Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 novembre 2008
Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei regolamenti nn. 509/06 e 510/06, e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
Vista la legge n. 164/1992 concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;
Visti i regolamenti (CE) n. 509 e n. 510 del 20 marzo 2006 concernenti la protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 60582 del 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2007, concernente la determinazione dei criteri e le modalita' per la concessione di contributi per la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari contraddistinti da riconoscimento U.E. , ai sensi dei regolamenti CE n. 509/06 e n. 510/06 e da riconoscimento nazionale , ai sensi della legge n. 164/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 9 gennaio 2008 recante Regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Ritenuta l'opportunita' di modificare il decreto ministeriale n. 60582 del 25 gennaio 2007 al fine di specificare in maniera piu' dettagliata i criteri di attribuzione dei contributi in questione, anche in considerazione della necessita' di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalita' per la concessione dei predetti contributi;
Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione
Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in favore delle iniziative appresso indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei regolamenti nn. 509/06 e 510/06 citati in premessa e da riconoscimento nazionale ai sensi della legge n. 164/1992. In particolare il campo di applicazione delle attivita' per le quali sono concessi dei contributi dovra' riguardare le seguenti categorie di iniziative:
a) iniziative riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati dal Ministero della politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo ed altri organismi specializzati, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'immagine e della qualita' nonche' per una migliore produzione ed una piu' estesa divulgazione, conoscenza ed informazione delle indicazioni geografiche concernenti le produzioni agroalimentari nazionali, in campo nazionale ed internazionale;
b) iniziative riguardanti la valorizzazione, la salvaguardia dell'immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, predisposte da consorzi di tutela, enti, organismi ed associazioni, di seguito indicati come soggetti proponenti, ed inerenti la produzione agro-alimentare nazionale contraddistinta da riconoscimento U.E. e ai sensi della legge n. 164/1992.
 
Art. 2.

Presentazione delle istanze
1. Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 (lettere «a)» e «b)») devono pervenire entro il 1° marzo di ogni anno.
2. Le istanze devono:
a) riferirsi espressamente ad una delle due categorie di iniziative di cui al precedente art. 1 ed essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualita' e la tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. Ogni soggetto proponente potra' presentare una sola istanza per categoria: una per la categoria «a» ed una per la categoria «b», di cui al precedente art. 1;
b) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi dei regolamenti CE n. 509/06 e n. 510/06 e, da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992;
c) contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca presso il quale effettuare eventuali accrediti;
d) essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;
e) contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e l'importo di contributo richiesto;
f) contenere l'indicazione di quali altre attivita' sono state svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con la pubblica amministrazione.
2. Alle istanze di cui al comma 1, deve essere allegata copia della seguente documentazione:
a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attivita' da porre in essere;
b) dettagliato preventivo di spesa, comprensivo di una tabella di riepilogo da redigere secondo gli schemi allegati fac-simile (allegati 1 e 2) da fornire anche su supporto informatico (cd, dvd, ecc.) in Excel;
c) atto costitutivo;
d) statuto;
e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto;
f) relazione sulla struttura organizzativa dell'ente (organigramma);
g) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);
h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici; nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri Enti od altre Amministrazioni indicare in quale proporzione;
i) presentazione del certificato della CCIAA competente, con data non anteriore a sei mesi, con riferimento all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero certificato rilasciato dalla Prefettura di appartenenza.
 
Art. 3.

Valutazione delle istanze
1. L'Amministrazione, su parere della Commissione esaminatrice appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'art. 1, nonche' la loro idoneita' tecnico-economica. Il giudizio d'idoneita' non comportera' l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze.
2. Sulla base del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice verra' effettuato, a cura dell'Amministrazione, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.
3. Per l'effettuazione dell'esame comparativo delle istanze presentate si terra' conto dei criteri di priorita', di cui al successivo art. 4, delle disponibilita' finanziarie da parte dell'Amministrazione e di quanto stabilito dagli indirizzi politico-amministrativi, di cui all'art. 4, comma 2 del decreto-legislativo n. 165/2001.
 
Art. 4.

Criteri di priorita'
1. Dal recepimento del parere della Commissione di cui al precedente art. 3, l'amministrazione effettua, per ciascuna delle 2 categorie di iniziative, di cui all'art. 1 del presente decreto, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.
2. La comparazione e' effettuata secondo i seguenti criteri di priorita':
a) impatto su interi comparti merceologici;
b) natura del richiedente, dando priorita' ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 ad enti e/o organismi associativi rappresentativi di interi comparti merceologici ed operanti nel settore da almeno un biennio nonche' ai Consorzi di nuovo riconoscimento, da non piu' di due anni e loro aggregazioni;
c) collaborazione, fra piu' soggetti proponenti, per la realizzazione di iniziative, di cui all'art. 1, riguardanti piu' prodotti a indicazione geografica;
d) corretta esecuzione di precedenti progetti realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con l'Ufficio SACO VII;
e) assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione.
 
Art. 5.

Ammissione a contributo
1. Terminato l'esame di comparazione di cui al precedente art. 4, l'amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e ne da' comunicazione agli interessati.
 
Art. 6.

Percentuali e modalita' di erogazione di contributo
1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% fatte salve le percentuali piu' basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.
3. Le modalita', i tempi nonche' tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonche' la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.
 
Art. 7.

Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale n. 60582 del 25 gennaio 2007 e' abrogato.
 
Art. 8.

Entrata in vigore
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2008
Il Capo Dipartimento: Nezzo Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 188
 
Allegato

----> Vedere tabelle alle pagg. 28-29 <----
 
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