Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 dicembre 2008
Rettifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 1 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2008, con il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara»;
Vista l'istanza presentata dalla regione Veneto, con nota n. 630823 del 27 novembre 2008, con la quale e' stata richiesta la rettifica dell'art. 8 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» senza specificazioni aggiuntive, in contenitori in acciaio inox della capacita' di litri 25 e 30;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 16 dicembre 2008 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito all'accoglimento della suddetta istanza;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», annesso al decreto ministeriale 1 agosto 2008, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Articolo unico
Il testo dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», annesso al decreto ministeriale 1 agosto 2008, richiamato in premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo:
«I vini delle tipologie “Gambellara” e “Gambellara” classico devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Tuttavia, per i vini della sola tipologia “Gambellara”, e' consentita l'immissione al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo a vite, nonche' in fusti in acciaio inox della capacita' di litri 25 e 30.
Il vino a doc “Gambellara” Classico Vin Santo deve essere immesso al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela puo' essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 3, 6, 9, 12 e 18.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2008
Il Capo Dipartimento: Nezzo
 
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