento in attuazione dell'art. 100 della
Costituzione.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, della legge
14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
"8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.".
- Si riporta il testo dell'art. 41, ultimo capoverso,
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti):
"Alla deliberazione di cui al precedente articolo e'
unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite
nella quale questa deve esporre:
le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo
visto a mandati o ad altri atti o decreti;
le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie
amministrazioni si sono conformate alle discipline di
ordine amministrativo o finanziario;
le variazioni o le riforme che crede opportune per il
perfezionamento delle leggi e dei regolamenti
sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.".
- Si trascrivono gli articoli 1, quinto comma, e 7,
comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, (Ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di
segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali):
"5. Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del
Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da
consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla
presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni con
funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione
normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
Ciascuna sezione consultiva e' composta da due
presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove
consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e' composta
da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici
consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le
deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di
almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei
presidenti e di quattro consiglieri.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio
provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il
Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono
funzioni giurisdizionali e consultive, determina le
rispettive materie di competenza e la composizione, nonche'
la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art.
5, primo comma".
"1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento
della giustizia amministrativa sulla base della unicita' di
accesso e di carriera, con esclusione di automatismi
collegati all'anzianita' di servizio, il consiglio di
presidenza e' costituito con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di
Stato, ed e' composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo
presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il
Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori
ordinari di universita' in materie giuridiche o gli
avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di
Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla
lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei
componenti di cui alla lettera c).".
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3, della legge
21 luglio 2005, n. 205 (Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa):
"3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano, in quanto compatibili, al
consiglio di presidenza della Corte dei conti le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.".
- La legge 22 dicembre 2008, n. 203, (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2008, n. 303, supplemento
ordinario. La Tabella C - Stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua e' demandata alla legge finanziaria".



 
Art. 12.
(Monitoraggio della spesa per le prerogative
sindacali nel settore pubblico)

1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
 
Art. 13.
(Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, in materia di semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 847):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per la
pubblica amministrazione e l'innovazione (Brunetta) il 26
giugno 2008.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 7 luglio 2008, con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 11ª, 12ª e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 9,
10, 16, 22 e 30 luglio 2008; il 10, 17 settembre 2008; il 2
ottobre 2008; il 4, 5, 11, 12 e 13 novembre 2008.
Esaminato in aula il 9 e 17 dicembre 2008 ed approvato
il 18 dicembre 2008.
Camera dei deputati (atto n. 2031):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e XI (Lavoro), in sede referente, il 5
gennaio 2009 con pareri delle commissioni II, III, IV, V,
VII, X, XII e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite I e XI, in sede
referente, il 15, 21, 27 e 29 gennaio 2009, il 3 e 5
febbraio 2009.
Esaminato in aula il 9, 10, 11 febbraio 2009 ed
approvato con modificazioni il 12 febbraio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 847-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 17 febbraio 2009 con parere della
commissione 5ª e della commissione per gli affari
regionali.
Esaminato dalla commissione 1ª, in sede referente, il
17, 18 e 19 febbraio 2009.
Esaminato in aula il 24 febbraio 2009 ed approvato il 25
febbraio 2009.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 18, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005), come modificato dalla presente
legge:
«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrativa, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.».



 
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