Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 settembre 2008
Inclusione della sostanza attiva tritosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/70/CE dell'11 luglio 2008 della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la direttiva 2008/70/CE della Commissione dell'11 luglio 2008, concernente l'iscrizione della sostanza attiva tritosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Tenuto conto che la Germania, in qualita' di Stato membro relatore, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;
Considerato che il suddetto rapporto di valutazione e' stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;
Considerato che e' stato chiesto all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) di redigere un parere scientifico su un aspetto specifico nel contesto della valutazione del rischio relativa alla sostanza attiva tritosulfuron;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tritosulfuron devono soddisfare in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione;
Considerato che in Italia non risultano attualmente autorizzati, prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tritosulfuron;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/70/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva tritosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/70/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per la sostanza attiva sopra citata, nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;
Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per la revisione delle autorizzazioni provvisorie in corso di validita' dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tritosulfuron;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);
Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva tritosulfuron e' iscritta, fino al 30 novembre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tritosulfuron dovranno presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;
b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 3.

1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 11 settembre 2008
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 37
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 7 <----
 
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