Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 gennaio 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Campbell Heather Ann, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente il regolamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 319/94 come sopra modificato, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista;
Vista l'istanza della sig.ra Campbell Heather Ann, nata a Huddersfield (Regno Unito) il 2 luglio 1970, cittadina britannica, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all' albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia;
Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Bachelor of Arts» presso la «University of Ulster» nel giugno 1994;
Preso atto che, in base a dichiarazione dell'Autorita' competente britannica risulta non essere regolamentata;
Considerato che la richiedente ha documentato di aver maturato esperienza professionale, di almeno due anni negli ultimi dieci, nel Regno Unito;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;
Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "giornalista professionista" e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/07;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali sulle materie indicate nell'allegato A;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Campbell Heather Ann, nata a Huddersfield (Regno Unito) il 2 luglio 1970, cittadina britannica, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, e che consiste nello svolgimento di attivita' giornalistica continuativa e retribuita per uno o piu' organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.
 
Art. 3.

Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto.
 
Art. 4.

La prova attitudinale scritta, ove oggetto di scelta della richiedente, consistera' nella redazione di un articolo su argomenti di attualita' scelti dal candidato tra quelli proposti dalla Commissione: 1) interno, 2) esteri, 3) economia - sindacato, 4) cronaca, 5) sport, 6) cultura - spettacolo.
 
Art. 5.

La prova attitudinale orale, vertera' sulle seguenti materie: 1) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione.
Roma, 22 gennaio 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate negli artt. 4 e 5. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 4. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di informazione, presso cui e' stato svolto il tirocinio.
 
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