Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 febbraio 2009
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette;
Visto il regolamento (CE) n. 102 della Commissione del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Vista la nota protocollo n. 1143 del 28 gennaio 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza del 14 gennaio 2009, con la quale il Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b, sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», secondo le modifiche richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b e trasmesso con nota n. 1143 del 28 gennaio 2009 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it
 
Art. 2.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
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