Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 novembre 2008
Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modifiche, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino ed in particolare l'art. 14 concernente la detenzione di vinaccia, i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le norme in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale n. 768 del 19 dicembre 1994, che contiene disposizioni in applicazione della normativa comunitaria in materia di documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta di registri nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, concernente la disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore;
Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2004 recante misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcool etilico di origine agricola;
Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2005 contenente le norme per i riconoscimenti delle imprese che procedono alla trasformazione dell'alcool in bioetanolo da destinare alla carburazione;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, e n. 555/2008 per quanto riguarda l'eliminazione dei sottoprodotti stessi;
Vista la nota della Commissione U.E. n. D/23810 del 3 ottobre 2008 che consente l'entrata in applicazione del programma nazionale di sostegno;
Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VI, sezione D, del citato regolamento (CE) n. 479/2008 e della sezione 7 del citato regolamento (CE) n. 555/2008;
Considerata, altresi', l'opportunita' di rivedere, sulla base dell'esperienza acquisita, le modalita' per il ritiro sotto controllo;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 novembre 2008;
Decreta:
Art. 1.
Norme generali
1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste all'art. 16 e dall'allegato VI, lettera D), del regolamento (CE) n. 479/08, nonche' dagli articoli 21 e seguenti del regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 in materia di' eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
«Ministero» il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
«ICQ» l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
«produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;
«distillatori»: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.
 
Art. 2.
Soggetti interessati
1. In conformita' all'allegato VI, lettera D, del regolamento (CE) n. 479/2008 e' vietata la sovrappressione delle uve nonche' la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione del vinello.
2. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 82 del 20 febbraio 2006, i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore o, nei casi indicati al successivo art. 5, al ritiro sotto controllo.
3. Sono esonerati sia dall'obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo i produttori:
a) che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 25 hl;
b) di vini spumanti di qualita' di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualita' prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.
 
Art. 3.
Termini
1. La consegna ai distillatori o il ritiro sotto controllo, di cui all'art. 5 del presente decreto, e' effettuata:
per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e province autonome;
per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna.
In applicazione dell'art. 17 del regolamento CE 884/2001, nel registro tenuto in conformita' al medesimo regolamento ed al decreto ministeriale n. 768/1994, le fecce e le vinacce sono prese in carico il giorno stesso della loro separazione dai mosti e dai vini.
2. La consegna del vino, a completamento dell'obbligo, ai distillatori o agli acetifici e' effettuata entro il 31 agosto. I prodotti ottenuti dalla distillazione del vino non beneficiano di aiuti comunitari.
3. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool grezzo deve avvenire entro il 20 giugno per tutte le vinacce e per le fecce consegnate entro il 30 maggio. Le fecce consegnate dopo il 30 maggio sono distillate entro il 31 luglio.
 
Art. 4.
Caratteristiche
1. I sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna o del ritiro sotto controllo devono avere le seguenti caratteristiche minime:
a) vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
b) fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidita'. Le fecce devono essere denaturate secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale del 31 luglio 2006.
2. La quantita' di alcool contenuta nei sottoprodotti rispetto al volume di alcool contenuto nel vino e' almeno pari al:
10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve,
7% per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP,
5% per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.
3. L'aumento di volume del vino ottenuto dall'impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per l'aumento del grado alcolometrico del vino e per la sua edulcorazione non e' preso in conto ai fini del calcolo di detta percentuale del 10%.
4. Per determinare il volume di alcool contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole e' fissato in:
a) 9,0% per la zona C I;
b) 9,5% per la zona C II;
c) 10,0% per la zona C III.
5. Qualora le percentuali indicate al punto 2 non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantita' di vino di loro produzione tale da garantire il rispetto delle stesse. Il vino deve essere denaturato a norma del decreto ministeriale 11 aprile 2001.
L'obbligo puo' essere assolto consegnando vino di produzione propria all'industria dell'aceto, senza procedere alla denaturazione. In tale caso, il quantitativo di alcool contenuto nel vino consegnato a questo scopo e' detratto del quantitativo di alcool contenuto nel vino che deve essere avviato alla distillazione.
6. In applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, del regolamento (CE) n. 884/2001, il trasporto sul territorio nazionale delle vinacce e delle fecce verso una distilleria e' scortato da una bolletta di consegna conforme:
agli allegati A e B al decreto ministeriale 29 novembre 1978, compilati nei modi stabiliti sia dai titoli I e III del regolamento (CE) n. 884/2001, sia dal decreto ministeriale n. 768/1994, oppure,
all'allegato III al regolamento (CE) n. 884/2001, compilato nei modi stabiliti sia dai titoli I e III del regolamento (CE) n. 884/2001 sia dal decreto ministeriale n. 768/1994, con esclusione delle rispettive disposizioni concernenti la convalida.
 
Art. 5.
Ritiro sotto controllo
1. I produttori sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti, ma obbligati al ritiro sotto controllo, qualora la distillazione rappresenti un onere sproporzionato. Rientrano in tale fattispecie i produttori:
a) che ottengano nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto compreso tra i 25 hl ed i 100 hl;
b) che abbiano gli impianti ubicati nelle piccole isole ad eccezione della Sicilia e della Sardegna;
c) che pratichino il metodo di produzione biologico delle uve da vino destinate alla produzione di vini e di mosti;
d) le cui produzioni rientrino in particolari tipologie di vini. Restano validi gli esoneri gia' concessi, riportati nell'elenco allegato n. 1. Ulteriori tipologie di prodotti sono individuate con provvedimento direttoriale dal Ministero sulla base di motivate richieste presentate dai produttori o loro associazioni entro il 31 marzo di ciascun anno. Le autorizzazioni sono concesse prima dell'inizio della campagna.
2. Con provvedimento direttoriale del Ministero sono individuate ulteriori categorie di produttori per le quali la distillazione rappresenta un onere sproporzionato. Per ottenere tale provvedimento, i produttori o loro associazioni presentano richieste di esonero alle regioni e province autonome giustificando l'onere sproporzionato e dichiarando la destinazione dei sottoprodotti. Le regioni e province autonome, qualora ritengano sufficientemente motivata e giustificata la richiesta, trasmettono l'istanza al Ministero con l'indicazione: della destinazione dei sottoprodotti, degli organismi pubblici individuati dalle regioni e province autonome che effettueranno i controlli e delle modalita' di svolgimento degli stessi, al fine di rispettare l'art. 79 del regolamento CE 555/08.
3. Per le uve da vino trasformate in prodotti diversi dal mosto e dal vino si attua il ritiro sotto controllo per tutti i sottoprodotti ottenuti; in tal caso non si applica l'art. 4.
4. Sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione. Fermo restando le norme di carattere fiscale vigenti, i soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione e dalle altre destinazioni previste dal presente articolo, presentano apposita richiesta. A tal fine:
a) la domanda e' presentata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente che provvede al rilascio dell'autorizzazione. Le regioni e province autonome operano secondo le linee guida emanate dal Ministero d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, a seguito di modifica del Programma nazionale di sostegno presentato alla Commissione UE;
b) per la campagna 2008-2009 l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero, previo parere della regione o provincia autonoma territorialmente competente, cui la domanda e' presentata;
c) restano valide le autorizzazioni gia' concesse.
5. Sono esonerati dall'obbligo di consegna delle vinacce i produttori che:
a) cedono le vinacce ad uno stabilimento che procede all'estrazione di enocianina, per le quantita' effettivamente cedute, fermo restando l'obbligo di consegnare la restante parte dei sottoprodotti non ceduti. In tale caso, in deroga a quanto stabilito al precedente art. 4, il quantitativo di alcool contenuto nei prodotti consegnati alle distillerie e' pari almeno al 5% del volume di alcool contenuto nel vino;
b) cedono le vinacce per la produzione di prodotti agroalimentari, di cui all'elenco allegato n. 2, per le quantita' effettivamente utilizzate. Ulteriori prodotti saranno autorizzati dal Ministero su richiesta delle regioni e province autonome.
6. I produttori che si avvalgono della possibilita' stabilita al presente articolo, comma 1, lettera a), b), c) e d) e comma 3 comunicano, almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni, all'Ufficio periferico ICQ territorialmente competente: la natura e la quantita' dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati nonche' il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano. Gli obblighi di comunicazione per i produttori che rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 4, sono stabiliti con provvedimento direttoriale.
7. I produttori che si avvalgono della possibilita' stabilita al presente articolo, comma 5, lettera b), comunicano, almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni, all'Ufficio periferico ICQ territorialmente competente: il nome e la ragione sociale della ditta utilizzatrice della vinaccia, la sede legale, l'indirizzo dello stabilimento, la quantita' di vinaccia ed il piano di consegna.
8. I titolari degli stabilimenti che procedono all'estrazione di enocianina comunicano all'Ufficio periferico ICQ territorialmente competente, almeno entro il quarto giorno antecedente l'introduzione della vinaccia nello stabilimento: il nome e la ragione sociale della ditta utilizzatrice della vinaccia, la sede legale, l'indirizzo dello stabilimento e la quantita' complessiva di vinaccia ed il piano di consegna.
9. Le comunicazioni previste ai paragrafi precedenti vengono effettuate direttamente ovvero tramite telegramma, telefax o posta elettronica. In applicazione dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore e' annotato:
la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui e' trasmessa la comunicazione;
lo scarico della feccia o della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui e' effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa.
10. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ, nonche' il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.
11. Gli organi incaricati dei controlli, di cui al successivo art. 15, garantiscono il rispetto dell'art. 79 del regolamento CE 555/2008.
12. Alle fattispecie indicate nel presente articolo si applicano i termini stabiliti al precedente art. 3.
13. Al ritiro sotto controllo si applicano le disposizioni previste nel decreto legislativo n. 152/2006 contenente norme in materia ambientale.
 
Art. 6.
Acetifici
1. Gli acetifici che ricevono il vino da parte dei produttori i quali intendono con detta consegna avvalersi della facolta' di cui all'art. 23, paragrafo 2 del regolamento CE 555/08 rilasciano, entro dieci giorni dalla consegna dei vini, un attestato contenente almeno gli elementi di cui al modello A) allegato n. 3 al presente decreto da compilare in tre esemplari, da destinare come indicato nella note in calce al modello stesso.
2. La consegna del vino in acetificio avviene secondo le disposizioni previste all'art. 10 del regolamento CE n. 884/2001.
3. La consegna del vino all'acetificio in assolvimento dell'obbligo di cui al precedente art. 4 avviene entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello dell'ottenimento delle uve.
 
Art. 7.
Verifiche
1. Il titolo alcolometrico, determinato per la distillazione delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione o all'acetificio o agli usi previsti all'art. 5 del presente decreto, viene stabilito per grado/100 chilogrammi, per le vinacce e le fecce, o grado/ettolitro per il vino.
2. I distillatori o gli altri soggetti autorizzati, secondo l'art. 5, a ricevere le fecce e le vinacce accertano all'atto dell'introduzione, per ciascun fornitore e per ogni consegna, che la materia prima introdotta abbia almeno i requisiti minimi previsti all'art. 4 del presente decreto.
3. Il trasporto dei sottoprodotti effettuato in comune da parte di piu' produttori e' consentito purche' avvenga in contenitori separati.
 
Art. 8.
Prodotti ottenuti dalla distillazione
1. Dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione si puo' ottenere:
a) alcool etilico di origine agricola aventi le caratteristiche di cui all'allegato 1 del regolamento CE n. 110/08;
b) distillato di origine agricola, secondo quanto previsto all'allegato 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 110/08;
c) acquavite di vinaccia rispondente alle definizioni all'allegato 2, paragrafo 6 del regolamento CE n. 110/08;
d) grappa rispondente alla definizione ed alle caratteristiche di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997;
e) alcool grezzo avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92% vol.
2. Qualora i distillatori intendano commercializzare le grappe previste all'art. 16 ed all'art. 18, comma 2, lettere a), b), e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 16 luglio 1997, il documento di accompagnamento delle vinacce contiene le indicazioni specifiche relative all'origine ed alla provenienza delle materie prime impiegate e, in particolare, alla varieta', all'area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica della cui vinificazione costituiscono i sottoprodotti. In caso di trasporto congiunto di piu' partite di vinaccia contenute in recipienti separati, dallo stesso speditore allo stesso destinatario, e' consentito l'utilizzo di un unico documento di accompagnamento contenente le indicazioni di cui al presente paragrafo per ciascuna partita trasportata. I distillatori riportano le indicazioni di cui al presente paragrafo nel registro tenuto in conformita' alle disposizioni del regolamento CE n. 884/2001.
 
Art. 9.
Obblighi
1. Il distillatore e i soggetti autorizzati ad utilizzare le fecce e le vinacce ai sensi del precedente art. 5 forniscono al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna entro 20 giorni dall'ultima consegna, entro, comunque, il 30 settembre un attestato riepilogativo indicante almeno la natura, il quantitativo ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato e le date della consegna.
2. Per la consegna del vino a completamento dell'obbligo della campagna precedente e' rilasciato un distinto attestato entro il termine di quarantacinque giorni dall'introduzione del vino in distilleria.
3. L'attestato contiene almeno gli elementi di cui al modello B allegato n. 4 al presente decreto da compilare in tre esemplari da destinare, come indicato nelle note in calce al modello stesso. I dati riportati nell'attestato corrispondono a quelli riportati nei registri tenuti in distilleria in conformita' del regolamento CE n. 884/2001.
4. Qualora la distillazione venga effettuata da un distillatore che e' allo stesso tempo produttore l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'Ufficio ICQ territorialmente competente.
5. I distillatori sono obbligati a ritirare i sottoprodotti della vinificazione presso i produttori. Qualora il produttore preferisca effettuare con propri mezzi la consegna, il distillatore e' obbligato a ricevere i sottoprodotti.
 
Art. 10.
Alcool grezzo
1. I distillatori possono beneficiare dell'aiuto per il prodotto di cui al primo comma, lettera e) del precedente art. 8 esclusivamente qualora l'alcool sia utilizzato per fini industriali o energetici.
2. L'aiuto, in % vol. del titolo alcolometrico, e' erogato nel limite massimo del 10% rispetto ai volume di alcool contenuto nel vino prodotto.
3. L'aiuto e' pari a:
€ 1,100 hl %/vol se ottenuto da vinaccia;
€ 0,500 hl %/vol se ottenuto da feccia.
4. L'aiuto e' comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti. Nel caso in cui tali costi, pari a 0,016 euro kg, siano sostenuti dal produttore, il distillatore e' tenuto a riconoscere al produttore detto importo. Il distillatore fonira' l'elenco dei conferenti completo della fatturazione relativa al trasporto dei sottoprodotti emessa dal produttore.
5. Sono considerati usi industriali, ai fini del presente decreto, le destinazioni dell'alcool per lo smaltimento dei prodotti ottenuti dalle distillazioni comunitarie di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento CE n. 1493/99 ed agli articoli 35, 37 e 39 del regolamento CE n. 822/87, nonche' quelli per i quali e' prevista la denaturazione dell'alcool ai sensi delle vigenti normative fiscali, in particolare del decreto ministeriale n. 524 del 9 luglio 1996.
6. Nuovi usi industriali, diversi da quelli previsti al paragrafo precedente, sono autorizzati con provvedimenti direttoriali dal Ministero, d'intesa con l'Agenzia delle dogane, su domanda dei distillatori.
7. L'alcool grezzo, destinato ad essere utilizzato sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunita', e' ceduto alle imprese riconosciute dal Ministero con provvedimento direttoriale, ai sensi del decreto ministeriale 6 giugno 2005.
8. Sono considerate riconosciute ai fini del presente decreto le imprese che figurano nell'allegato n. 5 del presente decreto.
 
Art. 11.
Controllo delle operazioni di distillazione
1. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, in particolare, del quantitativo e del titolo alcolometrico, e' effettuato sulla base:
a) del documento previsto all'art. 4 del presente decreto, sotto la cui scorta e' avvenuto il trasporto;
b) da un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria mediante sondaggio rappresentativo sotto la sorveglianza dell'Agea - organismo pagatore che si avvale, per il controllo, dell'Agenzia delle dogane. Il prelievo e' effettuato a sondaggio con un campione ogni 1000 tonnellate di sottoprodotti introdotti. Qualora il distillatore produca alcool grezzo di cui all'art. 8, par. 1, lettera e), del presente decreto, il prelievo e' effettuato ogni 500 tonnellate dei sottoprodotti introdotti e la dimensione del campione corrisponde, almeno, al 5% delle domande di aiuto. Tuttavia, il numero dei campioni deve rappresentare almeno il 5% dell'importo delle domande di aiuto.
2. Il controllo si effettua per sondaggio, in conformita' al paragrafo 1, relativamente:
a) alla consegna dei sottoprodotti in distilleria:
sulle caratteristiche dei sottoprodotti e sull'eventuale vino conferito in completamento d'obbligo;
sulla quantita' del conferimento;
sulla corrispondenza degli elementi indicati nell'attestato previsto all'art. 9, par. 3 del presente decreto con i dati riportati nei registri tenuti in distilleria;
b) alla produzione: mediante la certificazione delle caratteristiche quali-quantitative dell'alcool grezzo prodotto e la data della distillazione;
c) alla destinazione, in conformita' ai successivi articoli 12 e 13.
3. In mancanza di accordo fra il produttore ed il distillatore, il titolo alcolometrico sara' determinato dal laboratorio dell'Agenzia delle dogane o dagli Uffici ICQ competenti per territorio. Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e sono ripartite in uguale misura.
 
Art. 12.
Controllo della destinazione dell'alcool
1. Al fine di permettere lo svolgimento delle verifiche volte a garantire che l'alcool sia utilizzato per usi industriali o energetici prescritti, i distillatori comunicano all'AGEA-organismo pagatore entro i termini prescritti dalla stessa prima della cessione dell'alcool grezzo, o prima della denaturazione il piano di consegna/denaturazione dell'alcool, l'utilizzatore e la destinazione. Le verifiche effettuate dall'Agenzia delle dogane secondo le vigenti disposizioni concernono i seguenti aspetti:
a) il quantitativo di alcool trasportato;
b) la contabilita' dei registri e dei processi di utilizzazione.
Qualora l'alcol grezzo non sia denaturato o trasformato in bioetanolo, l'Agea-organismo pagatore concorda con l'Agenzia delle dogane, le modalita' di verifica dell'utilizzazione dell'alcol, utilizzando i dati a disposizione dell'Agenzia stessa.
2. La prova dell'avvenuta denaturazione sostituisce l'accertamento dell'effettivo utilizzo dell'alcool.
3. L'Agea-organismo pagatore stabilisce, se del caso, l'istituzione di registri e ulteriori documenti giustificativi o informazioni che debbano fornire i distillatori e coloro che utilizzano l'alcool, previa intesa con l'Agenzia delle dogane.
4. Per lo smaltimento dell'alcool da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunita', l'Ageaorganismo pagatore acquisisce dall'Agenzia delle dogane la documentazione dell'avvenuta trasformazione. Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, il distillatore acquisisce la documentazione equivalente presso l'autorita' nazionale competente.
 
Art. 13.
Domanda di liquidazione dell'aiuto
1. Per beneficiare dell'aiuto, il distillatore presenta all'Agea-organismo pagatore entro il 20 giugno di ciascuna campagna, una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto e' richiesto, specificando se sara' presentata un'ulteriore domanda relativamente alle fecce introdotte dopo il 31 maggio. In ogni caso, la domanda non puo' riguardare un quantitativo inferiore all'80% del totale.
A) La domanda contiene almeno:
a) per quanto riguarda le fecce e le vinacce, un riepilogo delle consegne effettuate da ciascun produttore, indicante come minimo:
la natura, la quantita' ed il titolo alcolometrico volumico;
il numero del documento di cui al precedente art. 4;
l'elenco nominativo completo dei produttori;
b) la prova di aver corrisposto il pagamento delle spese di trasporto se lo stesso e' stato effettuato a carico dei produttori con l'elenco delle fatture di trasporto emesse dai produttori stessi;
c) una dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante:
i quantitativi di alcool grezzo ottenuti;
la data di fabbricazione;
Gli elenchi di cui alla lettera a) riguardano tutti i produttori.
B) Se la distillazione e' effettuata dallo stesso produttore, il documento di cui alla lettera A) e' sostituito da una dichiarazione, vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante come minimo:
a) la natura, la quantita', il colore ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare;
b) i quantitativi di alcool grezzo ottenuto e le date di fabbricazione.
C) Per quanto riguarda la prova che l'alcool e' stato utilizzato secondo gli usi prescritti e' fornita la documentazione prevista al precedente art. 12.
2. L'Agea-organismo pagatore mette a disposizione degli organismi competenti a svolgere i controlli gli elenchi previsti alla precedente lettera A).
3. Per l'alcool grezzo prodotto posteriormente al 20 giugno, la domanda e' presentata entro il 5 agosto.
4. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento CE n. 555/2008, il distillatore, qualora non possa fornire la prova prevista al precedente punto C), chiede l'anticipo dell'aiuto costituendo una cauzione, secondo modalita' che saranno stabilite da Agea-organismo pagatore. L'aiuto puo' essere versato in anticipo a condizione che il distillatore, per le operazioni precedentemente realizzate nel corso di un'intera campagna, abbia fornito la prova dell'effettiva destinazione dell'alcool prodotto.
 
Art. 14.
Sanzioni
1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto determina la revoca delle autorizzazioni per i distillatori e per gli altri soggetti autorizzati.
2. Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e dalla legge n. 82 del 2006.
 
Art. 15.
Controlli
1. I controlli sono svolti da:
ICQ, per verificare che i produttori assolvano l'obbligo di consegna ai distillatori nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Spetta ad ICQ verificare che il ritiro sotto controllo di cui al precedente art. 5, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), paragrafo 3 e paragrafo 5 sia effettuato dai produttori secondo le modalita' previste dal presente decreto. Il controllo garantisce il rispetto dell'art. 79 del regolamento CE n. 555/2008. L'Ispettorato effettua tale attivita' in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato;
Uffici competenti dell'Agenzia delle dogane presso i distillatori e gli utilizzatori di alcool grezzo, per garantire il rispetto dell'art. 77 del regolamento CE 555/2008, d'intesa con Agea-organismo pagatore.
2. Gli altri organi di controllo individuati ai sensi dell'art. 5 verificano il rispetto del divieto di sovrappressione delle uve, le caratteristiche dei sottoprodotti e la destinazione degli stessi al fine di garantire il rispetto dell'art. 79 del regolamento CE 555/2008.
 
Art. 16.
Procedure e termini
1. I distillatori, entro il 31 gennaio, inviano al Ministero, in occasione della comunicazione prevista all'art. 2, paragrafo 3 del decreto ministeriale 11 giugno 2004, le stime della produzione di alcool grezzo, ottenuto dalle fecce e dalle vinacce, relativamente a ciascuna campagna.
2. AGEA-organismo pagatore comunica tempestivamente al Ministero, comunque entro il 25 giugno, l'importo totale degli aiuti chiesto dai distillatori suddiviso per alcool grezzo gia' prodotto e quello per il quale sara' presentata la domanda entro il 5 agosto.
3. Qualora i fondi assegnati, di cui alla tabella allegato n. 6 al presente decreto non siano sufficienti a liquidare tutte le domande presentate, il Ministero, se del caso, assegna ulteriori fondi alla misura in questione.
4. Qualora non vi siano ulteriori fondi disponibili, AGEA-organismo pagatore liquida le domande pervenute riducendo proporzionalmente gli importi spettanti a ciascun richiedente.
5. L'aiuto e' corrisposto da AGEA-organismo pagatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, nei limiti indicati al precedente paragrafo 3.
6. Modifiche al presente decreto che non riguardano l'art. 5 nonche' le modifiche agli allegati sono adottate dal Ministero senza l'intesa della Conferenza Stato-regioni.
 
Art. 17.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 14 settembre 2001, e successive modificazioni, e' abrogato.
Roma, 27 novembre 2008
Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 172
 
Allegato 1

Elenco delle produzioni di cui all'art. 5, par. 1, lettera d).
Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona (decreto ministeriale 23 aprile 2001).
 
Allegato 2

Elenco prodotti agroalimentari di cui all'art. 5, par. 5, lettera b):
prodotti ortofrutticoli;
formaggi;
prodotti da forno.
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato a pag. 15 <----
 
Allegato 4

----> Vedere Allegato a pag. 16 <----
 
Allegato 5

----> Vedere Allegato da pag. 17 a pag. 19 <----
 
Allegato 6

----> Vedere Allegato a pag. 20 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone