Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2008
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo-Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2408/1992, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 alla citta' di Cuneo;
Vista la delega conferita con nota n. 0001789 del 31 gennaio 2008 dal Ministro dei trasporti illo tempore al presidente della regione Piemonte, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Cuneo;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il 29 febbraio 2008;
Visto il verbale della Conferenza del 29 febbraio 2008 nel quale risulta che la regione Piemonte si impegna a cofinanziare la continuita' territoriale della citta' di Cuneo con un ammontare di 150.000,00 euro per ciascuno degli anni di intervento;
Vista la comunicazione n. 1492/U.C./TRP del 7 ottobre 2008 con la quale la regione Piemonte informa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che e' stato approvato l'«Assestamento di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie» che prevede la partecipazione della regione Piemonte agli oneri di finanziamento per i collegamenti aerei da Cuneo Levaldigi per Roma Fiumicino con la somma di 150.000,00 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
Vista la legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2008, in particolare l'art. 12;
Vista la nota ministeriale n. 005852 del 14 novembre 2008, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Cuneo Levaldigi;
Vista la nota ministeriale n. 005853 del 14 novembre 2008 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi Roma Fiumicino;
Vista la nota ministeriale n. 005854 del 14 novembre 2008 con la quale viene comunicato alla societa' di gestione dell'aeroporto di Cuneo (Soc. SOGEAC S.p.A.) e alla societa' di gestione degli aeroporti di Roma (Soc. ADR S.p.A.) che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino;
Vista la nota ministeriale n. 005855 del 14 novembre 2008 con la quale viene comunicato ai vettori Alitalia e Air Alps che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino;
Decreta:
Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa della Commissione europea, prevista dall'art. 16, par. 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008.
 
Art. 3.

Qualora entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa indicata nell'art. 2, nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare la rotta sopra detta sara' concesso, ai sensi dell'art. 16, par. 9 del regolamento CE 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di due anni, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
 
Art. 4.

L'ENAC e' incaricata di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet ww.enac-italia.it il bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresi' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 5.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 3, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino, e viene altresi' approvata la convenzione tra ENAC e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.
Il decreto ministeriale di cui al comma precedente e' sottoposto al visto degli Organi di controllo del medesimo Ministero e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 6.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2008
Il Ministro : Matteoli
 
Allegato

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta
Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Piemonte, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
1. Rotta interessata.
Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa.
1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
2. Requisiti richiesti.
2.1 L'ENAC verifichera' che i vettori accentanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico:
essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza, di esercizio ai sensi della normativa comunitaria;
dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri presso gli Enti dello Stato italiano.
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
3.1 In termini di numero di frequenze minime:
Tra Cuneo Levaldigi e Roma Fiumicino e viceversa.
La frequenza minima per la rotta sopra individuata e' la seguente:
due voli giornalieri in andata e due voli giornalieri in ritorno dal lunedi' al venerdi' per tutto l'anno;
un volo giornaliero in andata il sabato con partenza la mattina e un volo giornaliero in ritorno la domenica con partenza la sera per tutto l'anno;
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
3.2. In termini di orari.
Sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino dal lunedi' al venerdi': un volo con partenza nella fascia oraria 6,30-8,00 e un volo con partenza nella fascia oraria 17,00-18,00;
Sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino il sabato: un volo con partenza nella fascia oraria 6,30-8,00;
Sulla rotta Roma Fiumicino - Cuneo Levaldigi dal lunedi' al venerdi': un volo con partenza nella fascia oraria 13,30-15,00 e un volo con partenza nella fascia oraria 20,00-21,30;
Sulla rotta Roma Fiumicino - Cuneo Levaldigi la domenica: un volo con partenza nella fascia oraria 20,00-21,30.
3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta.
Il servizio Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa dovra' essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacita' minima di trenta posti.
Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovra' essere offerta maggiore capacita' tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive ne' all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 3.4.
I vettori che svolgono il servizio onerato, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'.
3.4. In termini di tariffe:
a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:
Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino 106,00 EUR;
Roma Fiumicino - Cuneo Levaldigi 106,00 EUR.
Le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte;
b) ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC, adegua le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata ai vettori che operano sulla rotta in questione e viene portata a conoscenza della Commissione europea;
c) in caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal quarto trimestre 2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore, quest'ultima valutata convenzionalmente nella misura del 20%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni e' costituito dal prezzo del carburante di febbraio 2008. Per la definizione del prezzo e' considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo, espressa in Dollari USA per tonnellata, del mese precedente di quello a cui si fa riferimento. La quotazione cosi' ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC, sentiti i vettori. L'eventuale adeguamento tariffario decorrera' dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea.
3.5. In termini di continuita' dei servizi:
Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, i vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
garantire il servizio per almeno dodici mesi;
uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;
fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra' ammontare a 200.000,00 euro mediante fideiussione bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potra' utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato. Nel caso i presenti oneri vengano accettati da piu' vettori, la cauzione sara' commisurata alla quota parte del servizio accettato. La cauzione sara' svincolata alla fine del servizio ed in seguito alla verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione;
effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuita' territoriale sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa.
Fermo restando le penali di cui al precedente punto del presente paragrafo, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, sia le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato»), sia le sanzioni amministrative previste dal Decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie.
 
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