Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2008
Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, comma 8, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si proceda all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del citato decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, e successive modificazioni, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2007, n. 125, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarieta' sociale;
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1.

Trasferimento delle strutture riguardanti il Ministero della
solidarieta' sociale
1. Le strutture di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero della solidarieta' sociale, trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, sono le seguenti:
a) Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR);
b) Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;
c) Direzione generale dell'immigrazione;
d) Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;
e) Direzione generale della comunicazione.
2. La Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR) e' articolata nei seguenti uffici dirigenziali di livello non generale:
a) Divisione I - Responsabilita' sociale delle imprese e affari generali;
b) Divisione II - Politiche per la famiglia, gli anziani, l'inclusione e la coesione sociale;
c) Divisione III - Politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
d) Divisione IV - Politiche per i giovani e la mobilita' internazionale;
e) Divisione V - Politiche per le persone con disabilita'.
3. La Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Divisione I - Politiche finanziarie, Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) e affari generali;
b) Divisione II - Valutazione e promozione delle politiche sociali;
c) Divisione III - Monitoraggio della spesa sociale.
4. La Direzione generale dell'immigrazione e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Divisione I - Programmi finanziati con risorse comunitarie e affari generali;
b) Divisione II - Politiche per l'immigrazione;
c) Divisione III - Politiche di integrazione e affari internazionali.
5. La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Divisione I - Formazioni sociali e affari generali;
b) Divisione II - Associazionismo sociale;
c) Divisione III - Volontariato.
6. La Direzione generale della comunicazione e' articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali:
a) Divisione I - Piani e progetti di comunicazione, valutazione e affari generali;
b) Divisione II - Iniziative e prodotti di informazione e comunicazione;
c) Divisione III - Sistema integrato delle relazioni con il pubblico.
 
Art. 2.
Organismi operanti presso
il Ministero della solidarieta' sociale
1. Sono altresi' trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, gli organismi operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale, riordinati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 
Art. 3.
Trasferimento delle strutture riguardanti
il Ministero della salute
1. Le strutture dell'ex Ministero della salute, articolate in dipartimenti, trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, sono le seguenti:
a) Dipartimento della qualita';
b) Dipartimento dell'innovazione;
c) Dipartimento della prevenzione e comunicazione;
d) Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.
2. Presso ognuno dei quattro Dipartimenti, alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, sono istituiti i seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali - Conferenza dei capi Dipartimento;
b) Ufficio II - Programmazione e controllo;
c) Ufficio III - Sistemi di qualita' e valutazione.
Le funzioni di consulenza, studio e ricerca sono determinate nel numero complessivo di nove alle dirette dipendenze dei Capi Dipartimento.
 
Art. 4.
Dipartimento della qualita'
1. Il Dipartimento della qualita' e' articolato nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema;
b) Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie;
c) Direzione generale del sistema informativo;
2. Nell'ambito del Dipartimento della qualita' opera il rappresentante del Ministero della salute in seno alla struttura tecnica interregionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 52, comma 27 della legge 7 dicembre 2002, n. 289, con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali;
b) Ufficio II - Programmazione sanitaria, Piano sanitario nazionale, livelli essenziali di assistenza;
c) Ufficio III - Qualita' delle attivita' e dei servizi;
d) Ufficio IV - Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget;
e) Ufficio V - Principi etici di sistema;
f) Ufficio VI - Federalismo;
g) Ufficio VII - Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
h) Ufficio VIII - Attivita' amministrativa per la corresponsione di indennizzi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210;
i) Ufficio IX - Attivita' medico-legale;
l) Ufficio X - SiVeAS.
Nella Direzione generale opera il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale sono determinate nel numero di quattro, conferibili a dirigenti di seconda fascia.
4. La Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali;
b) Ufficio II - Assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante;
c) Ufficio III - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
d) Ufficio IV - Personale del Servizio sanitario nazionale;
e) Ufficio V - Formazione continua;
f) Ufficio VI - Deontologia delle professioni sanitarie;
g) Ufficio VII - Programmazione dei fabbisogni del Servizio sanitario nazionale e riconoscimento dei titoli;
h) Ufficio VIII - Ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale;
i) Ufficio SASN (servizio di assistenza sanitaria al personale navigante) di Genova;
l) Ufficio SASN (servizio di assistenza sanitaria al personale navigante) di Napoli.
Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale sono determinate nel numero di quattro, conferibili a dirigenti di seconda fascia.
5. La Direzione generale del sistema informativo e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali;
b) Ufficio II - Direzione statistica;
c) Ufficio III - Coordinamento, sviluppo e gestione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS);
d) Ufficio IV - Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale;
e) Ufficio V - Tecnologie e infrastrutture;
f) Ufficio VI - Monitoraggio dei contratti del sistema informativo sanitario.
Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale sono determinate nel numero di tre, conferibili a dirigenti di seconda fascia.
6. Presso il Dipartimento della qualita' opera la Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita' cui e' preposto un dirigente di prima fascia, da nominare ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' articolata in un ufficio centrale di livello dirigenziale non generale e in cinque segreterie tecniche per ciascuna sezione del Consiglio.
Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita' e' istituita una funzione di consulenza, studio e ricerca, conferibile a dirigente di seconda fascia.
 
Art. 5.
Dipartimento dell'innovazione
1. Il Dipartimento dell'innovazione e' articolato nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici;
b) Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica;
c) Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio.
2. La Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali;
b) Ufficio II - Competenze in materia farmaceutica;
c) Ufficio III - Dispositivi medici;
d) Ufficio IV - Diagnostici in vitro;
e) Ufficio V - Attivita' ispettive, monitoraggio e sorveglianza sui dispositivi medici;
f) Ufficio VI - Sperimentazione clinica dei dispositivi medici;
g) Ufficio VII - Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici;
h) Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.
Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale sono determinate nel numero di quattro, conferibili a dirigenti di seconda fascia.
3. La Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali;
b) Ufficio II - Riconoscimento e vigilanza IRCCS;
c) Ufficio III - Verifiche su ricerche IRCCS;
d) Ufficio IV - Ricerca sanitaria e tecnologica;
e) Ufficio V - Vigilanza enti;
f) Ufficio VI - Vigilanza sull'Istituto superiore di sanita' e sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
g) Ufficio VII - Reti nazionali ed internazionali di alta specialita' e tecnologia;
h) Ufficio VIII - Medicina dello sport e antidoping.
Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale sono determinate nel numero di cinque, conferibili a dirigenti di seconda fascia.
4. La Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali e contenzioso del lavoro;
b) Ufficio II - Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane;
c) Ufficio III - Gestione del personale;
d) Ufficio IV - Trattamento economico del personale;
e) Ufficio V - Relazioni sindacali;
f) Ufficio VI - Bilancio e controllo di gestione;
g) Ufficio VII - Gestione patrimonio;
h) Ufficio VIII - Beni mobili e servizi;
i) Ufficio IX - Attivita' di prevenzione e protezione dai rischi;
l) Ufficio X - Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione.
Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale sono determinate nel numero di due, conferibili a dirigenti di seconda fascia.
 
Art. 6.
Dipartimento della prevenzione e comunicazione
1. Il Dipartimento della prevenzione e comunicazione e' articolato nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali;
c) Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali.
2. La Direzione generale della prevenzione sanitaria e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali;
b) Ufficio II - Ambiente di vita e di lavoro;
c) Ufficio III - Coordinamento uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF);
d) Ufficio IV - Sicurezza ambientale e prevenzione primaria;
e) Ufficio V - Malattie infettive e profilassi internazionale;
f) Ufficio VI - Biotecnologie e prevenzione secondaria;
g) Ufficio VII - Tutela della salute dei soggetti piu' vulnerabili;
h) Ufficio VIII - Trapianti;
i) Ufficio IX - Prevenzione attiva ed integrazione socio-sanitaria;
l) Ufficio X - Salute della donna e dell'eta' evolutiva;
3. La Direzione generale della prevenzione sanitaria coordina, per quanto di competenza, le attivita' dei seguenti uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, di livello dirigenziale non generale, la cui direzione e' conferita a dirigenti medici di seconda fascia:
1. USMAF Milano-Malpensa (unita' territoriali: Milano- Malpensa, Torino);
2. USMAF Trieste (unita' territoriali: Trieste, Venezia);
3. USMAF Genova (unita' territoriali: Genova, Savona, La Spezia, Imperia);
4. USMAF Bologna (unita' territoriali: Bologna, Ravenna);
5. USMAF Livorno (unita' territoriali: Livorno, Pisa);
6. USMAF Roma Fiumicino (unita' territoriali: Roma, Fiumicino, Civitavecchia);
7. USMAF Pescara (unita' territoriali: Pescara, Ancona);
8. USMAF Napoli (unita' territoriali: Napoli, Salerno, Cagliari, Porto Torres);
9. USMAF Bari (unita' territoriali: Bari, Manfredonia, Taranto);
10. USMAF Brindisi (unita' territoriali: Brindisi, Gallipoli);
11. USMAF Palermo (unita' territoriali: Palermo, Porto Empedocle, Trapani);
12. USMAF Catania (unita' territoriali di Catania, Messina, Siracusa, Augusta, Reggio Calabria, Gioia Tauro).
Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale sono determinate nel numero di dieci, conferibili a dirigenti di seconda fascia, di cui due destinabili a funzioni ispettive e di consulenza per gli uffici dipendenti da quelli principali di Milano e di Roma-Fiumicino, per i quali potranno altresi' svolgere funzioni di supporto all'attivita' di gestione dei titolari.
4. La Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali;
b) Ufficio II - Studi e ricerche;
c) Ufficio III - Comunicazione e informazione;
d) Ufficio IV - Relazioni istituzionali;
e) Ufficio V - Portale del Ministero.
Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale sono determinate nel numero di quattro, conferibili a dirigenti di seconda fascia.
5. La Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali;
b) Ufficio II - Assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea;
c) Ufficio III - Rapporti con l'OMS e altre agenzie ONU;
d) Ufficio IV - Rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'OCSE;
e) Ufficio V - Accordi bilaterali;
f) Ufficio VI - Assistenza sanitaria all'estero di cittadini italiani e assistenza sanitaria degli stranieri in Italia;
g) Ufficio VII - Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria.
Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale sono determinate nel numero di due, conferibili a dirigenti di seconda fascia.
 
Art. 7.

Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti
1. Il Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e' articolato nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario;
b) Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;
c) Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare.
2. La Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali;
b) Ufficio II - Sanita' animale ed anagrafi;
c) Ufficio III - Gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unita' centrale di crisi;
d) Ufficio IV - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario;
e) Ufficio V - Fabbricazione medicinali veterinari e dispostivi medici ad uso veterinario;
f) Ufficio VI - Benessere animale;
g) Ufficio VII - Alimentazione animale;
h) Ufficio VIII - PI
F e UVAC;
i) Ufficio IX - Audit.
3. La Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario coordina, per quanto di competenza, i seguenti uffici veterinari di livello dirigenziale non generale per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posti di ispezione frontalieri (PIF), la cui direzione e' conferita a dirigenti veterinari di seconda fascia:
1. Torino UVAC Piemonte - PIF;
2. Pollein UVAC Valle d'Aosta - PIF;
3. Milano UVAC Lombardia;
4. Vipiteno UVAC Trentino-Alto Adige;
5. Verona UVAC Veneto - PIF;
6. Gorizia UVAC Friuli-Venezia Giulia;
7. Parma UVAC Emilia-Romagna;
8. Genova UVAC Liguria - PIF;
9. Livorno UVAC Toscana - PIF;
10. Ancona UVAC Marche e Umbria - PIF;
11. Pescara UVAC Abruzzo e Molise;
12. Fiumicino UVAC Lazio -PIF;
13. Napoli UVAC Campania e Basilicata - PIF;
14. Bari UVAC Puglia - PIF;
15. Reggio Calabria UVAC Calabria - PIF;
16. Palermo UVAC Sicilia - PIF;
17. Sassari UVAC Sardegna - PIF;
18. Malpensa, Linate, Chiasso - PIF;
19. Bologna - PIF;
20. La Spezia - PIF.
Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale sono determinate nel numero di due, conferibili a dirigenti di seconda fascia, uno dei quali destinabile a funzioni di consulenza presso l'ufficio PIF di Malpensa.
4. La Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali;
b) Ufficio II - Igiene generale degli alimenti;
c) Ufficio III - Igiene prodotti di origine animale;
d) Ufficio IV - Alimentazione particolare ed erboristeria;
e) Ufficio V - Nutrizione;
f) Ufficio VI - Igiene delle tecnologie alimentari;
g) Ufficio VII - Prodotti fitosanitari;
h) Ufficio VIII - Piani di controllo della catena alimentare e sistemi di allerta;
i) Ufficio IX - Esportazione prodotti alimentari.
Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale sono determinate nel numero di due, conferibili a dirigenti di seconda fascia.
5. Il Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Ufficio I - Affari generali;
b) Ufficio II - Rischio chimico-fisico e biologico;
c) Ufficio III - Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare;
d) Ufficio IV - Segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare.
 
Art. 8.
Organismi operanti presso il Ministero della salute
1. Sono altresi' trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, gli organismi operanti presso il Ministero della salute, riordinati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 
Art. 9.

Uffici di diretta collaborazione del Ministero della solidarieta'
sociale e del Ministero della salute
1. A seguito del processo di accorpamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno cessato di operare gli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero della solidarieta' sociale e il Ministero della salute.
 
Art. 10.
Personale in servizio
1. In connessione con il trasferimento delle strutture confluisce nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il personale di ruolo in servizio presso l'ex Ministero della solidarieta' sociale e l'ex Ministero della salute, come evidenziato nelle tabelle allegate al decreto.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 20 novembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 377
 
Allegato A
----> Vedere Allegato a pag. 8 <----
 
Allegato B
----> Vedere Allegato a pag. 9 <----
 
Allegato C

----> Vedere Allegato a pag. 10 <----
 
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