Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14887-XV.J(4811) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «granata a 4, ripresa e colpo cal. 100 Di Giacomo» (massa attiva g 743), e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14882-XV.J(4812) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «granata multicolore C.75 Di Giacomo» (massa attiva g 322) e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14873-XV.J(4813) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «cilindrica C.75 apertura e colpo Di Giacomo» (massa attiva g 346) e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14872-XV.J(4822) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «sbruffo diametro 50 stelle e farfalle Di Giacomo» (massa attiva g 82,5) e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tale manufatto, che necessita di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14871-XV.J(4823) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «sbruffo diametro 50 stelle e sirene Di Giacomo» (massa attiva g 83,5) e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tale manufatto, che necessita di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14876-XV.J(4819) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «granata a 8 colpi C.100 Di Giacomo» (massa attiva g 595) e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14880-XV.J(4824) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «sbruffo diametro 50 stelle e lampi Di Giacomo» (massa attiva g 87) e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tale manufatto, che necessita di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.10217-XV.J(5117) del 9 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati: • CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4406 8 VULCANI CON 4 FARFALLE ARGENTO (massa attiva g 573,4); • CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4410 8 VULCANI CON 4 FARFALLE ROSSO MAGNESIO (massa attiva g 573,4); • CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4411 8 VULCANI CON 4 FARFALLE VERDE MAGNESIO (massa attiva g 573,4); • CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4406R 8 VULCANI CON 4 FARFALLE ARGENTO + LAMPI (massa attiva g 341,7); • CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4410R 8 VULCANI CON 4 FARFALLE ROSSO + LAMPI (massa attiva g 341,7); • CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4411R 8 VULCANI CON 4 FARFALLE VERDE + LAMPI (massa attiva g 341,7),sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (Torino), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, privi di qualsiasi sistema di accensione e che per l'attivazione necessitano di operazioni per l'installazione di idonee micce o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.10209-XV.J(5109) del 9 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati: • CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4200 8 BOMBETTE GIALLO (massa attiva g 521); • CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4205 8 BOMBETTE ORO (massa attiva g 492); • CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4206 8 BOMBETTE ARGENTO (massa attiva g 495); • CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4230 8 BOMBETTE KAMURO (massa attiva g 509); • CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4267 8 BOMBETTE ASSORTITE (massa attiva g 479),sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, privi di qualsiasi sistema di accensione e che per l'attivazione necessitano di operazioni per l'installazione di idonee micce o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14895-XV.J(5023) del 9 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati: • ALBIERI BC100C1 - BA (massa attiva g 330); • ALBIERI BC100C1 - LM (massa attiva g 330); • ALBIERI BC100C1 - RN (massa attiva g 330); • ALBIERI BC100C1 - VR (massa attiva g 330); • ALBIERI BC100C1 - BL (massa attiva g 330),sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, privi di qualsiasi sistema di accensione e che per l'attivazione necessitano di operazioni per l'installazione di idonee micce o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14896-XV.J(5018) del 9 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati: • ALBIERI BC100C1 - VL (massa attiva g 330); • ALBIERI BC100C1 - RG (massa attiva g 330); • ALBIERI BC100C1 - GL (massa attiva g 330); • ALBIERI BC100C1 - RS (massa attiva g 330); • ALBIERI BC100C1 - OA (massa attiva g 330),sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, privi di qualsiasi sistema di accensione e che per l'attivazione necessitano di operazioni per l'installazione di idonee micce o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 
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