Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma I del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Servizi radiotelevisivi
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
 
Art. 2.

Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge
24 dicembre 2003, n. 350
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
(( 2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente:
«48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni 2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di venti giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere adottato. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonche' i termini e le modalita' per l'invio delle stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di verifica dei risultati utili ai fini del patto di stabilita' interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta
commissione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno
emanato disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad
esse attribuiti in materia dalla normativa statale,
l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino
al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla
base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni
nonche', relativamente ai profili non interessati dalle
predette disposizioni, sulla base delle norme statali che
disciplinano il tributo.».
«23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1°
gennaio 2010, le regioni di cui al comma 22 provvedono a
rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa
automobilistica conformi alla normativa statale vigente in
materia.».



 
Art. 3.
Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
(( 1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo.
1-ter. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, dopo le parole: «e' consentita l'adesione ad un'unica forma associativa» sono inserite le seguenti: «per gestire il medesimo servizio» e, al secondo periodo, le parole: «A partire dal 1 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1 gennaio 2010».
1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008 nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative all'unita' previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1-quater si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2009, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 35 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35 (Proroghe in materia di carta d'identita'
elettronica e carta nazionale dei servizi). - 1. I termini
di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2009. La fissazione
dei termini predetti puo' essere effettuata anche con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottati ai sensi del citato art. 64, comma 3, in relazione
a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi,
tenuto conto della disponibilita' degli strumenti
tecnologici per l'accesso agli stessi.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 6
della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo
parlamentare sulle nomine negli enti pubblici):
«2. La stessa procedura si applica altresi' per la
conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei
confronti della stessa sia gia' stato espresso il parere
del Parlamento. La conferma non puo' essere effettuata per
piu' di due volte.».
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«28. Ai fini della semplificazione della varieta' e
della diversita' delle forme associative comunali e del
processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi,
delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione
comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma
associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna
di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di
organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1°
gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto
adottato dall'associazione tra comuni e' nullo ed e',
altresi', nullo ogni atto attinente all'adesione o allo
svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale
interessata. Il presente comma non si applica per
l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi
istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e
regionali.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione):
«2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al
comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
relativo e' istituito il “Fondo di finanziamento per
i progetti strategici nel settore informatico”,
iscritto in una apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti
in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di
finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201:
«11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi
con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di
euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui
saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e'
contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
per la piccola, media e grande impresa di costruzione,
nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia'
citato decreto-legge n. 162 del 2008:
«2. Al fine di effettuare la definizione della propria
posizione ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge
6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo,
ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia'
eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di
ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno
2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato di
8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
2011 in termini di sola cassa.».



 
Art. 4.
Taglia-enti
1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: (( «30 giugno 2009». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 634 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 30
giugno 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
la semplificazione normativa e del Ministro per
l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o
i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali
in relazione alla destinazione del personale, sono
riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi.».



 
Art. 5.

Validita' delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette
a limitazioni delle assunzioni
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al (( 1° gennaio 1999 )) relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«100. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a
limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio.
In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.».



 
Art. 6.
Concorsi con riserva di posti per le assunzioni
nelle pubbliche amministrazioni
1. Le facolta' di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 106 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«106. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008,
i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato
nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una
riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti
messi a concorso per il personale non dirigenziale che
abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro
subordinato a tempo determinato presso pubbliche
amministrazioni in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonche' il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio
prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente
al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati
anteriormente a tale data.».



 
(( Art. 7.
Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT
1. All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni,» sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: «partecipanti alla societa'» sono soppresse e le parole: «in questa» sono sostituite dalle seguenti: «nella societa'»;
c) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneita' su
tutto il territorio nazionale dell'attivita' di rilevazione
statistica, l'ISTAT e' autorizzato a costituire una
societa' di rilevazione statistica sottoposta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. La societa' di
rilevazione statistica nazionale puo' avvalersi di rapporti
di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione.
Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le
amministrazioni centrali e gli enti pubblici puo'
transitare nella societa' per trasferimento di attivita' ai
sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della
societa'. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT
in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla
rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore
pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla
costituzione della societa' di cui al presente comma e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2009. I relativi oneri
continuano ad essere posti a carico del bilancio
dell'Istituto.».



 
(( Art. 7-bis

Criteri e parametri di misurabilita' dell'azione amministrativa
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di misurabilita' dei risultati dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base dei seguenti principi:
a) correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;
b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa;
c) correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi;
d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 67 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino
della materia concernente la disciplina del trattamento
economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una
piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di
rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno
e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui
all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore
dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono
disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle
disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire
nei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del
20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e
modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai
processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali
indicati dalle predette disposizioni.».



 
Art. 8.

Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei
dipendenti della P.A.
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2009, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 74 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 74 (Previdenza complementare dei dipendenti
pubblici). - 1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale
datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di
previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite
eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine,
sono assegnate le risorse previste dall'art. 26, comma 18,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni
successivi al 2003, alla determinazione delle predette
risorse si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.».



 
Art. 9.
Versamento delle sanzioni e comandi di personale
1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, e' prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorita', da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte di sanzione eccedente il predetto importo e' versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50.000 euro puo' essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorita'.
2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorita' sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorita' stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.



Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante
«Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita'
ingannevole» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
settembre 2007, n. 207.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante
«Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.
2006/2004» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
settembre 2007, n. 207.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 della
legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi):
«1. I ruoli organici di cui all'art. 11 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e all'art. 1, comma 17, della legge
31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unita' per
ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dalla
presente legge. Le Autorita' possono anche utilizzare, nel
limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna,
personale eventualmente resosi disponibile a seguito
dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento
di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di
comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi
ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del solo
trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
definiti i profili professionali richiesti.».



 
Art. 10.
Elezioni per il rinnovo dei Comitati
degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.
(( 2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al comma 7-bis, le parole: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007».
2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui al comma 1313» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1312».
2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) spese di funzionamento». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 ottobre
2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati
degli italiani all'estero):
«Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei componenti). -
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni
e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due
mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia,
per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la
scadenza del mandato non coincide con quella della
generalita' dei Comitati, la durata in carica di tali
componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto per
la generalita' dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione
del presidente del Comitato, i membri deceduti,
dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi
candidati non eletti della lista cui appartengono. La
mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato
per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla
carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di
membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla
circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a
meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare,
che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla
data di scioglimento. L'autorita' consolare propone,
altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia
cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale,
oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica
della circoscrizione, non e' in grado di garantire un
regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della
proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone
con decreto lo scioglimento del Comitato.».
- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 17 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (Riordino della
carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28
luglio 1999, n. 266), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102,
primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1°
gennaio 1999 al 31 dicembre 2007 possono essere promossi al
grado di consigliere di legazione anche se non hanno
frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo
art. 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono
stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti
a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un
apposito corso di aggiornamento di durata semestrale.».
- Si riporta il testo del comma 1314 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, che ne verifica la compatibilita' con gli
obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, una
quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti
dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312, puo'
essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre
1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la
manutenzione straordinaria degli immobili ubicati
all'estero.».
- Si riporta il testo del comma 1318 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari e' istituito un Fondo speciale destinato a
finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie
di lavoro interinale;
c) attivita' di istituto, su iniziativa della
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
interessati;
d) spese di funzionamento.».



 
Art. 11.
Contrasto al terrorismo internazionale
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, chiunque
intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato
di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione
del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve
chiederne la licenza al questore. La licenza non e'
richiesta nel caso di sola installazione di telefoni
pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla
telefonia vocale.».



 
Art. 12.

Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province (( e l'erogazione di benefici alle vittime del dovere e della criminalita' organizzata, )) nonche' requisiti di servizio previsti
per la promozione a viceprefetto

1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1 gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2011,».
(( 2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4-bis del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:
«4. I termini di cui all'art. 4, comma 1, della legge 11
giugno 2004, n. 146, all'art. 4, comma 1, della legge 11
giugno 2004, n. 148, e all'art. 5, comma 1, della legge 11
giugno 2004, n. 147, relativi all'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per
l'istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di
Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici
dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.».
- La legge 11 giugno 2004, n. 146, recante «Istituzione
della provincia di Monza e della Brianza» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
- La legge 11 giugno 2004, n. 147, recante «Istituzione
della provincia di Fermo» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
- La legge 11 giugno 2004, n. 148, recante «Istituzione
della provincia di Barletta-Andria-Trani» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 36 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), cosi' come modificato dalla presente legge:
«5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni
e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera,
le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, concernenti i
requisiti di servizio presso gli uffici centrali e
periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione
comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice
prefetto, non si applicano al personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale
personale si provvede ad individuare, con apposito decreto
del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre
2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice
prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, specifici
requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e
periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli
uffici centrali e ad un anno presso gli uffici
periferici.».
- Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della
legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice):
«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo
periodo, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per
l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in
12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le
minori entrate derivanti dal comma 2 dell'art. 3, valutate
in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno
2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle
derivanti dal comma 1 dell'art. 9, valutate in 130.500 euro
a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per
l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a
506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno
2006, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a
27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno
2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a
7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per
l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a
682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno
2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro
per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000
euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222:
«1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono
corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5,
della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal
presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per
l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2
milioni di euro a decorrere dal 2009.».
- Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime
della criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni,
e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di
cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonche' ai
sindaci vittime di atti criminali nell'ambito
dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari
superstiti, sono erogati i benefici di cui all'art. 5,
commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come
modificato dal comma 106.».



 
(( Art. 12-bis

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonche' con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici»;
b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente:
«l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I
detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonche'
con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di
compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il
controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i
familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei
detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli
oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica
con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere
presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione.
Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli imputati
i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza
di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza
telefonica sono di competenza dell'autorita' giudiziaria,
ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art.
11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i
permessi di colloquio sono di competenza del direttore
dell'istituto.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 67 della
gia' citata legge n. 354 del 1975, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. Visite agli istituti.
Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza
autorizzazione da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
presidente della Corte costituzionale;
b) i Ministri, i giudici della Corte costituzionale, i
Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i
componenti del Consiglio superiore della magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il procuratore
generale della Repubblica presso la corte d'appello, il
presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica
presso il tribunale, il pretore, i magistrati di
sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni;
ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo
per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo
ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il medico
provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui
delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione
penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque
denominati.».



 
Art. 13.
Emanazione del regolamento in materia di cause
di servizio e indennizzi
1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 marzo 2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 78 e 79 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa
di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano
impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni
di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,
nonche' al personale civile italiano nei teatri di
conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul
territorio nazionale, che abbiano contratto infermita' o
patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo
di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione
nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al
coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonche' ai
fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici
superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie,
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2008-2010.».
«79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della difesa e con il Ministro della salute,
sono disciplinati i termini e le modalita' per la
corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il
limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di
sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3
agosto 2004, n. 206.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».



 
Art. 14.
Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa
1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
(( 2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito e' pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'». ))

3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».
5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.
(( 7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e' prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 60-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 60-ter (Avanzamento. Modifiche del regime
transitorio in tema di promozioni annuali). - 1. In deroga
a quanto previsto dall'art. 60, comma 3, limitatamente al
numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui
agli art. 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono
prorogate fino all'anno 2015.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 del gia' citato
decreto legislativo n. 490 del 1997, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 61 (Avanzamento. Regime transitorio). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali
appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo
normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo
normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si
applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini
dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella
1 annessa al presente decreto.
2. In fase di prima applicazione e comunque fino al
2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del
Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per
l'avanzamento al grado superiore sono cosi' stabilite:
a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della
durata legale del corso di laurea;
b) per il grado di Capitano, in 8 anni;
c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;
d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 comma 4,
in fase di prima applicazione e comunque fino all'anno
2015, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado
superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a
tutti i ruoli speciali.
4. In fase di prima applicazione e comunque fino al
2005, il numero annuale delle promozioni al grado di
Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del
Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
amministrazione e di commissariato e' fissato in tante
unita' pari alla somma dei Capitani mai valutati con
anzianita' di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno
degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9
anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei
materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di
amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo
sanitario.
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma
3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2015 il numero annuale
delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e'
fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in
aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4
sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato,
alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi,
una anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a
8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per
l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli
ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di
commissariato.
5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2015 per la
formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di
cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per
cento prevista dall'art. 60, comma 2, lettera d).
6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed
esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento
del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo
chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel
corrispondente ruolo normale secondo le modalita' di cui ai
commi 7 e 8 dell'art. 39. Nei confronti dei predetti
ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.
7. Le disposizioni di cui all'art. 25, comma 4 si
applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso
di applicazione, di cui all'allegato A della legge 20
settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.
8. Gli ufficiali transitati nel complemento in
applicazione del comma 4 dell'art. 64 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata in
vigore del presente decreto, sono transitati nel
corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianita' di
grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato
nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a
«nella media». I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo
dopo i pari grado di uguale anzianita' di grado.».
- Si riporta il testo dell'art. 60-bis del gia' citato
decreto legislativo n. 490 del 1997, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 60-bis (Avanzamento. Modifiche del regime
transitorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito
dall'art. 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli
60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e
63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2015.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60,
comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3,
quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al
grado di colonnello del ruolo naviganti normale
dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento
dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo
ruolo, ridotto all'unita'.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60,
comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31
dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1,
quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali
al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito e' pari al 3 per cento
dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo
ruolo, ridotto all'unita'.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da
soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti
del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal
2001 al 2009, transiti in detto ruolo, nel numero
complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali
provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica,
dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai
volumi organici fissati.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«4. Le unita' produttive e industriali di cui all'art.
22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa
anche mediante la costituzione di societa' di servizi
nell'ambito delle disponibilita' esistenti, sono soggette a
chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2011, non abbiano
raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di
economica gestione.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. E' istituita,
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia
Industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto
pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del
ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del
conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi
dell'art. 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Scopo dell'agenzia e' quello di gestire unitariamente le
attivita' delle unita' produttive ed industriali della
difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio
1998 del Ministro della difesa indicati con uno o piu'
decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31
marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie
materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministrate
nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo
dell'economia gestione e dei principi che regolano la
concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,
possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le
modalita' per la trasformazione in societa' per azioni
delle unita' produttive ed industriali di cui al comma 1
ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
n. 283 del 1998.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000,
n. 424 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma
dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300):
«8. L'agenzia puo' assumere, in relazione a particolari
e motivate esigenze, cui non si puo' far fronte con il
personale in servizio, e nell'ambito delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato, previa procedura di valutazione comparativa che
accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in
relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da
specifici ed analitici curricula culturali e
professionali.».
- Si riporta il testo del comma 83 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare
compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione
dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 20 febbraio 2006, n. 92 (Norme per la concessione di
contributi statali alle associazioni combattentistiche):
«1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle
attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati
svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla
legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria
vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008,
mediante ripartizione, con proprio decreto, con le
modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di
contributi per un importo, per ciascun anno del triennio,
di euro 2.220.000.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive
modificazioni (Attuazione delle deleghe conferite dall'art.
2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art.
1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime
previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del
personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego):
«6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo'
avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia
prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il
periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni.».



 
Art. 15.
Proroga di termini in materia di accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 758 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto
delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori
oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo
di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e
degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme
pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione
della presente disposizione, nonche' dall'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo
sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui al
comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui
all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento
dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle
risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.
Al fine di garantire la tempestiva attivazione del
finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel
predetto elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007,
l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti
in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli
anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte
delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite
di importi corrispondenti a effetti in termini di
indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli
determinati nel medesimo elenco 1.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 22 della
legge 27 dicembre 2006, n. 298 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009):
«13. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per
l'esercizio 2007, relativamente ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle
Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la corresponsione
del trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio
sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati
nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.».



 
Art. 16.
Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
(( 1-bis. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e' prorogato al 31 dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, e rientranti tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 354 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), come modificato dall'articolo 4,
comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate
in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi
del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque
non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma
2 dell'art. 355. In caso di violazione si applicano, con la
procedura sanzionatoria prevista dall'art. 326, gli
articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in
relazione alle materie rispettivamente disciplinate.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125:
«6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta
iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la
confrontabilita' dei prezzi ai clienti finali, anche
attraverso la definizione degli standard minimi di
informazione che devono essere accessibili attraverso la
bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di
confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per
tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti
in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo
ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo
di sistema previste dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra
gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli
accordi di programma triennali previsti dal decreto del
Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio
2006, per l'attuazione dei quali le attivita' sono
prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica):
«11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al
conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma
10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei
suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare
per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in
misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.».



 
Art. 17.

Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo
148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di
cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al
comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».



 
Art. 18.
Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonche' relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007:
«1. Il termine di cui all'art. 1, comma 9-bis, quinto
periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione
della proposta di concordato ai sensi dell'art. 124 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e'
inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e
della autorizzazione della proposta di concordato
l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione
revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi
agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo
comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento
degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al 31
dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.».



 
Art. 19.
Class action
1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi diciotto mesi».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 447 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, come modificato
dall'art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato dalla presente legge:
«447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449
diventano efficaci decorsi diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».



 
Art. 20.

Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
(( 1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue mesi». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
«1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e
di dismissione previsto dal secondo periodo dell'art. 1,
comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
differito al 30 giugno 2009 in riferimento alle societa'
regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per
consentire il completamento delle attivita' connesse alla
loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il
loro equilibrio economico e finanziario, le societa'
regionali continuano a svolgere le attivita' previste dai
contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e
II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e
vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino
al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni
svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi
di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo
economico, con decreto di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce le modalita', i termini e le procedure per il
graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31
dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le
attivita' che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia
anche dopo tale subentro, nonche' le misure e le modalita'
del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che
favoriscano l'attuazione dell'art. 1, comma 461, della
citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in
materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, a valere
sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate
al Ministero dello sviluppo economico.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 13 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle
precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1
cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le attivita' non consentite. A
tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, le attivita' non consentite a terzi
ovvero scorporarle, anche costituendo una separata
societa'. I contratti relativi alle attivita' non cedute o
scorporate ai sensi del periodo precedente perdono
efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo
periodo del presente comma.».



 
Art. 21.

Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di
petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.
(( 1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualita' ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n.
340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli
impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per
autotrazione):
«2. Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva
resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a
quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di
potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui
al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai
suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio,
di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere
rispettate dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.».



 
Art. 22.
Disposizioni in materia di pesca
(( e di garanzie a favore di cooperative agricole ))
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».
2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
(( 2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della
legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e
di acquacoltura), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al
comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun
compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione
della presente legge, non puo' essere aumentato fino al 31
dicembre 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi
3 e 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n.
16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1996, n. 107.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per
il rilancio competitivo del settore agroalimentare),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 e' sostituito dal seguente: «1088.
Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I
del Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle
piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che
producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel
predetto Allegato I, anche se costituite in forma
cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di
tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e
dell'art. 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e'
riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090
per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella
misura del 50 per cento del valore degli investimenti in
attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi
intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori
all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o
agroalimentare di qualita', ai sensi dell'art. 32 del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I,
purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o
riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto
alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre
periodi di imposta precedenti»;
b) il comma 1089 e' sostituito dal seguente: «1089.
Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui
al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non
ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, il credito di imposta previsto dal
medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei limiti delle
risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
379 del 28 dicembre 2006»;
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso;
3) (Soppresso).».
- Si riporta il testo dell'art. 126 della gia' citata
legge n. 388 del 2000, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 126 (Garanzie a favore di cooperative agricole). -
1. A titolo di riconoscimento di somme gia' maturate e
dovute per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001,
fermo restando lo stanziamento finanziario gia' previsto
dal citato art. 1, comma 1-bis.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie
ammesse per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di
cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato
nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1
del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel
decreto ministeriale 2 febbraio 1994, del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le
successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in
sede amministrativa o giurisdizionale.
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma
1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi
del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato
garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una
stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i
soci garanti.
3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere
quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti
dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza
della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a
beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative
garanzie.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci
garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per
l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla
comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a
disposizione della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere
dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono
essere ammessi a godere degli stessi benefici le
cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del
19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal
suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i
termini previsti dalla citata legge, per i quali sia
intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte
del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che
si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive
nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle
garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte
dell'amministrazione della messa a disposizione della somma
spettante.».



 
Art. 23.

Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».
(( 1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
1-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009».
1-quater. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 26 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'art. 1,
comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008
per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo
conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi
alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad
opera del Comitato di cui all'accordo di programma
sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e
Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei
successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi'
autorizzato a prorogare i contratti in essere per la
gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione
dell'acqua fino al 30 giugno 2009 nei limiti delle risorse
disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008
effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti
finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o
siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare
l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari
per il completamento delle opere medesime. Tale importo e'
versato alle entrate diverse dello Stato per essere
riassegnato al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che e' autorizzato ad attribuire
all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle
suddette disponibilita', per concorrere al risanamento
dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il
risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056
della medesima legge, in relazione agli interessi maturati
sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del
quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le
regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalita' e
caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo
del comma 1055 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
«2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato
l'area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione
e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui e' comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilita'
effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio
di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta
se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in
base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito
all'esercizio delle attivita' indicate nell'art. 2135 del
codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di
finanza pubblica per l'anno 1994) convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni:
«Art. 9 (Istituzione del catasto dei fabbricati). - 1.
Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme
del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze
provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di
fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale
qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumera'
la denominazione di «catasto dei fabbricati».
L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla
individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura
che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto.
Si provvede anche mediante ricognizione generale del
territorio basata su informazioni derivanti da rilievi
aerofotografici.
2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova
cartografia a grande scala devono risultare conformi alle
specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con
lo stesso decreto sono, altresi', determinati i modi e i
termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal
presente art., salvo quanto stabilito dal comma 12.
3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli
immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale
abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o
di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto
che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui
l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di
cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni
anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa'
agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo
professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della
lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica
di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro
delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
b) (abrogato);
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere
superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere
censito al catasto terreni con attribuzione di reddito
agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture
specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura
intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene
ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole
del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore
alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza
far confluire in esso i trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura.
Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai
sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di
affari derivante da attivita' agricole del soggetto che
conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del
suo reddito complessivo, determinato secondo la
disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei
soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini
dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
caratteristiche delle unita' immobiliari urbane
appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'art. 13, legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non
possono comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'art. 2135
del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita'
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in
zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso
chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis,
destinate ad abitazione, sono censite in catasto,
autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si
considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui
terreni cui l'immobile e' asservito, purche' entrambi
risultino ubicati nello stesso comune o in comuni
confinanti.
5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata
congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri
diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti
che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i
requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali
soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta
l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad
uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere
soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu'
unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso
nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei
medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei
requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di
cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per
un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20
metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La
consistenza catastale e' definita in base ai criteri
vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si considerano produttive di reddito di
fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino
soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a),
c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere
comprovato da apposita autocertificazione con firma
autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle
reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, gia'
in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale
registrazione e' esente dall'imposta di registro.
8. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo,
del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come
modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413 , e il termine di cui all'art. 52, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive
modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995 (52). Le
stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano
anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello
abitativo, che non presentano i requisiti di ruralita' di
cui al comma 3.
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei
fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti
di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo
alla riscossione del contributo di cui all'art. 11 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ne' al recupero di eventuali
tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso
prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio
1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le
altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli
immobili, purche' detti immobili siano stati oggetto,
ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria
edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini
previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano
dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le
modalita' previste dalle norme di attuazione dell'art. 2,
commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75.
10. (abrogato);
11. Per l'espletamento e la semplificazione delle
operazioni di revisione generale di classamento previste
dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono
applicare le modalita' previste dal comma 22 dell'art. 4,
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le
revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane,
previste dal citato comma, vengono effettuate anche per
porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1°
gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari
urbane a destinazione ordinaria sono determinate con
riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La
suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro
delle finanze previsto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 23
gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75.
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi
catastali ed ipotecari, la completa automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica
ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema
di collegamento con interscambio informativo tra
l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la
professione notarile. Con apposito regolamento governativo,
da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 , entro centottanta giorni, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il
Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le
modalita' di attuazione, accesso ed adeguamento delle
banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da
parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve
prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare
con apposito decreto del Ministro delle finanze, il
conservatore puo' rifiutare, ai sensi dell'art. 2674 del
codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la
trascrizione di atti tra vivi contenenti dati
identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di
costituzione di diritti reali, non conformi a quelli
acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti
stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati
catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute
nelle norme di attuazione dell'art. 2, commi 1-quinquies e
1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti,
altresi', nuovi criteri per la definizione delle modalita',
dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti
rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e
dal catasto con apparecchiature elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresi', essere previsto che,
a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di
cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione
e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento
del sistema catastale e della pubblicita' immobiliare e
possono fornire direttamente agli interessati i servizi di
consultazione e certificazione delle informazioni acquisite
al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse
ipotecarie vigenti per la consultazione e' aumentata del 20
per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo
dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda
necessario richiedere che negli atti soggetti a
trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati
ulteriori relativi agli immobili, nonche' alla loro
conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le
relative modalita' e tempi sono stabiliti con appositi
regolamenti governativi, nei quali e' prevista per i
privati anche la facolta' di fornire tali dati mediante
autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15 .
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, e' destinata ad
integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi
informatici comunali per gli scopi indicati nel primo
periodo del comma 13. Alle predette attivita' provvede
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale
comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del
servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono
stabilite le modalita' di individuazione, riparto e
versamento della quota di gettito sopra indicata da parte
dei concessionari della riscossione.».

- Si riporta il testo del comma 126 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli
imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli
istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13
dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori
medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i
concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi
della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile
1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' istituita una commissione di tre esperti, di cui uno
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione
presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le
proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro
il 31 luglio 2009, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data
sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di
riscossione e recupero, nonche' le esecuzioni forzose
relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata
in vigore della presente legge.».
- La Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n.
303, S.O.



 
Art. 24.
Limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
(( 1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto»;
b) all'articolo 53, comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
c) all'articolo 53, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;
d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 e' aggiunto il seguente:
«Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma
1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a
fare data dal 1° gennaio 2010.».

- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'art. 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 53 (Violazioni commesse con unita' da diporto). -
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta
ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza
avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro;
la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il
comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una
unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche'
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la
sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di
una nave da diporto.
1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la
condotta o la direzione nautica di un'unita' da diporto in
stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze
inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della
sanzione della sospensione della patente nautica di cui
all'art. 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a
8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando
o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta
ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto con
una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con
quanto stabilito all'art. 17 in materia di trascrizione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della
normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di
un'unita' da diporto non osserva una disposizione di legge
o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato
dall'autorita' competente in materia di uso del demanio
marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi
compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di
legge o di regolamento in materia di sicurezza della
navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da duecentosette euro a
milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego
di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1,
2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o
un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base
al presente decreto e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro
a cinquecento euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di
navigazione che prevedono sanzioni amministrative,
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e'
obbligato in solido con l'autore delle violazioni al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.
6. Per le violazioni di cui al commi 1 e 1-bis si
applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di
sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.
6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento
dello stato di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza
del tasso alcolemico sono determinati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.».



 
Art. 25.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 17 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della
direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della
direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria), come da
ultimo modificato dall'art. 17 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da
parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento
delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel
prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il
31 dicembre 2009, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei
criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo
2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche
ed integrazioni.».



 
Art. 26.
Proroghe convenzioni Tirrenia
1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle societa' esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni». (( Entro il termine di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonche' al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonche' per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilita' organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 20
dicembre 1974, n. 684 (Ristrutturazione dei servizi
marittimi di preminente interesse nazionale):
«Art. 8. - I servizi di collegamento con le isole
maggiori e minori, indicati nell'art. 1, lettera c),
nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed
economicamente necessari, debbono assicurare il
soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo
economico e sociale delle aree interessate, ed in
particolare del Mezzogiorno.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 8 della legge
19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni
(Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali
di carattere locale):
«Art. 1. L'esercizio delle linee marittime per
l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le
isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie,
Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sara' affidato
dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale
potenziamento, ad apposite societa' di navigazione a
carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno,
Napoli e Palermo, il cui capitale la societa' Tirrenia di
navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in
misura non inferiore al 51 per cento fino all'attuazione
del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle
singole societa' che ne fanno parte.
Le societa' che attualmente gestiscono le predette linee
sono preferite nella partecipazione al capitale azionario
della societa' di navigazione di cui al precedente comma,
nel limite del 49 per cento del capitale stesso.
Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma,
la societa' Tirrenia di navigazione per azioni presenta
ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile
programmi che garantiscano la migliore efficienza dei
servizi, anche attraverso la mobilita' del personale e la
fungibilita' dei mezzi navali.
Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo
trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, e'
approvato con decreto del Ministro per la marina
mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per
le partecipazioni statali e per le poste e le
telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente
interessate, il cui parere dovra' essere espresso nel
termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.
Trascorso detto termine, il Ministro per la marina
mercantile procede comunque all'approvazione del
programma.».
«Art. 8. - Le convenzioni stipulate a norma delle leggi
5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre
1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e
le societa' «Linee marittime dell'Adriatico» e «Navigazione
alto Adriatico» per l'esercizio dei servizi marittimi
sovvenzionati di carattere locali dei settori «E» (medio
Adriatico) ed «F» (alto Adriatico) cessano di avere
efficacia alla data del 31 dicembre 1978.
Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma
precedente nel periodo 30 giugno 1975- 31 dicembre 1978, si
applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli
articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
A decorrere dal 1° gennaio 1979 per assicurare
l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la
costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina
mercantile e' autorizzato a corrispondere previa
convenzione alla societa' per azioni «Lloyd Triestino» di
navigazione il contributo annuo di avviamento previsto
dall'art. 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n.
684, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 999 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«999. Le nuove convenzioni di cui al comma precedente
sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE,
dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da
servire, le procedure e i tempi di liquidazione del
rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo
meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del
servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita'
tariffaria non distorsive della concorrenza. Le nuove
convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la
verifica della loro compatibilita' con il regime
comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si
applicano le nuove convenzioni attualmente in vigore.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
gia' citata legge n. 400 del 1988:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».



 
Art. 27.
Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' differito al 30 giugno 2009.
(( 1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e»;
b) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 253 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, come modificato dal
comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31:
«253. Il Ministero dei trasporti, entro il 15 dicembre
2008, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto
ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga
percorrenza, volta a determinare la possibilita' di
assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi,
nonche' le eventuali azioni di miglioramento
dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano
o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico e'
assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei
limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le
quali non e' possibile raggiungere l'equilibrio economico,
i servizi di utilita' sociale, in termini di frequenza,
copertura territoriale, qualita' e tariffazione, e che sono
mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti
di servizio pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Ferrovie e trasporto pubblico locale). - 1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una
dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede all'individuazione della
quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale
rotabile per i trasporto pubblico regionale e locale e alla
ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalita' di
erogazione delle relative risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di
trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi
contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto
ordinario con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di
480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla
stipula dei nuovi contratti di servizio che devono
rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione
per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto
nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato,
complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori
risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti
di servizio di competenza, nonche' per garantire che, per
l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' individuata
la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2
pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla
realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al
Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui
risultati della attuazione del presente articolo, dando
evidenza in particolare del rispetto del criterio di
ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e
all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti
all'applicazione delle norme dell'art. 24 sono riassegnati
ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali
per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di
criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti
che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle
tariffe.».



 
Art. 28.
Diritti aeroportuali
1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 21-bis del gia' citato
decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21-bis (Diritti aeroportuali). - 1. Fino
all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo
sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da
adottare entro il 31 dicembre 2009, il Ministro dei
trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento
della misura dei diritti aeroportuali al tasso di
inflazione programmato.».



 
Art. 29.
Concessioni aeroportuali
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
(( 1-bis. In funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica e' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo di 80 milioni di euro, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo e' altresi' stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto, non oltre il 16 aprile, del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi.
1-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarita' dei requisiti di operativita' della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
c) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o societa' titolare della licenza. La compilazione dovra' essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovra' essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;
e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza».
1-quinquies. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ».
1-sexies. L'articolo 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici».
1-septies. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
1-octies. La scadenza del 1 gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' differita al 1° gennaio 2010.
1-novies. Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a euro 6.300.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008 nell'ambito della prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton.
1-decies. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti.
1-undecies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-decies, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad euro 9.450.000, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 20.000.000 nell'anno 2009.
1-duodecies. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
1-terdecies. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, sono mantenuti in bilancio nel conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009.
1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007:
a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole: «30 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;
b) all'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,»
sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di
delocalizzazione funzionale,»;
b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009».
- Si riporta il testo del comma 1 e 2 dell'art. 3 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144):
«1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo
della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di
cui all'art. 1 sono approvate, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, le relative modalita' di applicazione,
tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e
dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premio».
«2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al
comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla
data di entrata in vigore delle stesse.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 45 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000):
«1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa
annua di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti
dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti
dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del
1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti
in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di
finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201:
«1. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori
dell'agricoltura, della pesca professionale e
dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di
sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei
vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei
livelli di competitivita', con decreti dei Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31
gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle
misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di
appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali
misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con
le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori
della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale
importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere
versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata
del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione
alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15
milioni destinati al completamento degli interventi
previsti dall'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e
utilizzate entro il 31 marzo 2009».
- Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni (Nuovo codice della strada), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - 1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle
norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da
un normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento e' limitato al
solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare
singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo
stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si
riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche
oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione
sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o
regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione
nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui
all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art.
87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli
privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul
veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste nel
comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 15 gennaio
1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Modalita' per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni). - 1. La licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle
amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico
concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la
disponibilita' in leasing del veicolo o natante, che
possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un
singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un
medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per
l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della
licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in
capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E'
inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo
della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le
situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per
il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la
disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una
sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati
nel territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione.
4. L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di
sostituto alla guida del titolare della licenza per un
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero
essere stato dipendente di una impresa di noleggio con
conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo
preferenziale ai fini del rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della gia' citata
legge n. 21 del 1992, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Obblighi dei titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente). - 1.
I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono
circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito
dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del
servizio sono effettuati con partenza dal territorio del
comune che ha rilasciato la licenza per qualunque
destinazione, previo assenso del conducente per le
destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale,
fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a
mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di
stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito
il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a
servizio di noleggio con conducente possono sostare, a
disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della
rimessa. I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi
possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio
di noleggio con conducente allo stazionamento su aree
pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti
a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso
delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
circolazione previste per i taxi e gli altri servizi
pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di
noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa.
L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio
con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel
comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla
stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione
dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri
comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente
di un “foglio di servizio” completo dei
seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione
numerica; b) timbro dell'azienda e/o societa' titolare
della licenza. La compilazione dovra' essere singola per
ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa
veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di
partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio,
destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del
committente. Tale documentazione dovra' essere tenuta a
bordo del veicolo per un periodo di due settimane.
5. I comuni in cui non e' esercito il servizio di taxi
possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio
di noleggio con conducente allo stazionamento su aree
pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle
autorita' competenti in materia di circolazione negli
ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo
con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti
del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti,
derogare a quanto previsto dal comma 3, purche' la sosta
avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di
taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e
individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la
precedenza nei varchi prospicienti il transito dei
passeggeri.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica), come modificato dall'articolo
2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di
lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 20 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia'
prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, e' differito al 30 giugno 2010.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento
di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova
costruzione, l'installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da
garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW
per ciascuna unita' abitativa, compatibilmente con la
realizzabilita' tecnica dell'intervento. Per i fabbricati
industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100
metri quadrati, la produzione energetica minima e' di 5
kW.».
- Si riporta il testo del comma 232 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«232. Al fine di consentire la piena operativita' degli
incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al
relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a
spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla
modalita' stradale a quella marittima, e' autorizzata la
spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010.».
- Si riporta il testo dell'art. 34-sexies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80:
«Art. 34-sexies (Sgravi contributivi per le imprese di
cabotaggio marittimo). - 1. Per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i
benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio
2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle
imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21,
comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo al fine di assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.»
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 145 della
gia' citata legge n. 388 del 2000:
«40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel
2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del
presente comma e per la valorizzazione delle
professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in
misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni
complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di
sostegno e incentivazione per incentivazione per l'alta
formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la
professionalita' nautica partecipate da istituti di
istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi.
Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per
cento, possono essere destinate dai citati enti alla
realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di
idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 3 della
legge 9 gennaio 2006, n. 13 (Disposizioni per la sicurezza
della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio
scafo e per l'ammodernamento della flotta):
«12. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile 2005, n. 161 (Regolamento di attuazione
del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di
viaggiatori e merci), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di
cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il
giorno precedente la data di entrata in vigore del presente
regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista
dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 16
maggio 1991, n. 198 del Ministro dei trasporti, si adeguano
ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato
decreto legislativo n. 395 del 2000 entro sessanta mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della
legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti):
«1. Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, individuate
in apposito programma approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle
stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di
risorse idriche necessarie a garantire continuita'
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di €
193.900.000 per l'anno 2002, di € 160.400.000 per
l'anno 2003 e di € 109.400.000 per l'anno 2004. Le
predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del
principio di addizionalita', devono essere destinate, per
almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle
provenienti da rimborsi comunitari, integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a
contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni
finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite
le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli
istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare
per le attivita' di progettazione, istruttoria e
monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 78 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni
di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per
interventi infrastrutturali. All'interno di tale
stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche
di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443;
b) interventi di realizzazione del programma nazionale
degli interventi nel settore idrico relativamente alla
prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui
all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nella misura del 25 per cento delle risorse
disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei
collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia
interessati in una misura non inferiore all'1 per cento
delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista
nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003
tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del
passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del
Programma di infrastrutture strategiche allegato al
Documento di programmazione economico-finanziaria
2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema
pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in
una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
f) completamento del «sistema accessibilita'
Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della
Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema
accessibilita' della Valtellina», per un importo pari a 13
milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e
potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali
di competenza di Autorita' portuali di recente istituzione
e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo
pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di
Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di
infrastrutture strategiche allegato al Documento di
programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una
misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del
corridoio tirrenico, viabilita' accessoria della
pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1
per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della
strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale
450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici
anni, a favore dell'ANAS;
n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al
miglioramento della viabilita' di adduzione e
circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per
cento delle risorse disponibili a favore delle province di
Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e
di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei,
archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e
culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici
anni, nonche' gli interventi di restauro della Domus
Aurea.».
- Si riporta il testo del comma 977 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«977. Per la prosecuzione degli interventi di
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive modificazioni, e' autorizzata la
concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di
euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le
esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.».
La direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 335 del 20 dicembre
2007, pagg. 31-46.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-ter del
gia' citato decreto-legge n. 162 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. I termini di cui all'art. 15 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, gia' differiti dall'art.
4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 241 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«12. Il collegio arbitrale determina il valore della
controversia con i criteri stabiliti dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica
le tariffe fissate in detto decreto.
I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati.
Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi
legati alla particolare complessita' delle questioni
trattate, alle specifiche competenze utilizzate e
all'effettivo lavoro svolto.
L'art. 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto
disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di
liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonche'
del compenso e delle spese per la consulenza tecnica
costituisce titolo esecutivo.».



 
Art. 30.
Delimitazione delle aree di balneabilita' delle acque
1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 17 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione
della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della
direttiva 76/160/CEE), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita
la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di
riferimento per individuare le condizioni di qualita' delle
acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonche'
degli ulteriori criteri, modalita' e specifiche tecniche
per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai
nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2009 ad
eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione
europea.».



 
Art. 31.
Sostanze attive utilizzate come materia prima
per la produzione di medicinali
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2010».
(( 1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-bis. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 54 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE), cosi' come modificato dalla presente legge:
«3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si
applica dal 1° gennaio 2010. Fino a tale data le materie
prime devono essere corredate di una certificazione di
qualita' che attesti la conformita' alle norme di buona
fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata
responsabile della produzione del medicinale che utilizza
le materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA,
di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita'
delle materie prime alla certificazione resa.».
- Si riporta il testo del comma 363 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«363. L'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 29
ottobre 2005, n. 229, e' riconosciuto, altresi', ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata
dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della
macromelia.».



 
Art. 32.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio 2009.
(( 2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».
2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2». ))




Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi dei commi 1 dell'art. 18 e 3
dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro):
«1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di
cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione
e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'art. 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla
lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3,
e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione
alle rispettive competenze, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneita'.».
«3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 306 del gia'
citato decreto legislativo n. 81 del 2008:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di
valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese
le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal
presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1°
gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare
applicazione le disposizioni previgenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del gia' citato
decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi). - 1. La
valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo
europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche'
quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla
provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),
redatto a conclusione della valutazione, deve avere data
certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attivita'
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati a seguito della valutazione di cui
all'art. 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita' professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresi' rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia'
citato decreto legislativo n. 81 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto
aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive
particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarita' organizzative, individuate entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare;
analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi,
le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a
particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e
culturali. Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».



 
Art. 33.
Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della
direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Disposizione transitoria sui medicinali
omeopatici). - 1. I medicinali veterinari omeopatici in
commercio conformemente alla normativa previgente possono
continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre
2009, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli
stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione
semplificata o di autorizzazione, conformemente agli
articoli 20, 21 e 22.».



 
Art. 34.
Proroga in materia di farmaci
1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino al 31 dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
«1. Gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende
farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione
del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma
796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il
rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei
budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i
vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla
vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al
periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate
per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende
alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta
lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e
20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli
atti che attestano il versamento alle singole regioni sono
fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre
2008.».



 
(( Art. 34-bis.

Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
1. Al fine di garantire la continuita' dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali puo' conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi contratti, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 2.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di € 2.709.709 per l'anno 2009 e di € 3.918.252 a decorrere dall'anno 2010, si provvede quanto ad € 1.246.000 a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e quanto ad euro 800.000 per l'anno 2009 e ad € 1.072.252 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonche' per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA e' fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unita'.
5. A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AIFA non puo' in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo gia' in servizio presso l'AIFA in forza di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale.
7. L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 4 a 6 del presente articolo, quantificato in euro 10.056.013,64, e' interamente a carico dell'AIFA ed e' finanziato con le risorse derivanti dal predetto articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per
la prevenzione dell'influenza aviaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:
«4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede
nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal
fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000
euro.».
- La legge 31 gennaio 1969, n. 13, recante «Modifiche ed
integrazioni all'art. 32 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1969, n. 46.
- Si riporta il testo del comma 402 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi
alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e
le emergenze connesse alle malattie degli animali, il
Ministero della salute e' autorizzato a convertire in
rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale
gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti
attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera
(PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli
obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del
Ministero della salute, previo superamento di un'apposita
prova per l'accertamento di idoneita'.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 24 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007:
«3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei
compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze
straordinarie di carattere sanitario, continua ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico
assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile
2003:
«Art. 3. L'istituto nazionale per le malattie infettive
[Lazzaro Spallanzani] di Roma e l'azienda ospedaliera
[Luigi Sacco] di Milano relativamente alla struttura
organizzativa complessa dedicata alle malattie infettive,
sono autorizzati ad assumere per il periodo di vigenza
dello stato di emergenza, a tempo parziale o a tempo pieno,
in deroga alla normativa vigente di cui al successivo
articolo 4 e secondo un piano approvato dal Ministro della
salute, rispettivamente sino a cinquanta e trenta unita' di
personale medico e paramedico; il Ministero della Salute,
anche in deroga alla normativa vigente di cui al successivo
articolo 4 e' autorizzato ad assumere, per il periodo di
vigenza dello stato di emergenza, sessantatre' unita' di
personale medico all'esito delle procedure concorsuali gia'
disposte.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 3 agosto
2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attivita'
libero-professionale intramuraria e altre norme in materia
sanitaria):
«Art. 2 (Norme in materia di dirigenti del Ministero
della salute rientranti nei profili professionali
sanitari). - 1. I dirigenti del Ministero della salute
rientranti nei profili professionali sanitari, individuati
dall'art. 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995
ed inquadrati dalle medesime lettere in attuazione
dell'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, a decorrere dalla
data di istituzione del ruolo previsto dall'art. 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel
predetto ruolo, in distinta sezione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 401 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica
al personale impiegato per far fronte alle emergenze
sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996,
n. 532, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.».
- Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica ed al fine di assicurare la necessaria
flessibilita' del bilancio, le autorizzazioni di spesa
direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per
cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione
non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura
obbligatoria, alle spese in annualita' ed a pagamento
differito, agli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F
della presente legge, nonche' a quelli concernenti i fondi
per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per
gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e
608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono
istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto
capitale da ripartire nel corso della gestione per
provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di
spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale e'
costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti
come risultanti dall'applicazione del primo periodo del
presente comma. La ripartizione del fondo e' disposta con
decreti del Ministro competente, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti per la registrazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138:
«1. Al fine di contrastare le emergenze di salute
pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e
diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti
misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro
6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere
dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca
in base a un programma approvato con decreto del Ministro
della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello
Stato, al rimborso delle spese di costituzione
dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli
interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del medesimo,
previa presentazione dei relativi progetti al Ministero
della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21
novembre 2000, n. 335 (Misure per il potenziamento della
sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme
bovina), convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 3:
«Art. 1. - 1. Al fine di elevare la sicurezza dei
consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza
correlate a malattie infettive e diffusive degli animali,
nelle more della riconversione del sistema zootecnico a
parametri etologicamente compatibili, il Ministero della
sanita' intensifica la sorveglianza epidemiologica, in
particolare il sistema di controlli per la encefalopatia
spongiforme bovina, attraverso:
a) un programma di prevenzione totale contro
l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione
al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i
bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai
trenta mesi;
b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e
la piena applicazione delle norme per il benessere degli
animali, mediante l'adozione di specifici programmi
d'intervento, stabilendo compiti, attivita' e apporti
finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli
istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di
ispezione frontaliera;
c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione
degli animali attraverso il potenziamento del sistema di
identificazione e registrazione di cui al decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti
comunitari in materia;
c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale
specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli
ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la
colonna vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore
ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai
comitati scientifici comunitari, in base al principio della
maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione.
1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a
rischio e destinati ad uso non alimentare e' disposta
l'aggiunta di coloranti idonei affinche' sia impedito il
loro uso ai fini zootecnici e alimentari.
1-ter. Il Ministro della sanita' e il Ministro delle
politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente
alle competenti commissioni parlamentari sulle modalita' di
predisposizione e di applicazione delle misure di cui al
comma 1.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte
corrente - dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le
proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della
sanita'.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 e
dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), e successive
modificazioni:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di
accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso.».
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). -
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'art. 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dall'art. 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto
riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina con riferimento alla individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle
rispettive procedure, rispettano principi di imparzialita'
e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del
medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per
periodi di servizio superiori al triennio nell'arco
dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale
gia' assegnate agli uffici della Direzione Generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non potra' superare il 60 per cento
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione Generale. Detto personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte
con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un
numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale
in posizione di comando dal Ministero della salute,
dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da altre
Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende
sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.».
«8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei
Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia.».



 
(( Art. 35.
Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni
in materia di lavoro e di biobanche
1. Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009.
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppresso.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico.
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI Servizi S.p.a., per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.
5. Nelle parole «esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica.
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa e' ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si da' luogo alla corresponsione di alcun arretrato.
14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23 della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.
15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' abrogato.
16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso, entro trenta giorni dal rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente e' collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare e' sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento». ))




Riferimenti normativi:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 7 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'art. 34-bis.
- Si riporta il testo del comma 76 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«76. Al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: “di provata
competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di
particolare e comprovata specializzazione
universitaria''.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 46 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«1. Il comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4
luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3,
comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi'
sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di
accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 66 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca
possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nei limiti di cui all'art. 1, comma 643,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n.
158.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), e successive modificazioni:
«1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni
di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'art. 58;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 61 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e
successive modificazioni:
«3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica ),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 63 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«10. Al fine di garantire le necessarie risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti
per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi
del personale delle amministrazioni statali nonche' per
l'attuazione delle misure di cui all'art. 78, il Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500
milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro
per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi'
incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008,
sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle
modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del
presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro
per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7
milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e
2011.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 60 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008:
«8. Il fondo di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100
milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro
delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta
dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12
milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2010.».
- Si riportano i testi dell'art. 10, comma 3, e
dell'art. 23 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova
disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati):
«3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della salute, con proprio
decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una
rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni
ombelicali ai fini di trapianto, nonche' programmi annuali
di sviluppo delle relative attivita', individuando le
strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla
base di specifici accreditamenti.».
«Art. 23 (Strutture equiparate). - 1. Le disposizioni
della presente legge si applicano anche alle strutture
trasfusionali degli istituti e delle cliniche
universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici
classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera,
dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali
dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio
trasfusionale militare.
2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1,
ad eccezione del personale della sanita' militare, vigono i
criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro
della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-septies del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-septies (Disposizioni relative alla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze). - 1. La Scuola
superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a
societa' e consorzi gia' costituiti. Conseguentemente le
partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'art. 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e' soppresso.
L'art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonche' i commi 4-bis e 5-bis dell'art. 5 del citato
decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono
abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
puo' continuare ad avvalersi di personale docente
collocato, per un periodo non superiore a tre anni
eventualmente rinnovabile, in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo.
3. All'art. 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «previa
autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un periodo
non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,».
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione
per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di
provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse
finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze all'amministrazione
interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal rientro,
il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera,
anche con eventuale collocamento in posizione di
soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva
nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in
ruolo, il dipendente e' collocato in posizione
immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il
militare e' sottoposto al giudizio della Commissione
superiore di avanzamento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301,
e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.».



 
Art. 36.
Procedure di nomina in ruolo del personale docente
1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' prorogato al 31 agosto 2009.
(( 1-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneita' all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333:
«Art. 4
(Accelerazione di procedure)
. - 1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti
di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al
1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il
termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001.
Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31
luglio 2001».
- Il decreto del Ministero dell'istruzione 18 novembre
2005, n. 85 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del 22 novembre 2005, n. 92.
- Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami
di Stato e di Universita'», convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15 aprile 2004,
n. 88.



 
Art. 37.
Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».
2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.
(( 2-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2010-2011».
2-ter. Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, la parola: «105» e' sostituita dalla seguente: «100»;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «80» e: «25» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «90» e: «10»;
c) all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: «25» e' sostituita dalla seguente: «10» e la lettera c) e' abrogata;
d) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato»;
e) all'articolo 5, comma 1, le parole: «scolastica statale o paritaria» sono soppresse.
2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestivita' degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 27 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno
di quelli di istruzione e formazione professionale sono
avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e
formativo 2010-2011, previa definizione di tutti gli
adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di
tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del
secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non
promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle
scuole, ferma restando l'autonomia scolastica».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio
2006, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per
l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori
proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in
materia di istruzione), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
recante proroga di termini per l'emanazione di atti di
natura regolamentare, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,
continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.
3. All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato nell'esercizio della
delega di cui al comma 5, il Governo puo' adottare
disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la
procedura di cui al medesimo comma 5».
4. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre
2005, n. 262, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi».
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
possono essere adottate, relativamente ai decreti
legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77,
17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro
trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime
transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola
dell'infanzia, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge
28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.
Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno
scolastico 2008-2009.
7. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, le parole: «e fino alla messa a
regime della scuola secondaria di primo grado,» sono
sostituite dalle seguenti: «e fino all'anno scolastico
2008-2009,».
8. (Abrogato).
9. All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre
2004, n. 252, le parole: «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
10. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre
2005, n. 246, le parole: «diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 dicembre 2007».
11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003,
n. 229, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «quattro anni».
12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi
di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o piu' decreti
legislativi correttivi e integrativi dei decreti
legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui
agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di
cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi e
criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le
stesse procedure.
13. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre
2005, n. 246, le parole: «entro un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «entro tre anni».
14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1
dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229,
per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge
29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei
principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
medesimo articolo 20-bis.
15. All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003,
n. 172, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro due anni».
16. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Si riporta il testo del comma 1-quater dell'art. 13
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per
la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 4 del gia'
citato decreto-legge n. 97 del 2008, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a
decorrere dall'anno accademico 2010-2011.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la definizione
dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati
scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi
di laurea universitari ad accesso programmato di cui
all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge
11 gennaio 2007, n. 1), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Valorizzazione della qualita' dei risultati
scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1999, n. 264). - 1. Il punteggio massimo degli esami di
ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1
della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' di 100 punti.
2. Nell'ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati
sulla base del risultato del test di ingresso e 10 punti
sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito
risultati scolastici di particolare valore, appositamente
certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio
continuativo e nell'esame di Stato.
3. I 10 punti assegnati ai risultati conseguiti nel
percorso scolastico sono determinati sulla base dei
seguenti elementi:
a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi,
dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli
ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria
superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo
anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso
di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di
Stato al termine del quarto anno - per merito o per
frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende
in considerazione l'ultimo biennio;
b) la valutazione finale conseguita nell'esame di
Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal
20 per cento degli studenti con la votazione piu' alta
attribuita dalle singole commissioni, e comunque non
inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente
lettera puo' essere assegnato anche per scaglioni, in
relazione alla valutazione finale conseguita dallo
studente;
c) (abrogata);
d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi,
conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi
tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a
corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano
comunque significative per il corso di laurea prescelto.
4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di
cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2
agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i
corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della
medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi
bandi. Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche
ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei
punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in
tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il
Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza,
provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta
dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di
Stato.
5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine
dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna
commissione di esame finale di Stato che abbia operato
nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per
fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli
studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che
rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera
b)».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del suddetto decreto
legislativo n. 21 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Certificazioni). - 1. Le certificazioni
relative alle valutazioni di qualita' ottenute dagli
studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni
del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di
Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente
scolastico dell'istituzione frequentata dallo studente.
2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di
Stato a livelli valutativi di qualita' cosi' come previsto
dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la
certificazione e' relativa soltanto a detto esame e viene
rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di
esame.
3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
rilasciate a richiesta dell'interessato.».
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
agosto 1999, n. 201.



 
Art. 38.
Autorizzazione paesaggistica
1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 159 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«1. Fino al 30 giugno 2009 il procedimento rivolto al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato
secondo il regime transitorio di cui al presente articolo.
La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai
procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
che alla data del 30 giugno 2009 non si siano ancora
conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o
approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a
verificare la sussistenza, nei soggetti delegati
all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6,
apportando le eventuali necessarie modificazioni
all'assetto della funzione delegata. Il mancato
adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto
al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe
in essere alla data del 30 giugno 2009».



 
Art. 39.
Compenso per la riproduzione privata
di fonogrammi e videogrammi
1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 71-septies
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato, nel
rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo
conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro il
31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all'articolo
190 e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei
supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del
compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle
misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche'
della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla
copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento
triennale».



 
Art. 40.
Enti culturali
1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8 (Esposizione nazionale quadriennale d'arte di
Roma). - 1. Entro il 31 dicembre 1999, l'ente Esposizione
nazionale quadriennale d'arte di Roma e' trasformato in
Fondazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
3.
2. Si applicano le procedure previste dai commi 4 e 5
dell'articolo 7, fatta eccezione per il concerto del
Ministro delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273 (Trasformazione
in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»,
a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«1. L'ente autonomo «La Triennale di Milano», gia' ente
pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno
1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n.
1780, e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, e' trasformato
in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridica di
diritto privato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.”
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 21 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni
per la trasformazione degli enti che operano nel settore
musicale in fondazioni di diritto privato), e successive
modificazioni:
«2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile
una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I
commissari straordinari esercitano tutti i poteri del
consiglio di amministrazione».



 
Art. 41.

Proroghe di termini in materia finanziaria. (( Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo
2007-2013 ))


1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale gia' autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al 2008.
(( 6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015»;
b) dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «per l'importo complessivamente corrispondente all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis».
6-ter. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al secondo periodo, le parole: «l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN».
6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualita' successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.
6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai sensi del comma 6-quater, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. ))


7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennita' e i compensi di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio 2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;

b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, gia' dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuita', sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle facolta' assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) e' concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari (( di cui al comma 251 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266. )) Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.
(( 16-bis. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2009».
16-ter. Per le finalita' dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1o luglio 2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonche' di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, alla societa' Fintecna o societa' da essa interamente controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati estinti.
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso configurano attivita' escluse dal trasferimento.
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento e' fissato sulla base delle modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16-sexies. La societa' trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalita' stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e puo' continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa e' costituita alla data del trasferimento.
16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, con le modalita' stabilite ai sensi del comma 16-sexies, e' determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo e' ripartito nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la societa' Fintecna o societa' da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla societa' liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione.
16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16-ter a 16-octies sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
16-decies. A decorrere dal 1o febbraio 2009, nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'ultimo periodo e' soppresso.
16-undecies. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attivita' produttive, nonche' alle imprese colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.
16-duodecies. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «aumento del canone» sono inserite le seguenti: «, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27,»;
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo».
16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) nonche' per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilita' dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, e' autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1o agosto 2008, con utilizzazioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
16-quaterdecies. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale e responsabile nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale, possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonche' fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I predetti incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' altresi' autorizzata ad avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero gia' in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attivita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e, in particolare, nell'articolo 1, comma 3, nonche' di tutte le attivita' comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e' istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.
16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 523, 526, 527 e 643
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) e
successive modificazioni:
«523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli art. 62, 63
e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui
al presente comma si applica anche alle assunzioni del
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e a quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 25 della medesima legge n. 226 del 2004.».
«526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per l'anno 2008, nel limite di un
contingente di personale non dirigenziale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente,
alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale,
in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in
rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli artt.
6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che,
alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli
appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed
abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il
possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla
qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.»
«527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma
523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale
a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni
di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse
secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
«643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca
pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite
dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno.».
- Si riporta il testo del comma 89 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al
contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei
carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di
polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato
sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla
normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80
milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere
destinate anche al reclutamento del personale proveniente
dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno
stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a
140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla
ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo
2008, secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 74 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.».
- Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2005):
«132. Per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a tutte
le amministrazioni pubbliche di cui agli art. 1, comma 2, e
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di
personale delle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 6 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4
milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per
l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015,
si provvede per l'importo complessivamente corrispondente
all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di
compensare gli effetti in termini di indebitamento netto,
pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di
euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.».
- Si riporta il testo del comma 1-sexies dell'art. 79
del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli
obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle
esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del
cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da
adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le
modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera
sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, le informazioni utili a consentire la
verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per
reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui
all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni, individuando
l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in
quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto
dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono
definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad
autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di
competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per
reddito in difformita' dalle predette informazioni,
prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende
sanitarie locali delle informazioni rese da gli assistiti
in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e,
in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero
delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello
stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del
SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, hanno sotto scritto l'Accordo per il
perseguimento dell'equilibrio economico nel settore
sanitario, una quota delle risorse di cui all'art. 20,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, come da ultimo rideterminate dall'articolo
83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dall'art. 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, puo' essere
destinata alla realizzazione di interventi diretti a
garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello
locale, per consentirne la produzione sistematica e
l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello
svolgimento delle attivita' di programmazione e di
controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani
di rientro. I predetti interventi devono garantire la
coerenza e l'integrazione con le metodologie definite
nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo
sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, e con i modelli dei dati del
Nuovo sistema.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5 - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di
rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio, ai sensi dell'art. 9 dellalegge 25 novembre 1971,
n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2deldecreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2003):
«Art.36 (Indennita' e compensi rivalutabili in relazione
alla variazione del costo della vita). - 1. Le disposizioni
dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate
dall'art. 1, commi 66 e 67,della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e da ultimo dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, per le amministrazioni di cui agli art. 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di
procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi,
delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa
soggetti ad incremento in relazione alla variazione del
costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel
triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli
emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati,
anche ad estranei, per l'espletamento di particolari
incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i
quali e' comunque previsto il periodico aggiornamento dei
relativi importi nonche', fino alla stipula del contratto
annuale di formazione e lavoro previsto dall'art. 37 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di
studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai
sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui
ammontare a carico del fondo sanitario nazionale rimane
consolidato nell'importo previsto dall'art. 32, comma 12,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle amministrazioni di cui ai decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, ed alle legge 10 ottobre 1990, n. 287, legge 31
luglio 1997, n. 249, legge 14 novembre 1995, n. 481, legge
11 febbraio 1994, n. 109, legge 12 giugno 1990, n.
146, legge 31 dicembre 1996, n. 675, legge 4 giugno 1985,
n. 281, e legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 73 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2004):
«73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, nonche' le norme ivi richiamate si interpretano nel
senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle
indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli
emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle
misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28
dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.».

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche
all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari
e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di
prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario
nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le
quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di
rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
non si applicano gli effetti previsti dall'art. 1, comma
796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a
quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31
dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a
conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per
il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'art.
4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
«e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato»;
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la
definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi
ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I, il commissario
liquidatore e' autorizzato ad effettuare transazioni nel
limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla
sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della
rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da
parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa
di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma e'
trasferita su un conto vincolato della Gestione
commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei
pagamenti entro il 30 giugno 2009. Le somme non utilizzate
per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al
periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato
con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla
presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008,
si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12
dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127».
- Si riporta il testo del comma 112 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste
italiane S.p.a., gia' dipendente dall'Amministrazione
autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il
personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Spa, gia' dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche
amministrazioni e' stato gia' prorogato per l'anno 2007 ai
sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma
6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, puo' essere inquadrato, nei ruoli delle
amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di
comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ai sensi degli art. 30, 33 e
34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di
organico. I relativi provvedimenti di comando sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli art. 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.
59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 della gia'
citata legge n. 244 del 2007:
«5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a
favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4
dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n.
137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009,
rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30
milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 23
febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia):
«Art. 16 (Istituzioni e attivita' della minoranza
slovena) - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al
sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali,
artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative,
informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni
ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la
regione consulta le istituzioni anche di natura associativa
della minoranza slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' data priorita' al funzionamento della
stampa in lingua slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma lo Stato assegna ogni anno propri
contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel
bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno
2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la
somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi,
l'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' determinato
annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
citato decreto-legge n. 93 del 2008:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.»
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 9 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112:
«1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi.
Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le
modalita' previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono
adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I
proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma
derivata e derivante dalla liquidazione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di
liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956
e' destinato prioritariamente ad altre attivita'
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al Ministero
dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici
attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonche'
del contenzioso puo' essere da questo affidata ad una
societa', direttamente o indirettamente controllata dallo
Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita' generale
dello Stato. La societa' puo' avvalersi anche
dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in
giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello
Stato. E', altresi', facolta' della societa' di procedere
alla revoca dei mandati gia' conferiti. La societa'
esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla
base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
diritto privato, ivi incluse transazioni relative a
rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione,
cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello
Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di
fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo
9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una
apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,
il compenso spettante alla societa', i profili contabili
del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
controllo.».
- Si riporta il testo degli art. 30, 33 e 34-bis del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e'
disposto previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.».
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e
l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli art. 3
e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si
conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
«Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli art. 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 66 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere
non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 30 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«2. Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente lo
0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena
rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono
essere alienate entro un anno dalla contestazione;
trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali
maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti
vengono acquisiti dalla banca.»
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'arti. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
- Si riporta il testo dei commi 247, 249 e 251 dell'art.
1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«247. Al fine di assicurare con carattere di continuita'
la prosecuzione delle attivita' svolte dal personale di cui
ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate
possono avviare, in deroga all'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali
per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente
complessivo non superiore a 7.000 unita' di personale a
tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono
considerati prioritariamente i servizi effettivamente
svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare
riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che
bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti
dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per
i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente
fra le varie amministrazioni si provvede con le modalita'
di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata
dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di
personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle
finanze.».
«249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato
sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto
di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e secondo le modalita' previste dal comma 250. Per
i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al
comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi
indicato, fino al completamento della progressiva
sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure
concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.».
«251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 249, nonche' la temporanea prosecuzione dei
rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento
delle attivita' istituzionali nelle more della conclusione
delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a
250, a decorrere dall'anno 2007 e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un
importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla
base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle
amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento
previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse
finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a
253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.».
- Si riporta il testo del comma 521 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519
trovano applicazione anche nei confronti del personale di
cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato
comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del
fondo previsto dall'art. 1, comma 251, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante
personale quanto disposto dall'art. 1, comma 249, della
stessa legge n. 266 del 2005.».

- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 19 del
decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione
della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«14. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui all'art. 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre
il 30 giugno 2009, la riserva di attivita' di cui all'art.
18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilita' per
i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la
consulenza in materia di investimenti, di continuare a
svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera
f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza
detenere somme di denaro o strumenti finanziari di
pertinenza dei clienti.».
- Si riporta il testo del comma 484 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis,
lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle
societa' dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007
gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per
un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale
compravendita si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun
bene immobile e unita' immobiliare, da effettuare, in ogni
caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base
delle valutazioni correnti di mercato, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di
trasferimento e la ricostruzione della documentazione
catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del
territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di
valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle
gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita
convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La
convenzione provvede anche a disciplinare modalita', flussi
informativi e tempi necessari per l'espletamento dei
servizi affidati alla medesima Agenzia.».
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 9 del
gia' citato decreto-legge n. 63 del 2002:
«1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, individua le liquidazioni gravemente
deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali
e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti
distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle
passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Nelle more della individuazione della
societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri
previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
lettera c) del comma 1-bis.».
- Si riporta il testo dei commi 491 e 493 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«491. Effettuato il trasferimento, la societa'
trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli
attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e
debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei
creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso
rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni
dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il
proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni
ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi
compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua
ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'art. 5
del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni. Le disponibilita' finanziarie
rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi
da 488 a 497 devono affluire su un apposito conto corrente
infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per
conto dello Stato, intestato alla societa' trasferitaria.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come
individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle
risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente
infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le
esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti.».
«493. Al termine della liquidazione dei patrimoni
trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla
differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato
alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato
di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore
importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze e la residua quota del 30 per cento e' di
competenza della societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono
essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su
richiesta dell'emittente. Puo' essere inoltre prevista, a
favore dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto,
a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione
non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilita'
della banca ne' del gruppo bancario di appartenenza.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della
legge 26 novembre 1993, n. 489 (Proroga del termine di cui
all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218,
recante disposizioni per la ristrutturazione e la
integrazione del patrimonio degli istituti di credito di
diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti
medesimi):
«3. 1. Le societa' per azioni derivanti dalla
trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per
il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti,
nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di
provvedimenti amministrativi e di contratti. Le societa'
per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite
convenzioni, per concessioni decennali, con le
amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo
altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e
separate contabilita' relativi a tali concessioni. Alla
scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti
agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che
presentino adeguati requisiti di affidabilita'
imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresi' i
compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei
provvedimenti agevolativi.».

- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 27 luglio
1978 , n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 32. Aggiornamento del canone.
Le parti possono convenire che il canone di locazione
sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per
eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone, per i contratti
stipulati per durata non superiore a quella di cui all'art.
27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle,
accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso
al momento dell'entrata in vigore del limite di
aggiornamento di cui al secondo comma del presente
articolo.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi
che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del
trattamento economico e normativo del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime
contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme
che
comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa,
restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un
rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla
lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.».
- Si riporta il testo dei commi 5-bis e 6 dell'art. 19
del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.».
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione
dell'EXPO Milano 2015):
«3. Gli interventi di cui al comma 2 consistono in opere
di preparazione e costruzione del sito; opere
infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere
riguardanti la ricettivita'; opere di natura tecnologica
(di seguito denominate «opere essenziali») e le attivita'
di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto
previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE
(allegato 1 al presente decreto).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti
del Bureau International des Expositions (BIE) e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per
l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per
l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del gia'
citato decreto-legge n. 282 del 2004:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».



 
(( Art. 41-bis
Editoria
1. All'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non e' richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».
2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche»;
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a societa' fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e' tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».
3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilita'.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».
4. All'attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, le parole: «, con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici,» sono soppresse.
6. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo le parole: «giornali quotidiani» sono inserite le seguenti: «, di giornali periodici».
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unita' da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio
1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro
per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono rideterminati i contributi e le provvidenze per
l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
3-bis. All'art. 3, comma 2-ter, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le
parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle
seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11».
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare
indicato dall'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, non e' richiesto per le imprese e per le
testate di quotidiani o periodici che risultano essere
giornali od organi di partiti o movimenti politici, che
alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il
diritto ai contributi di cui all'art. 3, comma 10, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni."

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 agosto
1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria) e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio
dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato
alle persone fisiche, nonche' alle societa' costituite
nella forma della societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per
azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui
oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata
attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o
comunque attinente all'informazione e alla comunicazione,
nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente
a queste ultime.
Agli effetti della presente legge le societa' in
accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite
soltanto da persone fisiche.
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita'
limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote
devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice o a societa' a
prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il
trasferimento per semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono
essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilita' limitata, purche' la
partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata
a persone fisiche o a societa' direttamente o
indirettamente controllate da persone fisiche. Ai fini
della presente disposizione, il controllo e' definito ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche' dell'ottavo
comma del presente articolo. Il venire meno di dette
condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa
dal registro degli operatori di comunicazione di cui
all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31
luglio 1997, n. 249.
Le azioni o quote di societa' editrici intestate a
soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti
da data anteriore all'entrata in vigore della presente
legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle
aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi
dell'art. 2368 del codice civile, possono rimanere
intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio
dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o
indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire
di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni
quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o
indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale
rappresentante della societa' che esercita la impresa
editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari
l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali,
ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver
provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale
interdizione tutti i soci;
c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla
lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi
di cui al precedente quarto comma.
Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto
comma sia intestata societa' fiduciarie, il requisito, ivi
previsto del controllo diretto o indiretto da parte di
persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in
quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o
quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e'
tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i
nominativi dei fiducianti all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'art. 1,
comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a
comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10,
per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni
nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro
ore successive;
b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o
di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla
stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita in forma
societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle
azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche'
degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni
dalla data dell'assemblea stessa;
d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di
societa' per azioni o in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa'
alle quali sono intestate le azioni o le quote della
societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle
societa' che comunque la controllano direttamente o
indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita'
delle quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una
societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso
intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per
interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro
trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina
l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la
sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art.
2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova
contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma
dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti
di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
b) il coordinamento della gestione dell'impresa
editrice con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la
concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
c) una distribuzione degli utili o delle perdite
diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che
sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
ovvero
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del
Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni
sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro possono intestare
fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i
rispettivi statuti le azioni o le quote di societa'
editrici di giornali quotidiani o periodici.
In tal caso, i partiti politici o le associazioni
sindacali indicati nel comma precedente devono depositare
al registro nazionale della stampa di cui all'art. 11
documentazione autenticata delle delibere concernenti
l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti
l'intestazione stessa viene effettuata.
Quando una societa' a prevalente partecipazione statale
o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso
di azioni o quote di societa' editrici di giornali
quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al
servizio dell'editoria.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma
dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno
1974, n. 216, gli amministratori che violano le
disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si
applicano agli amministratori delle societa' alle quali
sono intestate le azioni o le quote della societa' alle
quali sono intestate le azioni o le quote della societa'
che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che
non trasmettano alle imprese editrici di giornali
quotidiani l'elenco dei propri soci.
[Le societa' per azioni di cui ai commi primo, secondo e
terzo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui
al D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216].
Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione
statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono
costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in
aziende editoriali di giornali o di periodici che non
abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita'
dell'ente o della societa'.
A tutti gli effetti della presente legge e' considerata
impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate
giornalistiche in forza di contratti di affitto o di
affidamento in gestione.
I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad
esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea o, in caso di societa', se aventi sede in uno dei
predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito
sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a
condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un
trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le
disposizioni derivanti da accordi internazionali.»
- Si riporta il testo dell'art. 44 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di
erogazione dei contributi all'editoria). - 1. Con
regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito anche il Ministro per la
semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio
dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
limite massimo di spesa, misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche' di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per
accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello
stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva
distribuzione e messa in vendita della testata, nonche'
l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di
erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a
procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo
a quello di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo
previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14
agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto
percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
250.
1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le
erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi
diretti e, per le residue disponibilita', alle altre
tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle
stesse disponibilita'.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario».

- Si riporta il testo dell'art. 37 della gia' citata
legge n. 416 del 1981, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 37(Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori
di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare,
entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
all'art. 35 ovvero, nel periodo di godimento del
trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare
delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per
i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi
settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita'
contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i
periodi di sospensione per i quali e' ammesso il
trattamento di cui al citato art. 35 sono riconosciuti
utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente
lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque
risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani,
di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili
e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in
presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della
pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei
casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di
anzianita' contributiva, con integrazione a carico
dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal
secondo comma dell'art. 4 del regolamento adottato
dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24
luglio 1995, di cui e' data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato.
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di
cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i
sessanta anni di eta', l'anzianita' contributiva e'
maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra
i sessantacinque anni di eta' e l'eta' anagrafica
raggiunta, ferma restando la non superabilita' del tetto
massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a
fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia'
titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o
esclusive della medesima. I contributi assicurativi
riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti
dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una
somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione
medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i
mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione
percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al
mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione
guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilita'
separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione
di cui al presente articolo con la retribuzione si
applicano le norme relative alla pensione di anzianita'.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente
articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione.».
- Si riporta il testo dei commi 18-ter e 18-quater
dell'art. 19 del gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato»;
b) all'art. 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.»
«18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da
aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi
aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del
presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del presente decreto.».



 
Art. 42.
Differimento di termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».
3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.
4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, e' prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 1o gennaio 2010.
(( 7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 novembre 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) all'articolo 2, comma 2, la parola: «settimo» e' sostituita dalla seguente: «nono»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive» sono soppresse;

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,» e le parole: «anche in forma unificata,» sono soppresse;

e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: «marzo» e' sostituita dalla seguente: «luglio»;

f) all'articolo 5, comma 1, la parola: «settimo» e' sostituita dalla seguente: «nono» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «nove»;

g) all'articolo 5, comma 4, la parola: «settimo» e' sostituita dalla seguente: «nono»;

h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: «settimo» e' sostituita dalla seguente: «nono»;

i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: «settimo» e' sostituita dalla seguente: «nono»;

l) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e le parole: «La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.» sono soppresse.

7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 16 e 17 la parola: «25», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «30»;

b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «corrisposta nel» e le parole: «o la rata di pensione corrisposta nel» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza del» e le parole: «allo stesso mese» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse retribuzioni»;

c) all'articolo 19, comma 2, le parole: «nel mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «sulla retribuzione di competenza del mese di luglio».

7-sexies. Per l'anno 2009, i dipendenti dei CAF ovvero i professionisti abilitati nonche' i sostituti d'imposta, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 15 luglio 2009 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.

7-septies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo e' soppresso.
7-octies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come modificato dal comma 21-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

b) al comma 7, alinea, la parola: «annualmente» e' soppressa e le parole da: «fino a una percentuale» fino a: «da destinare» sono sostituite dalle seguenti: «le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione»;
c) il comma 7-quater e' sostituito dal seguente:

«7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici».

7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attivita' intestati «Fondo unico giustizia» ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 120 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui
all'art. 64, comma 3, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e' prorogato al 31 dicembre 2009.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44-bis del
gia' citato decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come
modificato dalla presente legge:

«1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale
presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al
comma 9 dell'art. 44 comunicano mensilmente in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo
delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il
calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura
della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per
l'implementazione delle posizioni assicurative individuali
e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una
dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno
del mese successivo a quello di riferimento».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39-bis del
gia' citato decreto-legge n. 269 del 2003:
«1. Per gli apparecchi previsti all'art. 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede,
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico, alla
liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e
per l'anno solare sulla base dei dati correttamente
trasmessi dai concessionari in applicazione dell'art. 39,
comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della
tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo
erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai
concessionari stessi.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39-ter del
citato decreto-legge n. 269 del 2003:
«1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi del comma 1 dell'art. 39-bis, risultano
dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonche' di
interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento,
sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a
titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31
dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e'
dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione
del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita'
della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3
settembre 1999, n. 321.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 (Imposta sugli spettacoli):
«Art. 14-ter (Controllo dei versamenti di imposte
relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito) - 1.
Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di scadenza del
termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei
versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e
congegni previsti all'art. 110, comma 7, del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonche' per gli apparecchi meccanici od
elettromeccanici.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.
14-quater del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972:
«Art. 14-quater (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a
seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a
seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi
dell'art. 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo
d'imposta sugli intrattenimenti, nonche' di interessi e di
sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo
nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di scadenza del termine per il
pagamento delle imposte. Per la determinazione del
contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della
sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il
regolamento di cui al D.M. 3 settembre 1999, n. 321 del
Ministro delle finanze.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al
comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
scadenza del termine per il pagamento dell'imposta».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006,
(Definizione della modalita' di destinazione della quota
pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per
finalita' di volontariato, ricerca scientifica e
dell'universita', ricerca sanitaria e attivita' sociali
svolte dal comune di residenza):
«Art. 1 (Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1,
comma 337 lettera a), della legge n. 266 del 2005). - 1.
I soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare
al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta
individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito
elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si
effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il
prodotto informatico reso disponibile nel sito web della
predetta Agenzia all'indirizzo (www.agenziaentrate.gov.it).
2. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in
considerazione solo le domande pervenute alla Agenzia delle
entrate non oltre il 20 febbraio 2006 dai soggetti
interessati, anche tramite intermediari abilitati alla
trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di
legge. Le domande recano, in particolare, una
autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che
qualificano il soggetto richiedente fra quelli contemplati
dalla disposizione di legge di cui al comma 1. Il modulo
della domanda e' conforme al facsimile allegato 1 al
presente decreto.
3. L'elenco dei soggetti iscritti e' pubblicato
dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul
sito di cui al comma 1, con indicazione della
denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun
iscritto. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco
possono essere fatti valere, non oltre il 1° marzo 2006,
dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero
da un suo delegato, presso la Direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si
trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. L'elenco
dei soggetti iscritti e' ripubblicato dalla Agenzia delle
entrate sul sito di cui al comma 1, in forma definitiva,
entro il 10 marzo 2006.
4. Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei
soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3
spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si
trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei
requisiti di cui al comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva
e' in ogni caso allegata la copia della ricevuta telematica
dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di
iscrizione nell'elenco. Il modulo della dichiarazione
sostitutiva e' conforme al fac-simile allegato 2 al
presente decreto. La presentazione della dichiarazione
sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al
riparto della quota di cui al comma 1.
5. Agli intermediari abilitati di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, solo per quanto
concerne gli obblighi di conservazione di cui al suo art.
3, comma 9-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007,
(Proroga dello stato di emergenza in relazione alle
eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il
territorio della regione Basilicata nel periodo dal 25 al
30 gennaio 2005):
«Art.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di
quanto esposto in premessa, e' prorogato, fino al 1° marzo
2008, lo stato di emergenza nel territorio della regione
Basilicata in relazione alle eccezionali precipitazioni
nevose verificatesi nel periodo dal 25 al 30 gennaio
2005.».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
aprile 2008, reca «Determinazione delle modalita' di
inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille,
per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni
sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai
fini sportivi rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio
2007, delle fondazioni nazionali di carattere culturale.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008:

«Art. 10 (Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP). - 1. La
misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa'
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto,
per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'art.
73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno gia' provveduto per intero al
pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in
misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1,
da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabiliti le modalita' ed il termine del versamento
dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1,
da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli
andamenti della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana, in vigore dal 8 novembre 2001,
modificato dalla Legge del 18 ottobre 2001, n. 3, art. 5:
«Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 43 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«43. In attesa della completa attuazione dell'art. 119
della Costituzione, con particolare riferimento alla
individuazione delle regole fondamentali per assicurare il
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario di livello substatuale, l'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) assume la natura di
tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio
2009, e' istituita con legge regionale. Al fine di
assicurare il rispetto delle regole derivanti
dall'applicazione del patto di stabilita' e crescita
adottato dall'Unione europea e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati
a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di
bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque
ferma l'indeducibilita' dell'IRAP dalle imposte statali. Le
regioni non possono modificare le basi imponibili; nei
limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare
l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonche'
introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente comma in conformita'
all'art. 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.»
- Si riporta il testo del comma 110 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«110. I soggetti di cui all'art. 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi
previdenziali, possono definire in maniera automatica la
propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La
definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta
per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al
netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale e
interessi, diminuita al 30 per cento, in un'unica soluzione
entro il 30 novembre 2008. Il mancato rispetto dei termini
previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal
beneficio di cui al presente comma.»
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato
decreto-legge n. 282 del 2004:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni
di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, e della
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. E'
esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti
e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'art. 4 e dai soggetti di
cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa'
o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente,
la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di
soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da
uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del
servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti
al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa'
da questi controllate come definite dall'art. 43-ter,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2
e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il
servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce
corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. La misura del compenso puo' essere adeguata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008
ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo
adeguamento.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica
si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma 11 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione
unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla
fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,
soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni
dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri
soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di
specifiche disposizioni normative, presentano annualmente
una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi
dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
(I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'art. 1,
comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600
del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i
dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta
certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per
l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio
di ciascun anno.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di
societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il
rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di
cui all'art. 3, la dichiarazione relativa al periodo
compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione
entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale in
via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura
della liquidazione stessa o al deposito del bilancio
finale, se prescritto, in via telematica.
2. (Abrogato).
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo
d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono
presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la
dichiarazione relativa alla residua frazione del detto
periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal
curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica,
avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente
o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3,
entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello,
rispettivamente, della nomina del curatore e del
commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e
della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito
d'impresa, di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico
delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3
del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni
iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale,
deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o
liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito delle
societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta,
di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o
in accomandita semplice, il curatore o il commissario
liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle
dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo,
deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata
all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti
all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini
dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta
nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al
periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno
degli immobili di cui all'art. 183, comma 4, secondo
periodo, del testo unico il curatore o il commissario
liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve
presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita
dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi,
previo versamento nei modi ordinari del relativo importo,
determinato a norma dell'art. 25 del testo unico.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo
di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5-bis
del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. In caso di trasformazione di una societa' non
soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
in societa' soggetta a tale imposta, o viceversa,
deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere
presentata, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, la
dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa
tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono
mese successivo a tale data, in via telematica.
2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere
presentata dalla societa' risultante dalla fusione o
incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
la fusione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a
tale data, in via telematica.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Salvo quanto previsto relativamente alla
dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo
le disposizioni di cui all'art. 3, tra il 1° febbraio e il
30 settembre, in via telematica, la dichiarazione relativa
all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare
precedente, redatta in conformita' al modello approvato
entro il 15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con
provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. La dichiarazione annuale e' presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni
imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle
rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis 2 del
medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
di specifiche disposizioni normative.».
- Si riporta il testo del comma 136 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei
contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n.
400 , tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il
trattamento e la conservazione delle informazioni e del
progressivo sviluppo degli studi di settore.»
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il
risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 15 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi
elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le
dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art.
14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione nonche' le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14,
le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)
del comma 1, sono effettuate entro il 10 novembre di
ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal
responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi
di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
dati indicati nella dichiarazione presentata dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto
conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della
relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle
dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione
possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i
propri soci od associati.
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1,
lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione
di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le
motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilita'
da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili
le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF
provvedono autonomamente e con i mezzi piu' idonei
all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via
telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le
comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano
richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui
al comma 3, dell'art. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto
d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e'
riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla
trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto
del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni
deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo
dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed
ha valore fino alla data di revoca;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla
ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di
disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.».
«Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai
propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di
voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, entro il 31 maggio di
ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il
relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le
dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di
liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti
puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti
tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'art. 16.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del
gia' citato decreto del Ministro delle finanze n. 164 del
1999, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di
liquidazione sono trattenute sulla retribuzione di
competenza del mese di luglio e sono versate nel termine
previsto per il versamento delle ritenute di acconto del
dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se
nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto
d'imposta riscontra che la retribuzione di competenza del
mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento
dell'importo complessivamente risultante a debito,
trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte
nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso
periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per
il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate
mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese
di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare
complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.
Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute
risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme
risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi
residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi
successivi dello stesso periodo d'imposta.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 34 (Attivita'.). - 1. I centri costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l
dell'art. 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese.
Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute
alla nomina del collegio sindacale, nonche' quelle alle
quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli
studi di settore diverse dalle societa' cooperative e loro
consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento
alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577.
2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) e f) del comma l dell'art. 32 prestano l'assistenza
fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di
redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli
49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti
che la richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni
tributarie, nonche' curano gli ulteriori adempimenti
tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformita' dei dati esposti nelle
dichiarazioni alla relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato
finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a
credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
f) inviano all'amministrazione finanziaria le
dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della
destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi
indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo
testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.»
- Si riporta il testo dell'art. 37 del gia' citato
decreto legislativo n. 241 del 1997:
«Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i
redditi di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare
assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza
fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta
della destinazione del quattro e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
con le modalita' di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
scelte.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale
consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui
alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai
centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito
risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
della presentazione della dichiarazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 13 del gia' citato
decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999:
«Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi
indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere
all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando
l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della
destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio
sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-
dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell'anno di presentazione della
dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con
contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al
sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il
predetto contratto dura almeno dal mese di settembre
dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di
giugno dell'anno successivo.
3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione con le modalita' di cui alla lettera b), del
comma 1, del presente articolo a condizione che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione
della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che
dovra' effettuare il conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di
cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
redditi indicati nei commi 1 e 3.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi
annualmente individuati con il decreto direttoriale di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle
entrate.»
Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 32 del
gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle
societa', ai sensi del comma 3 dell'art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e
dei comuni e' fissata in un importo non inferiore a 10
milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al
precedente periodo sono escluse le societa' a prevalente
partecipazione pubblica. E' nullo l'affidamento di servizi
di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di
altre entrate degli enti locali a soggetti che non
possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti
iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta
misura minima il proprio capitale sociale.»
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, cosi'
come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», e'
gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al predetto art. 61, comma
23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi
interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo art. 61, comma 23;
b) di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'art. 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art.
107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art.
1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle
risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le
quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione
delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e
delle finanze verifica il corretto adempimento degli
obblighi di cui al comma 3 da parte della societa' Poste
italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori
finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di
finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle
leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul
valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia» tutti
i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art.
61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dell'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, i relativi utili di gestione, nonche' i
controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati
di cui al predetto art. 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'art. 2, comma 614, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art. 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'art. 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto art. 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate «Fondo
unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7
puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici».

8. Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'art. 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'art. 2, comma 613, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione
allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del
comma 3-bis dell'art. 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 22 (Termini di riversamento delle somme riscosse).
- 1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme
riscosse entro il decimo giorno successivo alla
riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie
postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal
giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo
Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento
decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade
di ciascun mese.
1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno
cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la
restituzione all'avente diritto notificandogli una
comunicazione delle modalita' di restituzione
dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
che l'avente diritto abbia accettato la restituzione,
ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro,
decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della
riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore
ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente
identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e'
effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di
ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono
effettuati al netto dell'importo delle spese di
notificazione, determinate ai sensi dell'art. 17, comma
7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro
l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle
somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore
ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le
somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante
la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli
uffici finanziari):
«Art. 8 (Termini e modalita' per il versamento delle
somme riscosse). - 1. Entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte
delle banche al concessionario, il concessionario versa,
distintamente per capitolo e articolo, competenza e
residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate
al netto del 75 per cento della commissione di sua
spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati
secondo le disposizioni contenute nel presente decreto,
nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua,
delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43 , usufruibili sui versamenti diretti.
2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal
concessionario va versato distintamente per voce di entrata
alla competente sezione della tesoreria provinciale dello
Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla
riscossione al netto della commissione di sua spettanza,
nonche' delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso
termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le
quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da
parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende
di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e
articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini
stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al
capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse
concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli
enti destinatari secondo modalita' stabilite dal
Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la
riscossione.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle
concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro
abbonamenti radio e televisione di Torino.
5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente
allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito,
nel periodo in cui restano nella disponibilita' del
concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate
le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 11.»
«Art. 9 (Versamento agli enti diversi dallo Stato). - 1.
Il concessionario della riscossione e tenuto ad eseguire i
versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi
dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno
ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno
al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di
ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo
giorno del mese precedente.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del gia'
citato decreto-legge n. 143 del 2008:

«Art. 3. (Norma di copertura finanziaria). - 1. Agli
oneri derivanti dall'art. 1, comma 1, lettera d), valutati
complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in
euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo
anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai
fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i
decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla
legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 7
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.»
«Art. 4 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»



 
(( Art. 42-bis

Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di
affissioni e pubblicita'
1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicita' commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia.
2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinera' le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non da' luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 marzo 2009. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica):
«2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art.
3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione a lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della
propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni
murali e di volantinaggio sono a carico, in solido,
dell'esecutore materiale e del committente responsabile.



 
(( Art. 42-ter

Interpretazione autentica dell'articolo 16-bis della legge 4 febbraio
2005, n. 11
1. L'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si interpreta nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis della legge 4
febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari):
«Art. 16-bis (Diritto di rivalsa dello Stato nei
confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di
violazioni del diritto comunitario). - 1. Al fine di
prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di
cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo
della Comunita' europea o per porre termine alle stesse, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti
equiparati adottano ogni misura necessaria a porre
tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili,
degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla
normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare
pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze
rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ai
sensi dell'art. 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1, che si rendano responsabili della violazione
degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che
non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita' europee, i poteri sostitutivi
necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti
dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'art.
11, comma 8, della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione
europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico
dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi
finalita' strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti
responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al
comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di
condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunita'
europee ai sensi dell'art. 228, paragrafo 2, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
5. Lo Stato ha altresi' diritto di rivalersi sulle
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti
equiparati, i quali si siano resi responsabili di
violazioni delle disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei
relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari
sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna
rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei
confronti dello Stato in conseguenza delle suddette
violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai
commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato
sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita'
speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20
ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi
pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a),
assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un
soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante
nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di
rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri
finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, e' stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli
obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti
degli obbligati e reca la determinazione dell'entita' del
credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e
i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora
l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa
intesa sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati.
Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro
mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti
dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva
di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad
oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello
Stato e l'indicazione delle modalita' e dei termini del
pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e'
recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati
piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze in ragione del progressivo maturare del credito
dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel
presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa,
all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma
8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o
non ancora liquidi, possono essere adottati piu'
provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in
ragione del progressivo maturare del credito dello Stato,
seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono
effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e
delle finanze.
11. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del
Trattato che istituisce la Comunita' europea possono
avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai
sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al presente comma.».
- Si riportano il testo degli articoli 37 e 39 della
legge 4 agosto1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952):
«Art. 37 (Cancellazione). - 1. In ogni momento della
procedura la Corte puo' decidere di cancellare un ricorso
dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:
a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure
b) che la controversia e' stata risolta; oppure
c) che non e' piu' giustificato, per ogni altro motivo
di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del
ricorso.
Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora
cio' sia richiesto dal rispetto dei Diritti dell'Uomo
garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2. La Corte puo' decidere di riscrivere il ricorso a
ruolo quando ritenga che cio' e' giustificato dalle
circostanze.».
«Art. 39 (Ottenimento di una composizione amichevole). -
Se consegue una regolamentazione amichevole, la Corte
cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si
limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione
adottata.».



 
Art. 43.
Importo massimo di emissione di titoli pubblici
1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensita' nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.
2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilita' gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della gia'
citata legge n. 245 del 2007:
«3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 40.000
milioni di euro.»
- Si riportano i testi degli articoli 7, 9 e 9-ter della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste).
- Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e'
istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per
le spese impreviste», per provvedere alle eventuali
deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non
riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno
luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle
spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello
Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo
comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.».
«Art.9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito il
«Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni»,
il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica.».



 
(( Art. 43-bis

Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici
1. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP sono posti in liquidazione.
2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprieta' della SCIP sono trasferiti in proprieta' ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.
3. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile. Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono immessi nel possesso degli immobili ad essi trasferiti.
4. Il valore degli immobili di cui al comma 2 e' determinato dall'Agenzia del territorio, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla base delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCIP.
5. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione e' effettuato senza versamento di corrispettivo.
6. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione e' effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi del comma 4. Tale corrispettivo e' versato alla SCIP, al netto dell'eventuale maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passivita' della societa' stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi disponibili.
7. Al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6 la SCIP, in nome e per conto dei soggetti originariamente proprietari, versa tutte le somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa societa' presso la Tesoreria centrale dello Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2001 in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere destinate ad estinguere le passivita' di cui al comma 6. L'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la consistenza del capitolo di spesa e' assegnata ai soggetti originariamente proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima operazione di cartolarizzazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per rispettare il termine previsto per il pagamento del corrispettivo a favore della SCIP per un importo pari alle somme da acquisire al bilancio dello Stato, e' autorizzato a concedere un'anticipazione di tesoreria che e' estinta entro l'anno a valere sul suddetto capitolo di spesa. L'acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali e' operata anche in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 e' interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o piu' tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilita' di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza. Gli enti previdenziali provvedono al versamento della differenza in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il limite del 7 per cento ivi previsto. I soggetti originariamente proprietari regolano in via convenzionale tra di loro i rapporti di debito e credito derivanti dall'applicazione del presente comma.
9. Qualora le disponibilita' degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP entro e non oltre il 15 aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvede mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato effettuata dall'Agenzia del demanio, tenendo conto della situazione del mercato immobiliare.
10. Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma 4 relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si provvede a restituire agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del demanio.
11. La seconda operazione di cartolarizzazione e' conclusa a seguito dell'avvenuto rimborso delle passivita' di cui al comma 6.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi due periodi, e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104. I soggetti originariamente proprietari degli immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare. I soggetti originariamente proprietari possono modificare le suddette procedure al fine di rendere piu' efficiente il processo di vendita. Qualora gli immobili trasferiti ai sensi del comma 2 risultino non cedibili ai sensi del citato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, gli enti provvedono all'individuazione di unita' immobiliari aventi le caratteristiche previste dal predetto decreto-legge ed analogo valore. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP. Al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e all'esercizio di attivita' di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica, i soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita' di effettiva riscossione del credito.
13. L'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, individua gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari. Restano salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
14. Esperite le attivita' di cui al comma 8 ed estinti i costi e le passivita' relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP trasferisce tutti i dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti originariamente proprietari ed e' posta in liquidazione. L'Agenzia del territorio, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, effettua entro dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprieta' degli enti previdenziali pubblici. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2644 del codice civile:
«Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti
enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto [c.c.
509] riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno
acquistato diritti sugli immobili in base a un atto
trascritto [c.c. 507, 2659, 2667] o iscritto [c.c. 2839]
anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi [c.c.
2643, 2652, n. 3, 2653, n. 1, 2685, 2827, 2857, 2914, n.
1].
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro
colui che ha trascritto [c.c. 2666] alcuna trascrizione o
iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore,
quantunque l'acquisto risalga a data anteriore [c.c. 1380,
2649, 2655, 2812, 2848, 2866, 2913, 2915].».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 del gia'
citato decreto-legge n. 351 del 2001:
«7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.».
- Si riporta il testo del comma 488 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare
il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria e nelle relative note
di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono
effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in
forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi
disponibili. Nel rispetto del limite del 7 per cento dei
fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a
procedere in forma diretta alla realizzazione
dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della
polizia di Stato di Napoli secondo le modalita' di cui
all'art. 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto-legge n. 351 del 2001:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). - 1.
I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1
possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa'
costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio
dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti
sono determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita'
immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per
l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato
collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto
dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio dell'opzione
sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono
confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. Le
medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6 del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese
ai conduttori delle unita' ad uso residenziale trasferite
alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2.
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000
euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 2,
con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con
componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'art. 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una
quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati.
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione
dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare
l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di
proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di
permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal
Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di
valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
comma non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale
per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma
59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili
relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al
presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
del presente articolo se le stesse non siano state gia'
eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere.».
- Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 recante
«Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di
vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004,
n. 104 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45.
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 recante
«Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
settembre 2001, n. 224.



 
Art. 44.
Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono soppresse.
(( 1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005. ))
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro».
3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che puo' essere aumentata» fino alla fine del comma sono soppresse.
5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.
6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».
7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate). - 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e' di minore gravita', avuto altresi' riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».
9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' cosi' modificato:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;
b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».
10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».
11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 23 del gia'
citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e'
stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento
modalita' semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.».
«Art. 23 (Consenso). - 1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici
e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento
ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e'
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se e' documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'art. 13.
4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.».
- Si riporta il testo degli articoli 161,162,162-bis,
163, 164, 165 e 169 del succitato decreto legislativo n.
196 del 2003, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 161 (Omessa o inidonea informativa
all'interessato). - 1. La violazione delle disposizioni di
cui all'art. 13 e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da seimila euro a trantaseimila
euro.».
«Art. 162 (Altre fattispecie). - 1. La cessione dei dati
in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
lettera b), o di altre disposizioni in materia di
disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'art. 84,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.
2-bis. In caso di trattamento di dati personali
effettuato in violazione delle misure indicate nell'art. 33
o delle disposizioni indicate nell'art. 167 e' altresi'
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione
del pagamento di una somma da ventimila euro a
centoventimila euro. Nei casi di cui all'art. 33 e' escluso
il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di
prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui,
rispettivamente, all'art. 154, comma 1, lettere c) e d), e'
altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la
sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a
centottantamila euro.».
«Art. 162-bis (Sanzioni in materia di conservazione dei
dati di traffico). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato e salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo di recepimento della direttiva
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di
cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.».
«Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione). - 1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
ventimila euro a centoventimila euro.».
«Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante).
- 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 150, comma 2, e 157 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro
a sessantamila euro.».
«Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante).
- 1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo puo'
essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel
provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a
cura e spese del contravventore.».
«Art. 169 (Misure di sicurezza). - 1. Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste dall'art. 33 e' punito con l'arresto sino a due
anni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o,
nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante,
e' impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento
e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e'
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del
massimo della sanzione stabilita per la violazione
amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il
reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, e successive modificazioni, in quanto
applicabili.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 62 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229), cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato il
professionista che contravviene alle norme di cui al
presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al
consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di
recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o
comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del
consumatore secondo le modalita' di cui agli articoli 64 e
seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da
questi eventualmente pagate, nonche' nei casi in cui abbia
presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari
prima che sia trascorso il termine di cui all'art. 64, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila
euro a diciottomila euro.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
- La legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2009» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n.
303, supplemento ordinario.



 
(( Art. 44-bis
Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie
1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di uno o piu' ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalita' di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.
4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, puo' essere disposta l'abbreviazione fino alla meta' dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento.
5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonche', se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'articolo 128 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto specificamente previsto dal capo IV del titolo III della parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni.
6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e' stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche' disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la composizione degli organi e le modalita' di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende puo' utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008:
«Art. 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo). - 1. In
considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora
l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per
l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento
delle procedure realizzative e su quelle autorizzative,
sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attivita'
occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse
disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di
impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti
e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento
degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo' chiedere agli
enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei
propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia
possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma,
il commissario comunica senza indugio le circostanze del
ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che
impediscano la realizzazione totale o parziale
dell'investimento, il commissario straordinario delegato
propone al Ministro competente ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle
risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, previsti dall'art. 13 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi
contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni
comunitarie, nonche' di quanto disposto dall'art. 8, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, il commissario puo' avvalersi degli uffici delle
amministrazioni interessate e del soggetto competente in
via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'art. 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o
posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il
termine per la notificazione del ricorso al competente
Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni
dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque
acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il
TAR entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
notificazione del ricorso; in luogo della prova della
notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata
entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre
parti si costituiscono entro dieci giorni dalla
notificazione del ricorso principale e entro lo stesso
termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso
incidentale va depositato con le modalita' e termini
previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti
possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso
agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita'
previste per il ricorso principale. Il processo viene
definito ad una udienza da fissarsi entro quindici giorni
dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma
semplificata, con i criteri di cui all'art. 26, quarto
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure
cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la
caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e,
in caso di annullamento degli atti della procedura, il
giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli
eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il
risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo'
comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle
opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica
presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si
applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del codice di
procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal
presente articolo, si applica l'art. 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 246 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del
presente articolo non si applica il termine di trenta
giorni previsto dall'art. 11, comma 10, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, e' sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'art. 163, comma 3, lettera a), del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da
parte della BEI stessa.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185,».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive):
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'ar. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.».
- Si riporta il testo dell'art. 128 del gia' citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1.
L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente
codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'
i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni
immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art.
53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione
anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
una gara; tali beni sono classificati e valutati anche
rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione
ai lavori previsti dal programma triennale devono
rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.».
- Il Capo IV del Titolo III della Parte II del gia'
citato decreto legislativo n. 163 del 2006 comprende gli
articoli dal 161 al 181.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 maggio
1932, n. 547 (Disposizioni sulla riforma penitenziaria),e
successive modificazioni:
«Art. 4. - Presso la Direzione generale degli istituti
di prevenzione e di pena e' istituita la Cassa delle
ammende con personalita' giuridica, amministrata con le
norme della contabilita' di Stato, salvo a fissare le
relative modalita' nel regolamento carcerario da emanarsi
dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle
finanze.
Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni da
apportare nel corso dell'esercizio e il conto consuntivo
sono approvati dal Ministero della giustizia di concerto
con quello delle finanze.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono
pubblicarsi in allegato, rispettivamente allo stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia e al
rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.
Il servizio di cassa e' disimpegnato dalla Direzione
generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti
di previdenza, presso la quale e' istituito apposito conto
corrente regolato a norma delle disposizioni sui conti
correnti con detto istituto.
Nel regolamento di contabilita' carceraria saranno
stabilite le norme per il funzionamento del suddetto conto
corrente.».



 
Art. 45.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
(( Allegato A

(articolo 35, comma 10)
a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con eta' inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidita' con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
b) riduzione dell'assegno di invalidita' per reddito da lavoro di cui all'art. 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidita', di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
d) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno di invalidita' con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
e) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno di invalidita' con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. ))
 
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