Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2008
Modifiche alla composizione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e, in particolare, l'art. 1 che elenca tra le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, «CIPE») la definizione di linee guida e principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 3, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, che dispone che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (di seguito, «NARS») e' riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, che tra l'altro ha trasferito il NARS dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65, con la quale il CIPE ha formulato le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la delibera CIPE 8 maggio 1996, n. 81, con la quale, ai sensi del punto 20 della citata delibera n. 65/1996, e' stato istituito il NARS presso la Segreteria del Comitato;
Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63, con la quale il CIPE ha proceduto, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, all'aggiornamento del proprio regolamento interno, nonche' a confermare il NARS quale proprio organo consultivo in materia tariffaria;
Vista la delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 81, recante il regolamento del NARS, che prevede la possibilita' per il Coordinatore del NARS di avvalersi di esperti di comprovata professionalita' nel numero massimo di 10 unita';
Vista la delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 10, come modificata dalla delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 139, che modifica la composizione del NARS;
Tenuto conto del processo di devoluzione alle Regioni dell'organizzazione della fornitura di servizi di pubblica utilita' a carattere regionale;
Considerata la necessita' di modificare ulteriormente la composizione e il funzionamento del NARS al fine di renderne piu' efficace l'azione a supporto del CIPE in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita' e di assicurare un adeguato supporto tecnico-economico all'attivita' dello stesso NARS;

Decreta:
Art. 1.

Compiti del NARS

1. Al NARS compete:
a) predisporre, per l'approvazione da parte del CIPE, le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', promuoverne l'applicazione omogenea nei contratti di programma, di servizio, nelle convenzioni ovvero negli atti, comunque denominati, sottoposti al suo esame;
b) curare, al fine di assicurare il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica, il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli atti di cui alla lettera a);
c) su richiesta del CIPE, dei Ministri ovvero dei Presidenti delle Regioni, esprimere parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilita' e degli obblighi di servizio pubblico;
d) anche d'iniziativa, formulare al CIPE proposte comunque attinenti alla materia tariffaria e di regolazione economica, nonche', nell'ambito delle materie di sua competenza, proposte al Governo per l'adozione di provvedimenti di cui ravvisi la necessita';
e) predisporre annualmente una relazione al CIPE sull'attivita' svolta e sugli esiti delle verifiche eseguite.
2. Per l'espletamento dei suoi compiti il NARS puo':
a) sulla base di apposite intese tra il Segretario del CIPE e le Amministrazioni interessate, avvalersi del supporto informativo della Banca d'Italia, dell'ISTAT, degli altri Istituti del Sistema statistico nazionale;
b) chiedere, per il tramite del proprio Coordinatore, Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti vigilati dallo Stato, alle Societa' a controllo pubblico con funzioni di vigilanza sui settori regolati di competenza del CIPE, ai Concessionari pubblici esercenti servizi di pubblica utilita' di competenza del CIPE, dati, informazioni e documenti inerenti le loro attivita', con particolare riferimento agli obiettivi generali, agli scopi specifici e agli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento dei servizi, alle procedure di controllo e alle sanzioni in caso di inadempimento, alle modalita' di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma, di servizio o della convenzione. Dalla mancata risposta il NARS puo' trarre elementi di giudizio utili per le sue deliberazioni;
c) disporre audizioni delle parti interessate;
d) su invito del Coordinatore, consentire la partecipazione ai lavori del NARS di rappresentanti di Amministrazioni pubbliche ovvero di enti e societa', pubblici e privati, i quali in ogni caso lasciano le sedute al momento del voto.
 
Art. 2.

Composizione del NARS

1. Il NARS e' composto, oltre che dal Capo del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento») in qualita' di suo Coordinatore, da un rappresentante, nonche' da un supplente, per il solo caso di impedimento ovvero di precaria assenza del rappresentante, designati:
a) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) dal Ministro dello sviluppo economico;
d) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
e) dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie;
f) dal Ministro delegato per i rapporti con le regioni;
g) al Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
h) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
i) dal Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche tra i suoi componenti, limitatamente alla trattazione delle materie attinenti alle tariffe idriche.
2. I componenti del NARS di cui al comma 1, lettere a)-i), nonche' i relativi supplenti, individuati tutti tra i dipendenti con qualifica di dirigente generale o equiparata delle Amministrazioni ivi indicate, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le attivita' del CIPE. Per specifici argomenti, i Ministri di cui al comma 1, lettere a)-g), possono di volta in volta delegare un altro rappresentante a partecipare con diritto di voto alle attivita' del NARS.
3. Il responsabile del Servizio del Dipartimento competente per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (di seguito «Servizio») svolge le funzioni di Segretario del NARS e coordina, in rappresentanza del Dipartimento, l'attivita' istruttoria di cui all'art. 5. Il Servizio assicura la necessaria assistenza per tutte le attivita' occorrenti alla predisposizione degli atti del NARS.
 
Art. 3.

Supporto tecnico del NARS

1. Con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE, su proposta del Coordinatore, sono nominati fino a un massimo di 10 esperti di comprovata specializzazione universitaria, con particolare ed elevata professionalita' nelle materie attinenti la regolazione dei servizi di pubblica utilita', scelti fra:
a) dipendenti di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici, Autorita' amministrative indipendenti, Organi di rilievo costituzionale, che sono collocati in posizione di comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico, con applicazione dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b) componenti delle strutture tecniche del Dipartimento;
c) soggetti estranei alla pubblica Amministrazione.
2. Gli esperti partecipano ai lavori del NARS secondo le modalita' previste al successivo art. 5.
 
Art. 4.

Svolgimento dei lavori

1. Il Coordinatore provvede alla convocazione delle sedute del NARS e alla formazione del relativo ordine del giorno.
2. Il Servizio cura che ai componenti del NARS pervenga, anche per via telematica, almeno 7 giorni prima della data della seduta nella quale gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati la documentazione acquisita dall'Amministrazione che ha proposto tali argomenti ovvero quella comunque disponibile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno direttamente dal NARS.
3. Fuori dai casi in cui un termine diverso sia espressamente disposto da disposizioni normative, il NARS delibera i pareri entro 60 giorni dalla loro richiesta. Il termine per l'espressione del parere decorre dalla data di ultima ricezione della documentazione di cui al comma 2 da parte dei componenti del NARS. Il termine e' interrotto in caso di richieste istruttorie del Coordinatore del NARS e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte del NARS delle risposte fornite dai soggetti cui le richieste istruttorie sono rivolte.
4. Le deliberazioni del NARS sono adottate con la maggioranza semplice dei componenti presenti in seduta. In caso di parita' di voti prevale quello espresso dal Coordinatore.
 
Art. 5.

Istruttoria degli atti

1. La trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 4 determina l'avvio dell'istruttoria da parte dei rappresentanti del Dipartimento, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero proponente, nonche' degli altri componenti del NARS che ne facciano richiesta all'atto della ricezione della documentazione.
2. All'istruttoria partecipano altresi' gli esperti di cui all'art. 3, comma 2, indicati dal Coordinatore.
3. Esaurita l'istruttoria, il Servizio redige lo schema dell'atto del NARS, sottoponendolo al Coordinatore per le sue preliminari valutazioni.
4. Il Coordinatore trasmette lo schema dell'atto ai componenti e convoca il NARS per la sua deliberazione. Osservazioni e proposte di modificazione dello schema dell'atto da parte di componenti del NARS che non hanno partecipato all'istruttoria sono trasmessi al Servizio per la loro successiva diramazione agli altri componenti del NARS. Le osservazioni e proposte di modificazione trasmesse al Servizio possono essere valutate nel corso della seduta convocata per la deliberazione dello schema dell'atto.
 
Art. 6.

Resoconto e decisioni delle sedute

1. Il Segretario del NARS cura la redazione del verbale in forma sintetica delle sedute del NARS, nonche' la conservazione del relativo originale e degli atti deliberati in seduta ad esso allegati. Possono prenderne visione in ogni momento i componenti del NARS e gli esperti di cui all'art. 3.
2. Gli atti deliberati dal NARS sono trasmessi dal Coordinatore al CIPE per le attivita' di sua competenza. Il Coordinatore provvede altresi' alla trasmissione dei pareri deliberati ai Ministeri ovvero alle Regioni che li hanno richiesti.
 
Art. 7.

Compensi e spese di funzionamento

1. Agli esperti di cui all'art. 3, qualora estranei alla pubblica Amministrazione, e' attribuito con il decreto di nomina un compenso comunque non superiore al trattamento economico complessivo spettante al Coordinatore dell'Unita' tecnica finanza di progetto operante presso il Dipartimento.
2. Gli esperti scelti tra i soggetti appartenenti alle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), mantengono il proprio trattamento economico complessivo in godimento. Agli stessi e' attribuito, con il decreto di nomina, sulla base della professionalita' pregressa quale risultante dalla valutazione curriculare nonche' dell'impegno richiesto, un eventuale trattamento accessorio non superiore alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo spettante al Coordinatore dell'Unita' tecnica finanza di progetto, ove quest'ultimo sia superiore al primo.
3. Gli oneri relativi agli incarichi e al trattamento di missione degli esperti di cui ai commi precedenti, equiparati, a tal fine, ai dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio, e gli altri oneri relativi alle spese di funzionamento del Nucleo gravano sull'apposito capitolo dell'unita' previsionale di base del Dipartimento.
Roma, 25 novembre 2008

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 13, foglio n. 13
 
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