Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 gennaio 2009
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 25 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 87 del 12 aprile 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
Visto l'art. 10, del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» con decreto 25 marzo 2008 e' stata revocata ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007;
Considerato che con istanza dell'8 ottobre 2008 il Consorzio per il riconoscimento e valorizzazione del Fagiolo Cannellino di Atina D.O.P., ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Vista la nota protocollo n. 4499 del 20 febbraio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Consorzio per il riconoscimento e valorizzazione del Fagiolo Cannellino di Atina D.O.P., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;
Decreta:
Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina».
 
Art. 2.

La denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it
 
Art. 3.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2009

Il Capo Dipartimento: Nezzo
 
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