Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2008
Modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2664).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Ritenuta l'opportunita', per esigenze di semplificazione, di eliminare l'obbligo per gli intermediari di trasmettere annualmente all'ISVAP le dichiarazioni relative alla sussistenza della copertura assicurativa della polizza di responsabilita' civile professionale;
A d o t t a
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 37 del Regolamento ISVAP
n. 5 del 16 ottobre 2006
1. L'art. 37 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e' modificato come segue:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della polizza di assicurazione della responsabilita' civile» sono inserite le parole: «, salvo i casi di polizze pluriennali,» e le parole: «ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della polizza di assicurazione della responsabilita' civile» sono inserite le parole: «, salvo i casi di polizze pluriennali,» e le parole: «ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4» sono soppresse;
c) il comma 4 e' soppresso.
 
Art. 2.

Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3.

Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
Roma, 17 dicembre 2008
Il presidente: Giannini
 
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