Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 dicembre 2008, n. 221
Regolamento recante modificazione all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 13 luglio 2002, n. 196, di seguito denominato "decreto", con il quale e' adottato il regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;
Considerato che l'articolo 4, comma 4, del suddetto decreto ministeriale prevede che al termine del ciclo formativo la valutazione complessiva formulata per ciascun funzionario dalla commissione giudicatrice sia espressa in trentesimi;
Considerato che l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2007, n. 39, nell'introdurre modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, ha fissato, invece, in centesimi la valutazione delle prove concorsuali per l'accesso alle qualifiche iniziali della carriera prefettizia;
Ravvisata, quindi, l'opportunita', per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento, di rendere omogenei i punteggi di valutazione relativi alle prove di concorso con quelli formulati al termine del ciclo formativo, prevedendo che anche questi ultimi siano espressi in centesimi;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre
2008; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, la parola "trentesimi" e' sostituita con "centesimi".
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 dicembre 2008

Il Ministro : Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 309



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di' facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' subordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266":
"Art. 5. (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento
del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le
modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale
della durata di due anni, articolato in periodi alternati
di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di
valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del
corso ai fini del superamento del periodo di prova, di
risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita',
nonche' i criteri di determinazione della posizione in
ruolo del funzionario ritenuto idoneo. 2. Al termine del
biennio di formazione iniziale il funzionario e' destinato,
in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale
del governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate
dall'amministrazione ai fini della copertura,
l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di
ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo
minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non
puo' essere inferiore a due anni".
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Ministro dell'interno 13 febbraio 2007, n. 39 "Regolamento
recante modificazioni ed integrazioni al regolamento
approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la
disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139":
"Art. 6 - 1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: "1. Alle prove orali
sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano
riportato una media di almeno settanta centesimi nelle
cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in
ciascuna di esse.". 2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel
secondo periodo sostituire le parole "legislazione speciale
amministrativa da specificare nel bando di concorso" con le
seguenti: "legislazione speciale amministrativa riferita
alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno; ".
3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis: "2-bis. La
commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai
singoli candidati per ciascuna delle materie sopra
indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a
sorte.". 4. Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le
prove orali si intendono superate qualora il candidato
abbia riportato una votazione di almeno sessanta
centesimi.". 5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le
parole "fino ad un massimo di 0,50 trentesimi." con le
seguenti: "fino ad un massimo di 1,50 centesimi".



 
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