Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art.11, comma I del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i simboli ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.
Autorita' di bacino di rilievo nazionale
1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, ((senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)), fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.
((3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non gia' rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorita' di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e' presente alcuna Autorita' di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.
3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformita' ed equita' sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 3-bis.
3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 170, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 170 (Norme transitorie). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle
procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino,
fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del
presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di
adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla
legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i
riferimenti in esso contenuti all'art. 1 del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi
riferiti all'art. 66 del presente decreto; i riferimenti
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi
riferiti alla sezione prima della parte terza del presente
decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti
idrografici di cui al titolo II della parte terza del
presente decreto e della eventuale revisione della relativa
disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63 del
presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del
presente decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 95,
commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 99,
comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12
giugno 2003, n. 185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 104,
comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112,
comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 114,
comma 4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30
giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 118,
comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale
18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 123,
comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19
agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 146,
comma 3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8
gennaio 1997, n. 99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 150,
comma 2, all'affidamento della concessione di gestione del
servizio idrico integrato nonche' all'affidamento a
societa' miste continuano ad applicarsi il decreto
ministeriale 22 novembre 2001, nonche' le circolari del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6
dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 154,
comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1°
agosto 1996.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme
di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate
nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle
acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura,
alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di
qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle
acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del
settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio
provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e
obiettivi di qualita' per gli scarichi di
esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica
dell'allegato 11 della direttiva 86/280/CEE concernente i
valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi
di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1
dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della
direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze
pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva
76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva
91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti
dell'allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a
due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi
comprese quelle adottate ai sensi dell'art. 101, comma 2,
contenute nella legislazione regionale attuativa della
parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di
cui all'art. 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge
24 aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di
attuazione della direttiva 96/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui
all'art. 112, le attivita' di utilizzazione agronomica sono
effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla
data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
8. Dall'attuazione della parte terza del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori
entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non
superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti
da disposizioni statali di finanziamento e' riservata alle
attivita' di monitoraggio e studio destinati all'attuazione
della parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa
del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati
in attuazione della parte terza del presente decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate
dall'art. 175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento della Sezione per la vigilanza sulle risorse
idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
13. (Soppresso).
14. In sede di prima applicazione, il termine di
centottanta giorni di cui all'art. 112, comma 2, decorre
dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto».

- Si riporta il testo dell'art. 74, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:

«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni,
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione».
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 13, della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, pubblicati
nella GUCE n. L 327 del 22 dicembre 2000:

«Art. 11 (Programma di misure). - 1. Per ciascun
distretto idrografico o parte di distretto idrografico
internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato
membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei
risultati delle analisi prescritte dall'art. 5, allo scopo
di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 4. Tali
programmi di misure possono fare riferimento a misure
derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e
applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo
Stato membro puo' eventualmente adottare misure applicabili
a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di
distretti idrografici internazionali compresi nel suo
territorio.
2. Ciascun programma annovera le “misure di
base” indicate al paragrafo 3 e, ove necessario,
“misure supplementari”.
3. Con l'espressione “misure di base” si
intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:
a) misure necessarie per attuare la normativa
comunitaria in materia di protezione delle acque, ivi
comprese quelle contemplate dalla normativa di cui all'art.
10 e all'allegato VI, parte A;
b) misure ritenute appropriate ai fini dell'art. 9;
c) misure volte a garantire un impiego efficiente e
sostenibile dell'acqua, per non compromettere la
realizzazione degli obbiettivi di cui all'art. 4;
d) misure per adempiere alle prescrizioni di cui
all'art. 7, incluse le misure relative alla tutela della
qualita' dell'acqua al fine di ridurre il livello della
depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;
e) misure di controllo dell'estrazione delle acque
dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle
acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o
piu' registri delle estrazioni e l'obbligo di
un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e
l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate
e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono
esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli
arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo
stato delle acque;
f) misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere
un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o
l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei. L'acqua
impiegata puo' essere di qualunque provenienza superficiale
o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non
comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali
fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo
oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure di
controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate
quando occorre;
g) per gli scarichi da origini puntuali che possono
provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina
preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti
nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di
registrazione in base a norme generali e vincolanti, che
stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti
in questione, compresi i controlli a norma dell'art. 10 e
dell'art. 16. Tali misure di controllo sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre;
h) per le fonti diffuse che possono provocare
inquinamento, misure atte a impedire o controllare
l'immissione di inquinanti. Le misure di controllo possono
consistere in un obbligo di disciplina preventiva, come il
divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o in un
obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in
base a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo
non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria.
Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e
aggiornate quando occorre;
i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole
sullo stato dei corpi idrici, di cui all'art. 5 e
all'allegato II, in particolare misure volte a garantire
che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico
permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o
un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati
come artificiali o fortemente modificati. Le misure di
controllo possono consistere in un obbligo di
autorizzazione preventiva o di registrazione in base a
norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non
sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le
misure di controllo sono riesaminate periodicamente e
aggiornate quando occorre;
j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque
sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.
Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione
nella medesima falda di acque utilizzate a scopi
geotermici.
Essi possono autorizzare inoltre, a determinate
condizioni:
l'introduzione di acque contenenti sostanze derivanti
da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o
attivita' minerarie e l'inserimento di acque per motivi
tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati
estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni
geologiche che per motivi naturali siano permanentemente
inidonee per altri scopi. Tale inserimento non deve
comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle
operazioni summenzionate;
la reintroduzione di acque sotterranee estratte da
miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o
alla manutenzione di opere di ingegneria civile,
l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio
liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in formazioni
geologiche che per motivi naturali siano permanentemente
inidonee per altri scopi;
l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio
liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in altre formazioni
geologiche ove sussista l'esigenza imprescindibile di
assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione eviti
qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della
qualita' delle acque sotterranee riceventi;
la costruzione, le opere di ingegneria civile e
attivita' analoghe sul o nel terreno che vengono
direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal
fine gli Stati membri possono determinare quali di queste
attivita' debbano ritenersi autorizzate, a condizione che
siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere
generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette
attivita';
gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze
finalizzati alla marcatura, alla protezione o al
risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo
strettamente necessario per le finalita' in questione;
purche' tali scarichi non compromettano il
conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il
corpo idrico in questione;
k) in base all'azione intrapresa a norma dell'art. 16,
misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali
da parte delle sostanze precisate nell'elenco di priorita'
convenuto in osservanza dell'art. 16, paragrafo 2, e per
ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze
che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire
gli obiettivi fissati all'art. 4 per i corpi idrici
superficiali;
l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite
significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per
evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento
accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche
mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al
verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a
ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di
incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente
previsti.
4. Per “misure supplementari” si intendono i
provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle
misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi
fissati a norma dell'art. 4. L'allegato VI, parte B,
presenta un elenco non limitativo di tali misure
supplementari.
Gli Stati membri possono altresi' adottare ulteriori
misure supplementari per garantire una protezione
aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente
direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro
nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui
all'art. 1.
5. Allorche' i dati del monitoraggio o dati di altro
tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi
enunciati all'art. 4 per il corpo idrico considerato e'
improbabile, gli Stati membri assicurano che:
si indaghi sulle cause delle eventuali carenze;
siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessita',
i pertinenti permessi e autorizzazioni;
siano riesaminati e adattati, a seconda delle
necessita', programmi di monitoraggio;
siano stabilite le misure supplementari eventualmente
necessarie per consentire il raggiungimento di detti
obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard
di qualita' ambientale secondo le procedure di cui
all'allegato V.
Allorche' le cause in questione derivano da circostanze
naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non
poter essere ragionevolmente previste, in particolare
alluvioni violente e siccita' prolungate lo Stato membro
puo' decretare che le misure supplementari non sono
applicabili, fatto salvo l'art. 4, paragrafo 6.
6. Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma
del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non
accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva
la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a
norma del paragrafo 3 non puo' in nessun caso condurre, in
maniera diretta o indiretta, ad un aumento
dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione
non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento
dell'ambiente nel suo complesso.
7. I programmi di misure sono approntati entro nove anni
dall'entrata in vigore della presente direttiva e tutte le
misure sono applicate entro 12 anni da tale data.
8. I programmi di misure sono riesaminati ed
eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in
vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei
anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate
nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate
entro tre anni dalla loro approvazione».
«Art. 13 (Piani di gestione dei bacini idrografici). -
1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso
nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far
predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.
2. Per i distretti idrografici interamente compresi
nella Comunita', gli Stati membri si coordinano al fine di
predisporre un unico piano di gestione del bacino
idrografico internazionale. Se detto piano unico non e'
predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione
del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del
distretto idrografico internazionale comprese nel loro
territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della
presente direttiva.
3. Per i distretti idrografici internazionali che
oltrepassano i confini della Comunita', gli Stati membri si
impegnano per predisporre un unico piano di gestione del
bacino e, se cio' non risulta possibile, un piano che
abbracci almeno la parte del distretto idrografico
internazionale compresa nel territorio dello Stato membro
in questione.
4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende
le informazioni riportate all'allegato VII.
5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono
essere integrati da programmi e piani di gestione piu'
dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o
categorie di acque al fine di affrontare aspetti
particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali
misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro
imposti dal resto della presente direttiva.
6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono
pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della
presente direttiva.
7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono
riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in
vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni
sei anni».
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284, del 3 dicembre 1999,
recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento
degli interventi in materia di difesa del suolo per il
quadriennio 1998-2001:
«Art. 3. - 1. Nell'ambito delle somme di cui all'art. 2,
le autorita' di bacino e le regioni possono destinare una
quota non superiore al 10% delle somme assegnate alle
attivita' volte alla predisposizione dei piani di bacino e
dei relativi piani stralcio».
- Si riporta, il testo del comma 2, dell'art. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al
finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 2000-2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2001, n. 191, S.O.:
«2. Nell'ambito delle somme di cui al comma 1, le
autorita' di bacino e le regioni possono destinare una
quota non superiore al 10% del finanziamento alle attivita'
volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei
relativi piani stralcio. Nell'espletamento di tale
attivita', per i bacini di rilievo nazionale ed
interregionale, i rispettivi comitati istituzionali possono
deliberare che una quota parte di tali risorse sia
destinabile alle regioni per le attivita' di
predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani
stralcio».



 
Art. 2.
Danno ambientale
1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o piu' siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o piu' transazioni globali, con una o piu' imprese (( interessate, )) pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonche' del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', (( sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e )) la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene (( concordato con le imprese interessate e )) comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicita' nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire (( ai partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento )) sullo schema di contratto.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa, e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. (( Sono fatti salvi gli accordi transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma gia' conclusi a tale data )).
(( 5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresi' la facolta' di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformita' alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attivita' di impresa e non contrasti con eventuali necessita' di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto )).
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione (( nei confronti del )) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, (( quest'ultimo )), previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, puo' dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.
7. (( I soli proventi )) di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, (( introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale )), sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalita' previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (( Nei casi in cui nella transazione sia previsto che la prestazione complessivamente dovuta dall'impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalita' e le finalita' di utilizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione )).
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale e' quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale e' inferiore.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 18, della legge 8 luglio
1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162,
S.O.:

«Art. 18. - 1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della
presente legge possono intervenire nei giudizi per danno
ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Abrogato.
7. Abrogato.
8. Abrogato.
9. Abrogato.
9-bis. Abrogato.
9-ter. Abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 300, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 300 (Danno ambientale). - 1. E' danno ambientale
qualsiasi deterioramento significativo e misurabile,
diretto o indiretto, di una risorsa naturale o
dell'utilita' assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno
ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni
originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla
normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica, che recepisce le direttive
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE
della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della
Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di
Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre
1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche, nonche' alle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive norme di attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in
modo significativamente negativo sullo stato ecologico,
chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico
delle acque interessate, quali definiti nella direttiva
2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si
applica l'art. 4, paragrafo 7, di tale direttiva;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare
territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte
in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che
crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche
indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione
nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze,
preparati, organismi o microrganismi nocivi per
l'ambiente».
- Si riporta il testo dell'art. 28, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione “Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le
denominazioni: “Agenzia per la protezione
dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)”,
“Istituto Nazionale per la fauna selvatica
(INFS)” e “Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)”.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante:
«Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a norma dell'art. 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158,
S.O.:

«Art. 2 (Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali). - 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento la Commissione tecnico scientifica,
istituita ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata
“Commissione di valutazione degli investimenti e di
supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali”.
2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e
secondo le direttive generali impartite dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i
seguenti compiti:
a) si esprime in merito alla valutazione di
fattibilita' tecnico-economica con particolare riferimento
all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative,
piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento
ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica
al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli
interventi, iniziative e programmi di competenza del
Ministero;
c) svolge le funzioni di nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144;
d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro
o le strutture dirigenziali del Ministero intendano
sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica e
giuridica della Commissione;
e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati
da leggi o regolamenti.
3. La Commissione e' composta da trentatre membri, tra
cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e
competenza in una o piu' discipline attinenti l'attivita'
della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto
anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I
suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di natura non regolamentare, si
provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento e di
organizzazione interni della Commissione».

- Si riporta il testo dell'art. 14-ter, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). - 01.
La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare
complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla
data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza
di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno cinque
giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione
della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
volonta' dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte
a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.», pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' determinato,
in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un
unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segretarie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o
avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente,
che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta
altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta
salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di
legittimita'».
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali) (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. I dirigenti di
uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e
gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea
e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri».



 
Art. 3.

Funzionalita' dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (( Estensione delle funzioni del collegio dei revisori
dell'APAT ))


1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.
2. Nel limite delle disponibilita' dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA e' autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA e' autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
(( 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi gia' operanti in seno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, dalla medesima data, sono soppressi )).



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 347, dell'art. 1, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008).», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«347. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti
istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione
civile, anche ai fini della stabilizzazione e' autorizzata
a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel
limite della dotazione organica approvata con decreto del
direttore generale n. 122 del 2005».
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 1-bis, del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante «Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione della Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
dicembre 1993, n. 285:

«Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi operanti
nel settore ambientale). - 1. In sede di riorganizzazione
del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare
entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche al riordino
delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici
operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle
competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente
decreto e provvedendo altresi' al conseguente trasferimento
all'Agenzia del personale non piu' impiegato presso le
suddette commissioni e i suddetti comitati e delle
corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo
comma, continuano a prestare la propria attivita'
nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con
analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora
siano appartenenti al personale civile e militare dello
Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla
scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo
organico dell'ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al
riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri,
istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze
attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 1-ter, comma 5, del presente
decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18,
comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67,
relative al sistema informativo e di monitoraggio
ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite
all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo
regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5
dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano
ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici
nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la Direzione per
la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
(ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le
strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie
sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data
sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA
si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto
la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di
coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche'
le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In applicazione del
presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario
1994, il contributo ordinario per le spese relative al
funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente.
7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma
9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto anche
mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra
amministrazione dello Stato o delle societa' a
partecipazione statale di prevalente interesse pubblico
ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e
d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia».



 
Art. 4.
Continuita' operativa della commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale
1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unita' previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalita' nell'anno precedente, con utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(( 1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «di natura regolamentare,» sono soppresse.
1-ter. In relazione all'esigenza di assicurare l'efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica nell'ambito della strategia energetica nazionale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123» ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante
«Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a norma dell'art. 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158,
S.O.:

«Art. 9 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e' istituita la Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la
Commissione per la valutazione di impatto ambientale,
istituita ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la
Commissione speciale per la valutazione di impatto
ambientale, istituita ai sensi dell'art. 184, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da
sessanta commissari, oltre il presidente e il segretario,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti
e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche,
comprese universita', istituti scientifici e di ricerca,
con adeguata qualificazione in materie progettuali,
ambientali, economiche e giuridiche. Per le valutazioni di
impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per
i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente
interesse regionale, la Commissione e' integrata da un
componente designato dalle regioni e dalle province
autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti. A
tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di
costituzione della Commissione, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli
altri componenti di nomina statale.
2. La Commissione e' articolata nei seguenti organi:
Presidente, Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e
Ufficio di segreteria.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai
proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) esegue, in attuazione dell'art. 185 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica
di cui all'art. 184 del decreto ed esprime il proprio
parere sul progetto assoggettato alla valutazione di
impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;
c) svolge le attivita' tecnico istruttorie per la
valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la
cui approvazione compete ad organi dello Stato, in
attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
ed esprime il proprio parere motivato per il successivo
inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che adotta il conseguente
provvedimento.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di natura non regolamentare,
sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della
Commissione.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
compensi spettanti ai commissari, ai componenti nominati in
rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al
presidente e al segretario.
6. E' posto a carico dei soggetto committente il
progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere
da realizzare, che e' riassegnata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
essere riutilizzata esclusivamente per le spese della
Commissione.
7. La Commissione si avvale delle risorse versate a
norma del comma 6, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
8. La Commissione puo' operare attraverso
Sottocommissioni composte da un numero variabile di
componenti in ragione delle professionalita' necessarie.
Per le attivita' gia' di competenza della Commissione di
cui all'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e' costituita una Sottocommissione i
cui componenti sono individuati sentito il Ministero delle
infrastrutture».
- Si riporta il testo del comma 616, dell'art. 2, della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 7, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante
«Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2008, n. 120,
come modificato dalla presente legge:

«1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e
dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero
dei commissari che compongono la Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente dellaRepubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il
presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta
commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di
proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze
da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto al riordino della commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art.8 (Norme di organizzazione) - 1. La Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare il supporto
tecnicoscientifico per l'attuazione delle norme di cui al
presente decreto.
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di
impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel
campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto
tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con
la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale
integrata ora prevista dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
3. I componenti della Commissione sono nominati, nel
rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con
decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, per un triennio.
«4. I componenti della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei
rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al
trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di
rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto
liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti
dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto
previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto
pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
componenti della Commissione nominati ai sensi dell'art. 7
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123».



 
(( Art. 4-bis
Continuita' operativa della Commissione istruttoria
per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto si applicano anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, ai soli fini delle modalita' di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90:
«Art.10 (Commissione istruttoria per l'autorizzazione
ambientale integrata - IPPC). - 1. La Commissione
istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'art. 5,
comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
e' composta da venticinque esperti di elevata
qualificazione giuridico-amministrativa e
tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato,
di cui uno con funzioni di presidente. Per le attivita'
relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la
Commissione e' integrata da un esperto designato da
ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna
provincia e da un esperto designato da ciascun comune
territorialmente competenti.
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle
attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al
rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di
competenza statale, ha il compito di fornire all'autorita'
competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in
tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri
intermedi debitamente motivati, nonche' approfondimenti
tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La
Commissione ha altresi' il compito di fornire al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero
medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto
legislativo n. 59 del 2005.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare sono nominati i membri della
Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della
Commissione stessa».



 
Art. 5.

Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. (( Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonche' di modello unico di
dichiarazione ambientale ))


1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
(( 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' prorogato fino al 30 giugno 2009. Il presidente di una regione o di una provincia autonoma puo' chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentare entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalita' e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'adeguamento dovra' essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga e' disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero, ed avra' efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009 )).
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
(( 2-bis. All'articolo 220, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224» sono inserite le seguenti: «acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e».
2-ter. All'articolo 221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal».
2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2-quinquies. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sara' utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2003, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 184, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.,come modificato
dalla presente legge:
«184. Nelle more della completa attuazione delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun
comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno
2007 e per gli anni 2008 e 2009;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai
rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni
degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
c) il termine di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al
31 dicembre 2009. Tale proroga non si applica alle
discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle
discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono
materiali di matrice cementizia contenenti amianto».
- Si riporta il testo dell'art. 199, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le
province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani,
le Autorita' d'ambito di cui all'art. 201, nel rispetto dei
principi e delle finalita' di cui agli articoli 177, 178,
179, 180, 181 e 182 ed in conformita' ai criteri generali
stabiliti dall'art. 195, comma 1, lettera m) ed a quelli
previsti dal presente articolo, predispongono piani
regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata
pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono
misure tese alla riduzione delle quantita', dei volumi e
della pericolosita' dei rifiuti.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono
inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli
impianti
per
la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche,
possono essere localizzati nelle aree destinate ad
insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare
la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200,
nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
del sistema industriale;
c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale
ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee
guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera m);
d) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti
urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200,
nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali
in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti
territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina
delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti piu'
meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a
legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a
tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci
un apposito fondo;
f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed
il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili
ed industriali che comunque possano incidere sulla qualita'
dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto
delle prescrizioni dettate ai sensi dell'art. 65, comma 3,
lettera f);
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti urbani;
h) i criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonche' per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali
di cui all'art. 195, comma 1, lettera p);
i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai
rifiuti di materiali e di energia;
m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani:
n) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da
recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito
territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche
di cui all'art. 195, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle
di cui all'art. 225, comma 6;
p) i requisiti tecnici generali relativi alle attivita'
di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di
competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove
adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un
criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' requisito necessario per accedere ai
finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro due anni
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani
regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al
comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro
dell'ambiente e tutela del territorio diffida gli organi
regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine
e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via
sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e
approvazione del piano regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli
interventi previsti dal piano regionale nei termini e con
le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un
grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida le
autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non
inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto
termine, il Ministro puo' adottare, in via sostitutiva,
tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione
degli interventi contenuti nel piano. A tal fine puo'
avvalersi anche di commissari ad acta».
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare
interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al
riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio
pubblico;
c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti
urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Le regioni, sentite le province interessate,
d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalita' di cui
alla parte quarta del presente decreto provvedono
all'aggiornamento del piano nonche' alla programmazione
degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle
procedure e nei limiti delle risorse previste dalla
normativa vigente.
12. Sulla base di appositi accordi di programma
stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, d'intesa con la regione interessata, possono
essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216, la
costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio,
all'interno di insediamenti industriali esistenti, di
impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal
piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli
articoli 214 e 216;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela
dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni
inquinanti».
- Si riporta il testo dell'art. 17, del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
2003, n. 59, S.O.:
«Art.17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
discariche gia' autorizzate alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al
31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
2. Fino al 31 dicembre 2006 e' consentito lo smaltimento
nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e
dei limiti di accettabilita' previsti dalla Delib. 27
luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13
settembre 1984, di cui all'art. 6 decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre
1994, nonche' dalle deliberazioni regionali connesse,
relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti
precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo
A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai
rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima
categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti
precedentemente avviati alle discariche di II categoria
tipo C e terza categoria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica,
presenta all'autorita' competente un piano di adeguamento
della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
incluse le garanzie finanziarie di cui all'art. 14.
4. Con motivato provvedimento l'autorita' competente
approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la
prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i
lavori di adeguamento, le modalita' di esecuzione e il
termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo'
in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel
provvedimento l'autorita' competente prevede anche
l'inquadramento della discarica in una delle categorie di
cui all'art. 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore
dell'autorita' competente concorrono alla prestazione della
garanzia finanziaria.
4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente
approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del
comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per
quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino
al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione
dei lavori di adeguamento, che non puo' essere successivo
al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al
comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di
adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale
per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al
1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1°
ottobre 2008.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al
comma 3, l'autorita' competente prescrive modalita' e tempi
di chiusura della discarica, conformemente all'art. 12,
comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo
stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata
Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai
fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre
2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilita'
previsti dalla deliberazione;
b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del
Ministro dell'ambiente;
c) l'art. 5, commi 6 e 6-bis, e l'
art. 28, comma 2
, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni;
d) l'
art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 1994
.
7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente
disciplina.
- Si riporta il testo della lettera e), del comma 2,
dell'art. 195, del citato decreto legislativo n. 152/2006,
come modificato dalla presente legge:
«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
e) La determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei
rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro diciotto mesi,
si applica esclusivamente una tariffazione per le quantita'
conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La
tariffazione per le quantita' conferite che deve includere,
nel rispetto del principio della copertura integrale dei
costi del servizio prestato, una parte fissa ed una
variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,
e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto
anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni
economiche e operative delle attivita' che li producono. A
tale tariffazione si applica una riduzione, fissata
dall'amministrazione comunale, in proporzione alle
quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal
gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree
produttive, compresi i magazzini di materie prime e di
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici,
nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso
modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che
si formano nelle strutture di vendita con superficie due
volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per
gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti
documentato il non conferimento al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto
tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta
tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro
novanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti
urbani»;
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 220, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli
obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio
nazionale degli imballaggi di cui all'art. 224 acquisisce
da tutti i soggetti che operano nel settore degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al
riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica
annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti,
utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui
all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati,
riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per
tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per
ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi
riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e
recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette
comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui
all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali
hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate
contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I
rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunita' sono presi
in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi
e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo
se sussiste idonea documentazione comprovante che
l'operazione di recupero e/o di riciclaggio e' stata
effettuata con modalita' equivalenti a quelle previste al
riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorita' di cui
all'art. 207, entro centoventi giorni dalla sua
istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in
cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono
considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla
legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali
decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 221, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio
Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'art. 223,
devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il
progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c)
richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea
documentazione. Il progetto va presentato entro novanta
giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai
sensi dell'art. 218, comma 1, lettera r) o prima del
recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso e', in
ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il
riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del
sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo
fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il
contributo ambientale di cui all'art. 224, comma 3, lettera
h). Per ottenere il riconoscimento i produttori devono
dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicita', che il sistema
sara' effettivamente ed autonomamente funzionante e che e'
in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte,
gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'art.
220. I produttori devono inoltre garantire che gli
utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano
informati sulle modalita' del sistema adottato.
L'Osservatorio, sulla base dei necessari elementi di
valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi, si
esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di
mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato
chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio l'adozione dei relativi provvedimenti
sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni.
L'Osservatorio e' tenuto a presentare una relazione annuale
di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono
fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai sensi della
previgente normativa».
- Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 238, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze
qualificate degli interessi economici e sociali presenti
nel Consiglio economico e sociale per le politiche
ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina,
con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali
vengono definite le componenti dei costi e viene
determinata la tariffa, anche con riferimento alle
agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque
l'assenza di oneri per le autorita' interessate».



 
Art. 6.
Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
(( 1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o piu' delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacita' annua autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialita' dell'impianto )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6, del
citato decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come
modificato dalla presente legge:
«1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti
(H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I
al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%;
d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo -
Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto
legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14
dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
g) rifiuti della produzione di principi attivi per
biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come
definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29
settembre 2000 del Ministro della sanita', e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio
disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi
derivati;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB
come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
209; in quantita' superiore a 50 ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da
diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti
costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e
HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al
materiale di supporto;
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non
identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca,
di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e
sull'ambiente non siano noti;
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio
2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di
ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli
per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
1400 mm;
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.
000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2009».
- Si riporta il testo dell'art. 181-bis, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art.181-bis (Materie, sostanze e prodotti secondari). -
1. Non rientrano nella definizione di cui all'art. 183,
comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti
secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma
2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e
condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di
riciclo o di recupero di rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le
caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di
riciclo o di recupero che le producono, con particolare
riferimento alle modalita' ed alle condizioni di esercizio
delle stesse;
d) siano precisati i criteri di qualita' ambientale, i
requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per
l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici
richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile
rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti
dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza
o del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul
mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per
ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono
garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche
fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre
2008.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti
ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui
all'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del
Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al
comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri
provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni,
ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui
al comma 4 del presente articolo».



 
(( Art. 6-bis
Disposizioni in materia di acqua potabile
1. Al comma 1284-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «a favore della potabilizzazione,» e' inserita la seguente: «naturizzazione,» ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1284-bis, dell'art. 1,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dalla presente legge:
«1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di
favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto,
di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di
rifiuti, nonche' le emissioni di anidride carbonica, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione,
microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto,
del recupero delle acque meteoriche e della permeabilita'
dei suoli urbanizzati. Il fondo e' alimentato, nel limite
di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono disciplinate le modalita' di
funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi
ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo
medesimo».



 
(( Art. 6-ter
Normale tollerabilita' delle immissioni acustiche
1. Nell'accertare la normale tollerabilita' delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorita' di un determinato uso ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 844, del codice
civile:
«Art. 844 (Immissioni). - Il proprietario di un fondo
non puo' impedire le immissioni di fumo o di calore, le
esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilita', avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorita' giudiziaria deve
contemperare le esigenze della produzione con le ragioni
della proprieta'. Puo' tener conto della priorita' di un
determinato uso».



 
(( Art. 6-quater
Rifiuti contenenti idrocarburi

1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno», si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008 ))
.
 
Art. 7.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo della lettera m) del comma 1,
dell'articolo 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, recante «Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della
direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche'
allo smaltimento dei rifiuti.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«m) «produttore»: chiunque, a prescindere dalla tecnica
di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a
distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed
elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature
prodotte da altri fornitori; il rivenditore non e'
considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il
marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio
nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche
nell'ambito di un'attivita' professionale e ne opera la
commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) per le sole apparecchiature elettriche ed
elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il
produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13
e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato
produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla
base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca
in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3)
; ».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 20, del
citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come
modificato dalla presente legge:
«4. Nelle more della definizione di un sistema europeo
di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato
dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE
e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2009, il
finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11,
comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita'
stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle
operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto
dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12,
comma 2».



 
(( Art. 7-bis

Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni
1. Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla riduzione dei formati di stampa ed all'uso del fronte-retro, all'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalita' di carta per appunti.
2. Il Ministero provvede all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ))
.
 
(( Art. 7-ter

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003

1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo e' assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi e' calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto legge
14 novembre 2003, n. 314, recante «Disposizioni urgenti per
la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni
di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268, come
modificato dalla presente legge:

«Art. 4 (Misure compensative e informazione). - 1.
Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino
al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei
siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo
del combustibile nucleare. Alla data della messa in
esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1,
comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita
il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti
radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai
sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione di
un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a
0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con
aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei
prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato annualmente
con deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica sulla base delle stime di
inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata
la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun
territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune
nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per
cento in favore della relativa provincia e in misura del 25
per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel
cui territorio e' ubicato il sito. Il contributo spettante
a questi ultimi e' calcolato in proporzione alla superficie
ed alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto.
2. Il Commissario straordinario promuove una campagna
nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei
rifiuti radioattivi».



 
(( Art. 7-quater
Progetti ed iniziative di educazione ambientale
1. Le somme di cui al comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute, quantificate in euro 9.000.000 complessivi, sono mantenute nel conto medesimo per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per essere riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ripartito su proposta del Ministro medesimo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per essere impiegate in progetti ed iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della biodiversita', ivi inclusa la promozione delle attivita' turistico-ambientali e interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili di pertinenza del predetto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 2,5 milioni per l'anno 2009, euro 4,5 milioni per l'anno 2010 ed euro 2 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 12, del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale.» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62:
«10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al
progetto Scegli Italia».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 6, del
decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235,
e' il seguente:
«2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti».
- Si riporta il testo del comma 11, dell'art. 1, del
decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante «Interventi
urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali
da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di
finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249:
«11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi
con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di
euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui
saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, e'
contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
per la piccola, media e grande impresa di costruzione,
nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 3, del
citato decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante
«Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di
materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il
G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n.
249:
«2. Al fine di effettuare la definizione della propria
posizione ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge
6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo,
ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia'
eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di
ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno
2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato di
8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
2011 in termini di sola cassa».



 
(( Art. 7-quinquies

Progetti di promozione della sensibilita' ambientale nella scuola
secondaria superiore e nell'universita'

1. Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonche' alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, sono realizzati progetti e iniziative di interesse generale nell'ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le relative modalita' attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
.
 
(( Art. 7-sexies
Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma, che puo' prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato.
2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato.
3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».



 
Art. 8.
Disposizioni in materia di protezione civile
1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente:
(( 5-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e' prorogato di ulteriori diciotto mesi.
5-ter. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attivita' di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.
5-quater. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009, e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
5-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3294 del 19 giugno 2003 sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di attivita' di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile, con particolare riferimento alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008.
5-sexies. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, le parole: «unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 5, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile.», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.:
«2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.».
- Si riporta il testo del comma 50, dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)., pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.:
« 50. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 23,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di
provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti
dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di
enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi
vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione
finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 24
febbraio 1992, n. 225, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1.
Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione
degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente art.,
puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo
provvedimento di delega deve indicare il contenuto della
delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo
esercizio».
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, lettera
n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e' prorogato
di ulteriori diciotto mesi.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente art. sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
recante «Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attivita' di protezione civile.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 2001, n. 120:
«Art. 9 (Disciplina relativa all'impiego delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di
pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e
formazione teorico-pratica). - 1. Ai volontari aderenti ad
organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui
all'art. 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso ed
assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al
comma 2 dell'art. 1, anche su richiesta del sindaco o di
altre autorita' di protezione civile competenti ai sensi
della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni
trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo
n. 112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia, vengono
garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio
esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego
che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un
periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a
novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o
privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o
privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita'
previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo
stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello
stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di
effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti
massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle
attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati
fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta
giorni nell'anno.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai
volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture,
previsti dall'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente
impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del
1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di
cui all'art. 1, comma 2, impegnati in attivita' di
pianificazione, di simulazione di emergenza, e di
formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai
cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia,
sulla base della segnalazione dell'autorita' di protezione
civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in
conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108
del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui
al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non
superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo
di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli
organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui
al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e
comunque connesse alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta,
viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore legittimamente impegnato come volontario,
mediante le procedure indicate nell'art. 10.
6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le
prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile,
vengono programmate:
a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che
direttamente le organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di
protezione civile. Gli scenari di tali attivita' ed i
calendari-programma delle relative operazioni, con
l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del
preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 10,
nonche' di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire
all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10
gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo
semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il
secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa
approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello
svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello
stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal
servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in
attivita' addestrative o di simulazione di emergenza, deve
essere avanzata almeno quindici giorni prima dello
svolgimento della prova, dagli interessati o dalle
organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o
di addestramento o in occasione dell'emergenza, le
organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di
protezione civile competente una relazione conclusiva
sull'attivita' svolta, sulle modalita' di impiego dei
volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute,
corredate della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli
emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano
partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il
datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di
protezione civile territorialmente competente. La richiesta
deve indicare analiticamente la qualifica professionale del
dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera
spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento
cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di
accreditamento del rimborso richiesto.
10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle
organizzazioni di volontariato indicate all'art. 1, comma
2, legittimamente impiegati in attivita' di protezione
civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il
rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato
sulla base della dichiarazione del reddito presentata
l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde
giornaliere.
11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di
volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma
3, alle attivita' di ricerca, recupero e salvataggio in
acqua nonche' alle relative attivita' esercitative, tiene
conto della normativa in materia di navigazione e si svolge
nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e
soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
12. Le disposizioni di cui al presente art., nonche'
dell'art. 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed
attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente
autorizzate dall'Agenzia».
«Art. 10 (Rimborso alle organizzazioni di volontariato
delle spese sostenute nelle attivita' di soccorso,
simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica). - 1.
Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti
territorialmente competenti, preventivamente autorizzati,
l'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro,
nonche' alle organizzazioni di volontariato di cui all'art.
1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di
attivita' e di interventi preventivamente autorizzati e
relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della
tariffa piu' economica ed al consumo di carburante relativo
agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio
effettivamente percorso e su presentazione di idonea
documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di
anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato
l'attivita' stessa.
2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli
enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita
richiesta all'Agenzia.
3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale,
sulla base di idonea documentazione giustificativa
(fatture, denunce alle autorita' di pubblica sicurezza,
certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:
a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o
danneggiati nello svolgimento di attivita' autorizzate con
esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
b) altre necessita' che possono sopravvenire, comunque
connesse alle attivita' e agli interventi autorizzati.
4. Le richieste di rimborso da parte delle
organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro
devono pervenire entro i due anni successivi alla
conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o
dell'attivita' formativa».
- Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, recante «Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1».
L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3294, del 19 giugno 2003, recante «Nomina del commissario
delegato incaricato di effettuare il completamento urgente
della discarica di Lezhe in Albania», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2003, n. 147.

- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 7, della
legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in
materia di incendi boschivi.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2000, n. 280, come modificato dalla
presente legge:
«5. Le regioni assicurano il coordinamento delle
operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia
dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli
incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi
del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi
speciali e di protezione civile da istituire con decreto
del capo del Corpo medesimo».



 
(( Art. 8-bis

Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Il comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o piu' decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati» ))
.
 
(( Art. 8-ter

Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della
pietra

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualita' della copertura arborea o della funzionalita' per attivita' agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter.Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresi' equiparati i residui delle attivita' di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivita' nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 186, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 186 (Terre e rocce da scavo). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 185, le terre e rocce da scavo,
anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono
essere utilizzate per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati purche': a) siano impiegate
direttamente nell'ambito di opere o interventi
preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase
della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo
sia tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo
trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare
i requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a
garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e,
piu' in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate
ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello
di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono
da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica
ai sensi del titolo V della parte quarta del presente
decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito
prescelto non determini rischi per la salute e per la
qualita' delle matrici ambientali interessate ed avvenga
nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali
e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e
delle aree naturali protette. In particolare deve essere
dimostrato che il materiale da utilizzare non e'
contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del
medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale con
il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale
utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei
processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione
dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle
condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nell'ambito della realizzazione di opere o attivita'
sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad
autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di
norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che
e' approvato dall'autorita' titolare del relativo
procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il
riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo
progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere
quelli della realizzazione del progetto purche' in ogni
caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nell'ambito della realizzazione di opere o attivita'
diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso
di costruire o a denuncia di inizio attivita', la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che
non possono superare un anno, devono essere dimostrati e
verificati nell'ambito della procedura per il permesso di
costruire, se dovuto, o secondo le modalita' della
dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del
comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo
avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA
ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di
attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,
nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di
utilizzo, che non possono superare un anno, devono
risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera,
sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel
rispetto delle condizioni di cui al presente art., sono
sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui
alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli
sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata
secondo le modalita' previste dal Titolo V, Parte quarta
del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce
da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali
siti e' svolto a cura e spese del produttore e accertato
dalle autorita' competenti nell'ambito delle procedure
previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del
comma 2, per i progetti di utilizzo gia' autorizzati e in
corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della
presente disposizione, gli interessati possono procedere al
loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle
autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti,
nonche' le necessarie informazioni sul sito di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di
utilizzo, nonche' sugli eventuali tempi del deposito in
attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un
anno. L'autorita' competente puo' disporre indicazioni o
prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che
cio' comporti necessita' di ripetere procedure di VIA, o di
AIA o di permesso di costruire o di DIA.
7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano
accertate le caratteristiche ambientali, possono essere
utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di
siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire,
nella loro realizzazione finale, una delle seguenti
condizioni:
a) un miglioramento della qualita' della copertura
arborea o della funzionalita' per attivita'
agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche
rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e
regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter.Ai fini dell'applicazione del presente art., i
residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono
equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da
scavo. Sono altresi' equiparati i residui delle attivita'
di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivita'
nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non
naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a
un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i
requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i
valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti,
previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente
decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti
negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della
sostanza o dell'oggetto.».



 
(( Art. 8-quater
Accordi di programma per la gestione dei rifiuti
1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'articolo 206, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 206 (Accordi, contratti di programma, incentivi).
- 1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti
dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la
semplificazione delle procedure, con particolare
riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e le altre
autorita' competenti possono stipulare appositi accordi e
contratti di programma con enti pubblici, con imprese di
settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di
categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad
oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di
riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e distributivi e di
tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la
produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e ad
ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di
innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti
e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo
produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e
strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la
promozione e la produzione di beni progettati, confezionati
e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la
pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la
sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita'
di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g)
l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio
dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di
tecniche appropriate e di sistemi di controllo per
l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti
economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l)
l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della
riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo' altresi' stipulare appositi
accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e
privati o con le associazioni di categoria per: a)
promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di
certificazione ambientale di cui al regolamento (CEE) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di
consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del
riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al
presente articolo non possono stabilire deroghe alla
normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni
amministrative.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono
individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla
base di apposite disposizioni legislative di finanziamento,
agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1
e 2 e sono fissate le modalita' di stipula dei medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio
2002 della Commissione delle Comunita' europee e' inoltre
possibile concludere accordi ambientali che la Commissione
puo' utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione,
intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi
accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come
proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi,
quando opportuno».



 
(( Art. 8-quinquies
Modifica all'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006
1. All'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole: «interventi di bonifica» sono inserite le seguenti: «o messa in sicurezza» ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 243, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 243 (Acque di falda). - 1. Le acque di falda
emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli
interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito,
possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state
utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito
stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque
reflue industriali in acque superficiali di cui al presente
decreto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art.
104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, e' ammessa
la reimmissione, previo trattamento, delle acque
sotterranee nella stessa unita' geologica da cui le stesse
sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento,
le caratteristiche quali-quantitative delle acque
reimmesse, le modalita' di reimmissione e le misure di
messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato
dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse
devono essere state sottoposte ad un trattamento
finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono
contenere altre acque di scarico o altre sostanze
pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle
presenti nelle acque prelevate».



 
(( Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
1. Gli oneri relativi alle attivita' di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente e' pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purche' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attivita' di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorita' d'ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche' le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicita', ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese gia' sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 4, nonche' all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 152, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 152 (Poteri di controllo e sostitutivi). - 1.
L'Autorita' d'ambito ha facolta' di accesso e verifica alle
infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli
obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e
che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non
consentano il raggiungimento dei livelli minimi di
servizio, l'Autorita' d'ambito interviene tempestivamente
per garantire l'adempimento da parte del gestore,
esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle
disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando
l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti
penalita' a suo carico, nonche' il potere di risoluzione e
di revoca, l'Autorita' d'ambito, previa diffida, puo'
sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le
opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di appalti pubblici.
3. Qualora l'Autorita' d'ambito non intervenga, o
comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa
diffida e sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri
sostitutivi, mediante nomina di un commissario ad acta.
Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni,
i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa
diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
mediante nomina di un commissario ad acta.
4. L'Autorita' d'ambito con cadenza annuale comunica al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti i risultati dei controlli della gestione.».



 
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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