Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 gennaio 2009
Revoca per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005 dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;
Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al Regolamento (CE) n. 396/2005;
Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari elencati nel presente dispositivo, al numero, alla data, a nome delle imprese a fianco indicati;
Visto il decreto 8 ottobre 2008, relativo alla non iscrizione di alcune sostanze attive tra cui il rotenone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto, relativo al mantenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati nel presente dispositivo, a base della sostanza attiva rotenone, fino al 30 aprile 2011, limitatamente agli impieghi mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata (usi essenziali) fatto comunque salvo il rispetto delle condizioni di Limiti Massimi di Residui (LMR) previste dal Regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati;
Visto altresi' l'art. 3, comma 2, del decreto 8 ottobre 2008 che consente fino al 10 ottobre 2009, la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato B del citato decreto, contenenti nelle etichette colture diverse dagli usi ritenuti essenziali, opportunamente adeguate al rispetto delle nuove condizioni di LMR previsti dal Regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati;
Viste le comunicazioni presentate dalle Imprese titolari delle autorizzazioni riportate nel presente dispositivo dirette ad ottenere la modifica del testo delle etichette dei prodotti fitosanitari in questione, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal Regolamento (CE) n. 396/2005 e dal collegato Regolamento (CE) n. 149/2008;
Rilevato che per i prodotti fitosanitari medesimi i titolari delle autorizzazioni non hanno ottemperato a quanto previsto dal sopra citato Regolamento (CE) n. 396/200 per il mantenimento delle colture mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata (usi essenziali);
Visti i pareri espressi dagli esperti del Gruppo residui operante all'interno della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativi ai prodotti fitosanitari di cui trattasi ai fini del loro adeguamento ai Limiti Massimi di Residui (LMR) fissati nei sopraccitati Regolamenti comunitari;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari di cui trattasi contenenti la sostanza attiva rotenone;
Ritenuto altresi', di dover procedere all'adeguamento delle etichette dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto 8 ottobre 2008, nel rispetto delle condizioni dei Limiti Massimi di Residui (LMR) previste dal citato Regolamento (CE) n. 396/2005;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e nel rispetto dei nuovi Limiti Massimi di Residui (LMR) previsti dal Regolamento (CE) n. 396/2005 e dal collegato Regolamento (CE) n. 149/2008, sono revocati i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rotenone, elencati nella seguente tabella, registrati al numero e alla data, a nome delle imprese a fianco indicati:

----> Vedere tabella a pag. 26 <----

Si intendono, altresi', revocati a decorrere dalla medesima data, senza smaltimento scorte, gli impieghi sulle colture precedentemente autorizzate, ivi compresi gli usi ritenuti essenziali (mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata) nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal citato Regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione degli impieghi riportati nella colonna della tabella sopra riportata.
Le Imprese medesime sono tenute a rietichettare o a fornire un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni nel rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Settore salute.
Roma, 15 gennaio 2009
Il direttore generale: Borrello
 
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