Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2009 (vai al sommario)
ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE DI FIRENZE
DECRETO 3 febbraio 2009
Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Istituto italiano di scienze umane, emanato con decreto ministeriale 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 1° dicembre 2005, successivamente modificato con D.D. n. 01/2006 del 2 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006;
Visti in particolare gli articoli 8, comma 1, lettera h), 13, comma 1, lettera e), 15, comma 1, lettera b), 45, comma 2 dello statuto dell'Istituto italiano di scienze umane;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 51 del 31 luglio 2008, con la quale sono state approvate le seguenti modifiche all'art. 11, comma 1, lettera e) e comma 2:
Art. 11:
il comma 1, lettera e) e' sostituito come segue: «i rappresentanti delle scuole della rete designati uno per ciascuna scuola ad esclusione di quella istituita presso l'universita' che esprime il rettore di cui al punto c)»;
il comma 2 e' sostituito come segue: «Le rappresentanze di cui ai precedenti punti d), ed f) saranno individuate in base ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell'art. 44.»;
Vista la deliberazione del consiglio dei docenti n. 27 del 7 ottobre 2008, con la quale sono state approvate le modifiche allo statuto sopra citate;
Vista la nota del 22 ottobre 2008, prot. n. 2594/2008 di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della deliberazione del consiglio dei docenti di approvazione delle modifiche stesse;
Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota in data 16 gennaio 2009, prot. n. 3855, non ha espresso alcun rilievo in merito alle succitate modifiche;

Decreta:

A) Sono approvate le modifiche di cui all'art. 11 dello statuto dell'Istituto italiano di scienze umane, riportate in narrativa.
B) E' emanato nel testo che segue lo statuto dell'Istituto italiano di scienze umane che riporta le modifiche anzidette:

Art. 1.
Carattere e finalita'
dell'Istituto italiano di scienze umane
1. L'Istituto italiano di scienze umane, di seguito denominato Istituto, e' istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nei sistema universitario italiano, dotato di personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; ha sede a Firenze e svolge la propria attivita' anche nella sede di Napoli.
2. L'Istituto svolge la propria attivita' didattica e di ricerca nell'ambito delle scienze umane. Di tali discipline, nella reciproca integrazione e nel rispetto della varieta' degli statuti epistemologici, promuove l'elaborazione critica e lo studio di piu' alto livello scientifico.
 
Art. 2.
Struttura a rete
1. L'Istituto svolge la propria attivita' didattica e scientifica mediante un sistema a rete, sia assumendo e realizzando iniziative autonome, sia promuovendo stabili collaborazioni con le universita' italiane e straniere, al fine di contribuire a valorizzarne le attivita', di creare opportune sinergie e di favorire, attraverso forme di mutuo sostegno, l'innalzamento del livello qualitativo della didattica e della ricerca nel sistema universitario italiano.
2. A tal fine, la struttura dell'Istituto assume carattere reticolare. Ne sono articolazioni essenziali le seguenti scuole di dottorato di ricerca operanti presso le universita' di seguito elencate, aderenti al Consorzio interuniversitario (ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), denominato Istituto italiano di scienze umane, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con decreto ministeriale 30 gennaio 2003:
a) Universita' di Bologna - Scuola superiore di studi umanistici;
b) Universita' di Firenze - Istituto di studi umanistici;
c) Universita' di Napoli «Federico II» - Scuola superiore di alta formazione;
d) Universita' di Napoli «L'Orientale» - Scuola europea di studi avanzati;
e) Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli - Scuola europea di studi avanzati;
f) Universita' di Siena - Scuola superiore di studi umanistici.
3. Le universita' assicurano il coordinamento delle attivita' delle scuole di cui al comma 2 con l'Istituto, mediante la stipula di apposite convenzioni.
4. L'Istituto puo' stipulare convenzioni anche con altre universita' per il coordinamento di ulteriori scuole di dottorato, che entrano a far parte della rete, previa deliberazione del consiglio direttivo e del consiglio di garanzia, a maggioranza dei due terzi dei loro membri.
 
Art. 3.
Carattere nazionale e internazionale delle attivita'
1. L'Istituto promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca. A tale fine, tra l'altro:
a) favorisce la mobilita' di studenti, docenti e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea;
b) assicura la possibilita' per gli studenti di fruire di periodi di apprendimento e studio presso universita' italiane e straniere;
c) si avvale, nei percorsi formativi, del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;
d) sottopone le proprie attivita' a processi di valutazione costanti secondo i piu' accreditati standard internazionali, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura anche stranieri;
e) progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;
f) assicura la circolazione delle produzioni scientifiche di docenti e allievi anche all'estero;
g) ospita e favorisce il dialogo multiculturale.
 
Art. 4.
Attivita' formative e titoli
1. Per l'assolvimento delle proprie finalita', l'Istituto promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e attivita' di formazione post-dottorale.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di cui al comma 1 sono rilasciati dall'Istituto anche congiuntamente con altre universita', ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. L'Istituto potra' anche in cooperazione con altre universita', realizzare altri percorsi di formazione dotati di specifici caratteri distintivi e elevati livelli qualitativi.
 
Art. 5.
Ricerca
1. E' parte integrante della attivita' dell'Istituto la ricerca, che costituisce dovere specifico per i docenti e per gli allievi.
2. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprieta' intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.
 
Art. 6.
Organi
Sono organi di governo della Istituto:
a) il direttore;
b) il consiglio direttivo;
c) il consiglio dei docenti;
d) il consiglio di garanzia;
e) il presidente del consiglio di garanzia;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 7.
Docenti
1. Il corpo docente dell'Istituto si compone dei professori universitari di prima fascia di cui all'art. 15, comma 2, lettera b).
2. Cooperano all'attivita' didattica e scientifica nell'ambito delle attivita' dell'Istituto:
a) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, svolgono tutta la loro attivita' con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le universita' nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;
b) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, in conformita' con il proprio stato giuridico, svolgono una parte della loro attivita' con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le universita' nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;
c) docenti ed esperti delle singole discipline di riconosciuta competenza che sono chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita', secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 8.
Il direttore
1. Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) conferisce i titoli rilasciati dall'Istituto, anche congiuntamente ad altre universita';
c) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei docenti;
d) stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua competenza secondo le disposizioni del presente statuto;
e) adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo e del consiglio dei docenti, riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;
g) esercita le funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e del direttore amministrativo, nei limiti delle leggi vigenti;
h) emana lo statuto, i regolamenti e i bandi dell'Istituto;
i) attua le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita';
j) predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
k) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' della Istituto, attraverso gli strumenti piu' idonei;
l) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo e dal consiglio dei docenti;
m) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario;
n) cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali od estere, nonche' con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attivita' dell'Istituto e la relativa offerta formativa.
2. Il direttore, sentito il consiglio direttivo, puo' altresi' delegare proprie funzioni a uno o piu' professori scelti tra i docenti di ruolo dell'Istituto.
E' facolta' del direttore, sentito il consiglio direttivo, nominare comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto prestigio anche non appartenenti all'Istituto, per collaborazioni connesse all'attivita' scientifica dell'Istituto.
 
Art. 9.
Elezione del direttore
1. Il direttore e' eletto dal consiglio dei docenti tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Istituto.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.
3. L'elezione ha effetto dal gradimento espresso dal consiglio di garanzia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera f), entro quindici giorni dall'elezione.
4. In caso di mancato gradimento si procede ad una nuova elezione da parte del consiglio dei docenti entro un mese dalla comunicazione della notizia del voto sfavorevole da parte del consiglio di garanzia.
5. Il direttore e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto; dura in carica un quadriennio accademico e puo' essere rieletto.
6. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo.
7. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia, membro del consiglio direttivo, piu' anziano nel ruolo.
 
Art. 10.
I vicedirettori
1. Il direttore, sentito il parere del consiglio direttivo, nomina il vicedirettore vicario che lo coadiuva nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Inoltre, al fine di coordinare le attivita' di ciascuna sede, puo' nominare, uno o piu' vicedirettori.
2. Ciascun vicedirettore:
a) coadiuva, perle materie delegategli, il direttore nell'esercizio delle sue funzioni con riferimento alle attivita' svolte presso la sede presso la quale svolge le proprie funzioni;
b) se non ne e' membro, puo' essere invitato a riferire al consiglio direttivo circa le situazioni locali;
c) svolge le attivita' delegategli dal direttore, riferendo circa l'esecuzione delle direttive impartite;
d) promuove l'integrazione delle attivita' della sede presso la quale svolge le proprie funzioni con quelle svolte presso altre sedi.
3. Il vicedirettore vicario e i vicedirettori durano in carica un biennio e possono essere riconfermati; cessano dalla carica con la nomina del nuovo direttore.
 
Art. 11.
Composizione del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo e' composto da:
a) il direttore dell'Istituto;
b) il vicedirettore vicario;
c) il rettore designato dal consiglio di garanzia ai sensi dell'art. 18;
d) cinque rappresentanti dei docenti di cui all'art. 7, comma 1;
e) i rappresentanti delle scuole della rete designati uno per ciascuna scuola ad esclusione di quella istituita presso l'universita' che esprime il rettore di cui al punto c);
f) un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato di cui all'art. 4, comma 1;
g) un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Le rappresentanze di cui ai precedenti punti d) ed f) saranno individuate in base ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell'art. 44.
3. A far parte del consiglio direttivo possono essere chiamati, fino a un massimo di tre, rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, che si siano impegnati a versare, per le attivita' dell'Istituto, un contributo la cui misura sia ritenuta congrua dal consiglio direttivo stesso.
 
Art. 12.
Attivita' del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo e' costituito con decreto del direttore e dura in carica un triennio; della sua composizione viene informato il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno, con le modalita' stabilite da apposito regolamento elettorale.
3. I consiglieri che, per qualunque motivo, vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti da altro componente prescelto con le stesse modalita', e restano in carica per il restante periodo residuo del mandato.
4. Tutti i consiglieri elettivi rimangono in carica fino all'avvenuta costituzione del nuovo consiglio.
5. Possono essere eletti nel consiglio direttivo i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno ovvero coloro che optino per tale regime in caso di elezione.
6. Il consiglio e' presieduto dal direttore dell'Istituto, che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.
7. Il consiglio e' validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera, salvo che sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Alle riunioni del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo.
 
Art. 13.
Funzioni del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo sovrintende alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.
2. Il consiglio, in particolare:
a) sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica dell'Istituto;
b) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo dell'Istituto, sentito il consiglio dei docenti;
c) delibera sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;
d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
e) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di modifica dello statuto e sui regolamenti;
f) approva la programmazione didattica e del fabbisogno del personale docente su proposta formulata dal direttore ed autorizza la copertura dei posti vacanti del personale docente nei limiti fissati dalle norme vigenti indicandone la modalita';
g) definisce, su proposta del direttore amministrativo, gli uffici e i servizi delle sedi dell'Istituto di cui all'art. 1 e la pianta organica del personale tecnico e amministrativo e di quello dirigenziale;
h) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;
i) delibera sul conferimento delle attivita' didattiche a docenti esterni e sulla determinazione del relativo compenso, ai sensi della vigente normativa;
j) attribuisce alle varie strutture didattiche e scientifiche le relative risorse finanziarie e di personale;
k) determina i compensi da attribuire ai componenti gli organi previsti dal presente statuto;
l) esercita, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti nonche' dalle norme generali e speciali concernenti le universita'.
 
Art. 14.
Composizione del consiglio dei docenti
1. Il consiglio dei docenti e' composto da tutti i docenti universitari che compongono il corpo docente ai sensi dell'art. 7, comma 1.
2. Su materie determinate dall'art. 15, la composizione del consiglio dei docenti e' integrata da coloro che coordinano i corsi di dottorato, da coloro che dirigono le scuole di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, nonche' dai docenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera a).
 
Art. 15.
Funzioni del consiglio dei docenti
1. Il consiglio dei docenti:
a) elegge, a scrutinio segreto, il direttore dell'Istituto;
b) approva le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio direttivo.
2. Il consiglio dei docenti inoltre delibera in ordine alle seguenti materie:
a) istituzione, soppressione e revisione dell'organizzazione scientifica e didattica dei corsi di cui all'art. 4;
b) procedure di reclutamento e mobilita' dei professori universitari e chiamate degli stessi, nonche' ogni altro provvedimento ad essi relativo, previa autorizzazione del consiglio direttivo in ordine alla compatibilita' finanziaria.
3. Il consiglio dei docenti esprime altresi' il parere sui piani pluriennali di sviluppo, proposti dal direttore.
4. Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assunte con l'intervento dei due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti, per i primi tre scrutini; a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi.
5. Le delibere di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sono assunte in composizione allargata del consiglio dei docenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2.
 
Art. 16.
Composizione e finalita' del consiglio di garanzia
1. Al fine di mantenere il raccordo strutturale dell'Istituto con le universita' della rete di cui al precedente art. 2 e' costituito il consiglio di garanzia, composto dai rettori delle universita' della rete stessa.
2. Partecipa al consiglio, con diritto di voto, il direttore dell'Istituto.
 
Art. 17.
Presidente del consiglio di garanzia
1. Il consiglio e' presieduto di un professore universitario di prima fascia, anche fuori ruolo o in pensione, di riconosciuto prestigio scientifico, nazionale ed internazionale, che abbia contribuito in modo significativo allo sviluppo delle scienze umane e alla loro diffusione.
2. Il presidente e' nominato, su proposta del direttore, sentito il consiglio direttivo, dal consiglio di garanzia. Dura in carica un quadriennio e puo' essere riconfermato.
3. Il presidente convoca il consiglio di garanzia, e adotta, d'intesa con il direttore, i provvedimenti necessari per assicurare il raccordo delle attivita' dell'Istituto con le universita' convenzionate.
4. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore dell'Istituto.
 
Art. 18.
Funzioni del consiglio di garanzia
1. Il consiglio di garanzia:
a) esprime pareri circa gli indirizzi generali e le attivita' dell'Istituto e in ordine alla programmazione didattica;
b) approva il piano dei dottorati afferenti alle singole scuole;
c) formula proposte per il potenziamento dell'attivita' dell'Istituto, assumendo le opportune iniziative per lo sviluppo e il miglioramento delle collaborazioni con le altre universita';
d) assume le deliberazioni di cui all'art. 2, comma 4;
e) nomina il presidente ai sensi dell'art. 17;
f) esprime il gradimento sul direttore dell'Istituto, eletto ai sensi dell'art. 9;
g) nomina il presidente e i componenti del nucleo di valutazione;
h) designa il rappresentante delle universita' della rete in seno al consiglio direttivo.
 
Art. 19.
Nucleo di valutazione di ateneo
1. L'Istituto adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di valutazione si estende altresi' alla qualita' intrinseca della didattica e dell'attivita' scientifica, agli indirizzi e alle metodologie didattiche, alla articolazione dei corsi e alle attivita' di ricerca, curando, in particolare, l'analisi della qualita' dell'opera svolta, anche in relazione ai piani adottati e alle risorse disponibili.
3. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo, composto da:
a) un membro con funzioni di presidente;
b) quattro membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;
c) quattro membri prescelti tra alte personalita' del mondo della cultura internazionale.
4. Ferma l'unita' dell'organo, il nucleo opera in due comitati che ne costituiscono articolazioni operative, la prima delle quali (comitato tecnico) cura, in particolare, l'analisi istruttoria per le valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e la seconda (comitato scientifico) quella relativa alle valutazioni di cui al comma 2.
5. Il nucleo delibera a maggioranza dei presenti, riuniti anche in teleconferenza, ai sensi dell'art. 21 del presente statuto, purche', oltre al presidente, sia presente, per le valutazioni di cui al comma 1, almeno la meta' dei componenti del comitato tecnico e, per le valutazioni di cui al comma 2, almeno la meta' dei componenti del comitato scientifico.
6. Un apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 44 del presente statuto detta le norme che si riferiscono al funzionamento dell'organo.
 
Art. 20.
Disposizioni generali
sulla funzionalita' organi collegiali
1. Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali dell'Istituto deve conformarsi ai seguenti principi:
a) tutti i mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico dell'Istituto;
b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo; in ogni caso l'organo collegiale non e' costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono stati designati;
c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;
d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo; da tale data ai fini della validita' delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla lettera c);
e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio e' presieduto dal vice se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito e non sia diversamente stabilito esercita le funzioni il professore piu' anziano nel ruolo;
f) l'ordine del giorno e' stabilito dal presidente ed e' indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o piu' punti all'ordine del giorno e' accolta se approvata dai componenti del collegio presenti nella seduta;
g) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente;
h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;
i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto;
j) le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.
2. Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.
 
Art. 21.
Modalita' di svolgimento delle riunioni
degli organi collegiali
1. Tutte le riunioni di organi collegiali dell'Istituto possono avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo la scelta di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi utilizzati consentano una integrale discussione tra i membri del collegio stesso.
 
Art. 22.
Personale
1. L'Istituto, con delibera del consiglio direttivo, fissa gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale amministrativo e tecnico.
2. Per il perseguimento dei propri fini, l'Istituto si avvale inoltre di professori a contratto, italiani e stranieri secondo le disposizioni della vigente normativa in materia.
 
Art. 23.
Attivita' amministrativa e tecnica
1. I servizi necessari al perseguimento delle finalita' istituzionali sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto.
2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attivita' tecnica e amministrativa e per l'attribuzione degli incarichi di funzione, la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilita', merito, attitudine e capacita' professionale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative concernenti l'ordinamento universitario.
 
Art. 24.
Strutture
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' l'Istituto puo' avvalersi sia di strutture proprie sia di quelle delle universita' della rete.
 
Art. 25.
Corsi di dottorato
1. I corsi di dottorato dell'Istituto hanno durata di tre anni accademici.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, apposito regolamento disciplina le modalita' per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della dissertazione.
 
Art. 26.
Corsi di specializzazione e post-dottorali
1. L'Istituto puo' istituire, nell'ambito delle altre attivita' di formazione post-dottorale, corsi post-dottorali con possibilita' di assegnare borse di studio per tali attivita', nonche' master di secondo livello.
 
Art. 27.
Disposizioni comuni ai corsi
1. Ferme restando le competenze stabilite dalla legge per singoli organi, le attivita' didattiche vengono stabilite dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze dell'Istituto.
 
Art. 28.
Accesso ai corsi
1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di corsi di dottorato, ai corsi si accede mediante concorso per titoli e per esami.
2. I titoli, corredati da un programma di ricerca, devono comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
3. I concorsi sono aperti ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti prescritti dai rispettivi regolamenti.
4. Il direttore con proprio provvedimento, previa deliberazione del consiglio direttivo, emana i bandi, che sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Le prove di concorso sono scritte e orali.
6. Il consiglio direttivo, sentito il parere dei consigli di corso, nell'approvare il bando di concorso, stabilisce i criteri da adottare nelle prove di concorso assicurandone la coerenza con i fini statutari dell'Istituto.
7. La domanda di partecipazione al concorso non puo' essere presentata per piu' di due volte per lo stesso livello di corso.
8. Studenti e laureati di universita' italiane e straniere possono frequentare, previa autorizzazione del consiglio di dottorato, i corsi della Istituto, pur non essendone allievi.
 
Art. 29.
Commissioni giudicatrici
1. Ferma restando la disciplina sulla organizzazione dei dottorati di ricerca, le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del direttore, previa delibera del consiglio direttivo.
2. Ciascuna commissione e' composta, di norma, da un numero di membri non inferiore a cinque, la maggioranza dei quali sono scelti tra professori di ruolo di prima fascia dell'Istituto o di altre universita', anche straniere.
 
Art. 30.
Graduatorie
1. La commissione, al termine delle prove orali e in base al risultato delle prove scritte e alla valutazione dei titoli, forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.
 
Art. 31.
Ammissione
1. Il direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.
2. Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di concorso. In caso di rinuncia di uno o piu' dei candidati vincitori, se questa si verifica entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, il posto e' attribuito in base alla graduatoria degli idonei.
 
Art. 32.
Allievi stranieri
1. Alle attivita' formative dell'Istituto possono essere ammessi anche studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
2. Possono essere ammessi all'Istituto anche studenti stranieri in regime di reciprocita', sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.
 
Art. 33.
Borse di studio e ospitalita'
1. L'Istituto determina con proprio regolamento i criteri per l'assegnazione delle borse di studio e per la fruizione dell'ospitalita' presso le residenze eventualmente disponibili o convenzionate.
 
Art. 34.
Amministrazione
1. L'amministrazione dell'Istituto e' organizzata in uffici e servizi determinati ai sensi dell'art. 13. Ad essi e' assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla pianta organica.
 
Art. 35.
direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo e' responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche riguardo all'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. In particolare, il direttore amministrativo:
a) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;
b) e' responsabile del buon andamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto ed esplica un'attivita' di indirizzo, gestione e controllo del personale tecnico e amministrativo;
c) propone al consiglio direttivo l'organizzazione interna dell'amministrazione dell'Istituto e la dotazione del personale tecnico e amministrativo;
d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, e dai regolamenti;
e) assicura l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti.
3. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio direttivo su proposta del direttore a un dirigente dell'Istituto o di altra universita', nonche' di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ovvero a esterni all'amministrazione pubblica di provata esperienza e capacita'. L'incarico, previo accordo con le parti interessate, puo' essere altresi' temporaneamente conferito al direttore amministrativo di altra universita'.
4. Il trattamento economico del direttore amministrativo viene determinato dal consiglio direttivo.
5. Il direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito da un dirigente nominato dal consiglio direttivo su proposta del direttore amministrativo.
6. Il rapporto di lavoro di direttore amministrativo e' di tipo subordinato a tempo determinato, ha una durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile.
 
Art. 36.
Dirigenti
1. I dirigenti organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, di cui rimangono responsabili.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo, a dirigenti di ruolo presso l'Istituto o, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Istituto o a soggetti, anche esterni all'Istituto, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente.
3. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
4. Il consiglio direttivo definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.
 
Art. 37.
Uffici dirigenziali
1. Gli uffici che comportano, oltre la direzione amministrativa, l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali, sono individuati dal consiglio direttivo su proposta del direttore amministrativo.
 
Art. 38.
Formazione e aggiornamento
1. L'Istituto promuove ed assicura il periodico aggiornamento professionale del proprio personale.
 
Art. 39.
Funzioni disciplinari
1. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente sono esercitate in conformita' alle norme di stato giuridico del personale stesso.
 
Art. 40.
Esercizio finanziario
1. L'attivita' amministrativa e contabile dell'Istituto e' riferita all'anno solare.
2. Entro tale termine il consiglio direttivo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.
3. Contenuto, struttura e modalita' di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale di cui all'art. 42.
 
Art. 41.
Fonti di finanziamento - Patrimonio
1. Le entrate della Istituto sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi di enti pubblici e privati o di associazioni e fondazioni, nonche' proventi derivanti da contratti e convenzioni;
c) altre forme di finanziamento, quali proventi derivanti da attivita' formative o editoriali, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalita'.
2. L'Istituto, per le sue attivita' istituzionali, si avvale e cura la conservazione:
a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprieta';
b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione.
 
Art. 42.
Regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'
1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilita', nonche' le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', approvato dal consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, e' emanato con decreto del direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.
 
Art. 43.
Collegio dei revisori dei conti
1. Presso l'Istituto e' costituito, con decreto del direttore, su designazione del consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente e da due membri, esperti di comprovata qualificazione iscritti nel registro dei revisori contabili, scelti tra i dirigenti rispettivamente appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per un sola volta.
3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del consiglio direttivo, e formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicita' della gestione.
 
Art. 44.
Regolamenti
1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso. Essi sono approvati dal consiglio direttivo sentito, per le materie attinenti alle attivita' formative, il consiglio dei docenti.
2. I regolamenti sono emanati con decreto del direttore ed entrano in vigore dopo la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Istituto.
 
Art. 45.
Entrata in vigore
1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le modifiche dello statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal consiglio direttivo.
 
Art. 46.
Il consiglio provvisorio
1. A seguito dell'approvazione del presente statuto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' costituito il consiglio provvisorio, presieduto dal direttore del Consorzio interuniversitario di cui all'art. 2 dello statuto stesso e composto dai rettori delle Universita' di Firenze e di Napoli «Federico II», sedi dell'Istituto. Il consiglio provvisorio svolge tutte funzioni attribuite al consiglio direttivo dal presente statuto.
2. Il consiglio provvisorio svolge altresi' le funzioni previste per il consiglio dei docenti dal presente statuto.
3. Il consiglio direttivo e' costituito non appena venga raggiunta una composizione non inferiore ai due terzi di quella indicata dall'art. 11; non appena costituito il consiglio direttivo, viene costituito anche il consiglio dei docenti.
4. Nella prima determinazione dell'organico della docenza saranno prioritariamente attivate le procedure previste dall'art. 15, comma 2, lettera b), relativamente alle discipline attualmente ricoperte da docenti che svolgono la propria attivita' a tempo pieno presso l'Istituto.
 
Art. 47.
Ultrattivita' dei regolamenti vigenti
1. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti si applicano quelli delle scuole di cui all'art. 2, dove hanno sede amministrativa i dottorati.
2. Fino all'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.
C) Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per conoscenza, ed entrera' in vigore in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale.
Firenze, 3 febbraio 2009
Il direttore: Schiavone
 
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