Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 6 febbraio 2009, n. 6
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione e funzioni della Commissione
1. E' istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
d) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;
e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.



NOTE

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
«Art. 82. (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita'
giudiziaria.»;
- Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del
codice penale:
«Art. 416. (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29,
32, 270, 305, 306] sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p.
115], la pena e' della reclusione da uno a cinque anni
[c.p. 29, 32].
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne
o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1] si applica la reclusione
da cinque a quindici anni.
La pena e' aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli
associati e' di dieci o piu' [c.p. 418].
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma; »
«Art. 416-bis. (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilita', per il conseguimento della
finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura penale:
«Art. 133. (Accompagnamento coattivo di altre persone).
- 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico,
l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente
citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento
di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice
puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi'
condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da
euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende
nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha
dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».



 
Art. 2.
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta di dodici senatori e di dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.



Nota all'art. 2:
- la legge 27 ottobre 2006, n. 277, recante «Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della criminalita' organizzata mafiosa o similare» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre
2006;



 
Art. 3.
Testimonianze
1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli da 366 a 372 del
codice penale:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). -
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito
[c.p.c. 61; c.p.p. 221], interprete [c.p.c. 122; c.p.p.
143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal
giudice penale (c.p.p. 259], ottiene con mezzi fraudolenti
l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita'
[c.p. 495], ovvero di prestare il giuramento richiesto,
ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita'
giudiziaria [c.p.c.244; c.p.p. 196] e ad ogni altra persona
chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [c.p.c.
256; c.p.p. 4, 97].
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte [c.p. 30].».
«Art. 367. (Simulazione di reato). - Chiunque, con
denuncia [c.p.p. 331, 333], querela [c.p.p. 336], richiesta
[c.p.p. 341, 342] o istanza, anche se anonima o sotto falso
nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra
autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma
falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le
tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un
procedimento penale per accertarlo, e' punito con la
reclusione da uno a tre anni [c.p. 370].».
«Art. 368. (Calunnia). - Chiunque, con denunzia [c.p.p.
331, 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341,
342] o istanza, anche se anonima o sotto falso nome,
diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra autorita'
che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un
reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico
di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione
da due a sei anni [c.p. 29, 32, 370].
La pena e' aumentata [c.p. 64] se s'incolpa taluno di un
reato pel quale la legge stabilisce la pena della
reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra
pena piu' grave.
La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque
anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una
condanna all'ergastolo; e si applica la pena
dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena
di morte [c.c. 463, n. 3].».
«Art. 369. (Autocalunnia). - Chiunque, mediante
dichiarazione ad alcuna delle autorita' indicate
nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto
anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione
innanzi all'autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di un
reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da
altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p.
29, 370].».
«Art. 370. (Simulazione o calunnia per un fatto
costituente contravvenzione). - Le pene stabilite negli
articoli precedenti sono diminuite [c.p. 65] se la
simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla
legge come contravvenzione.».
«Art. 371. (Falso giuramento della parte). - Chiunque,
come parte in giudizio civile [c.p.c. 238], giura il falso
e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito d'ufficio [c.c. 2736;
c.p.c. 240], il colpevole non e' punibile, se ritratta il
falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata
sentenza definitiva, anche se non irrevocabile [c.p.c.
324]. La condanna importa l'interdizione dai pubblici
uffici [c.p. 28].».
«Art. 371-bis. (False informazioni al pubblico
ministero). - Chiunque, nel corso di un procedimento
penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire
informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni
false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la
reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
informazioni, il procedimento penale, negli altri casi,
resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
quale sono state assunte le informazioni sia stata
pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento
sia stato anteriormente definito con archiviazione o con
sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si
applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-bis, comma
10, del codice di procedura penale, anche quando le
informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal
difensore.».
«Art. 371-ter. (False dichiarazioni al difensore). -
Nelle ipotesi previste dall'art. 391-bis, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso
della facolta' di cui alla lettera d) del comma 3 del
medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito con
la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel
procedimento nel corso del quale sono state assunte le
dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado
ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con
archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.».
«Art. 372. (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo
come testimone [c.p.c. 244; c.p.c. 194] innanzi
all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero,
ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai
fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione
da due a sei anni [c.c. 463, n. 3; c.p.c. 256; c.p.p.
499].».



 
Art. 4.
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.



Nota all'art. 4:
- per il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice
penale si veda note all'art. 1.



 
Art. 5.
Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
«Art. 326. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie d'ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e'
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto
e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.».



 
Art. 6.
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe Commissioni precedenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 152):
Presentato dall'on. Tommaso Foti il 29 aprile 2008.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente territorio e
lavori pubblici), in sede referente, il 22 maggio 2008 con
pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, l'8
e il 17 luglio 2008; il 1° ottobre 2008; l'11 novembre
2008.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione (Ambiente),
in sede legislativa, il 3 dicembre 2008, con pareri delle
commissioni I, II e V.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa,
il 9 dicembre 2008 ed approvato il 10 dicembre 2008 in un
Testo Unificato con atto n. C.1182 (on. Francesco
Stradella) ed atto n. C. 1239 (on. Antonio Di Pietro).
Senato della Repubblica (atto n. 1269):
Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede
referente, il 17 dicembre 2008 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il
21 gennaio 2009.
Assegnato nuovamente alla 13ª commissione (Ambiente), in
sede deliberante, il 28 gennaio 2009.
Esaminato ed approvato dalla 13ª commissione, in sede
deliberante, il 29 gennaio 2009 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
 
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