Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2009
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticita' conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area. (Ordinanza n. 3735).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 29 novembre 2002, recante i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Vista la nota dell'Assessore alla Presidenza della regione Siciliana dell'11 dicembre 2008;
Considerato che in relazione al contesto di criticita' conseguente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della provincia di Catania sono cessate le condizioni dell'emergenza;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuita' amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalita', anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti territorialmente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione in regime ordinario degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della provincia di Catania;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 30 dicembre 2008.
Dispone:
Art. 1.

1. Il Presidente della Regione Siciliana e' confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2009, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresi', al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unita' di personale utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.
3. Il Commissario delegato e i comuni interessati per le attivita' della presente ordinanza sono altresi' autorizzati ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale gia' operante presso i comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 2002.
4. La Regione Siciliana, anche per il tramite del Commissario delegato nell'ambito delle proprie competenze, puo' provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 2002 che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione.
 
Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticita' in rassegna nonche' ulteriori risorse, anche extraregionali.
 
Art. 4.

1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attivita' svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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