Gazzetta n. 295 del 18 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 26 novembre 2008, n. 33
Attuazione dell'articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 133/2008. Estensione del sistema di tesoreria unica mista e nuove procedure di accreditamento delle risorse finanziarie destinate al settore sanitario.

Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano
Province
Comuni
Comunita' Montane
Organi straordinari di liquidazione
dei comuni
Unioni di comuni
Comunita' isolane
Istituzioni di enti locali
Consorzi di funzioni fra enti
locali
Autorita' di ambito
Aziende sanitarie locali
Aziende ospedaliere
Policlinici universitari
Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico
Istituti zooprofilattici
sperimentali
Aziende sanitarie regionali
Universita'
Tesorieri degli enti
e, per conoscenza:
Amministrazioni centrali dello
Stato
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Corte dei conti - Segretariato
generale
Sezioni regionali della Corte dei
conti
Banca d'Italia - Servizio rapporti
con il Tesoro
Unione province d'Italia
Associazione nazionale comuni
italiani
Unione nazionale comuni comunita'
enti montani
Associazione Bancaria Italiana

Premessa
L'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risponde essenzialmente alle esigenze, avanzate anche a livello europeo, di omogeneizzazione e di semplificazione delle procedure che interessano la finanza pubblica.
La normativa puo' contribuire, infatti, anche al miglioramento della prevedibilita' dei flussi finanziari che incidono sulla liquidita' giornaliera del Conto disponibilita' del Tesoro, come richiesto dalla Banca Centrale Europea.
D'altra parte, l'esigenza di un intervento di omogeneizzazione dei diversi regimi di tesoreria unica, come quello delineato dalla normativa in oggetto, era stata gia' segnalata nelle annuali relazioni presentate al Parlamento sull'andamento della sperimentazione avviata per il superamento del sistema di tesoreria unica relativa agli anni 2006-2007.
Oltre alla semplificazione della normativa, l'omogeneizzazione del sistema di tesoreria unica consente di superare i numerosi problemi che, attualmente, compromettono una corretta attivita' di monitoraggio a causa di dati e comportamenti estremamente differenziati.
E' bene rilevare che la citata normativa nasce dall'esigenza di coordinare la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, per la tutela dell'interesse nazionale legato alla necessita' di consentire allo Stato il controllo della liquidita' e la disciplina dei relativi flussi monetari attraverso un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale, senza con cio' incidere sull'autonomia degli enti nel disporre delle proprie disponibilita' liquide.
Piu' in dettaglio, l'art. 77-quater ha esteso - a partire dal 1° gennaio 2009 - l'applicazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) assoggettati al regime di tesoreria unica, e agli enti del comparto sanitario (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, compresi i Policlinici universitari a gestione diretta e le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali).
Tali enti si vanno ad aggiungere a quelli gia' assoggettati al sistema di tesoreria unica mista in forza di precedenti disposizioni: le universita' (art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), le regioni a statuto ordinario (art. 66, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e le province (art. 66, comma 11, della citata legge n. 388/2000).
L'art. 77-quater ha inoltre previsto al comma 9 la cessazione dell'efficacia, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, che hanno interessato alcune universita' (decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998, n. 152772 del 3 giugno 1999 e con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003), nonche' alla sperimentazione SIOPE, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83361 dell'8 luglio 2005, che ha interessato Regioni, enti locali e universita'.
E' stata in questo modo realizzata un'omogeneizzazione all'interno dei singoli comparti interessati (regioni, enti locali, universita') e una rilevante semplificazione del quadro normativo riferito alla tesoreria unica, che si concretizza con l'inserimento di una nuova categoria di enti, quelli che fanno parte del comparto sanitario, e con la contestuale cessazione delle diverse forme di sperimentazione per il superamento della tesoreria unica disposte nel corso degli anni.
L'art. 77-quater, comma 7, nel modificare il comma 2, dell'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ha poi ridefinito le tipologie di entrate che, con decorrenza 1° gennaio 2009, debbono essere versate sulle contabilita' speciali degli enti sottoposti al regime di tesoreria unica mista individuando, a questo fine, solamente le somme direttamente provenienti dal bilancio dello Stato e specificando che vi sono incluse - oltre naturalmente alle entrate gia' previste nella precedente formulazione e provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi - quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
A questo ultimo proposito si fa presente che le devoluzioni, che debbono affluire sulla contabilita' speciale presso la tesoreria statale, riguardano le quote di tributi erariali attribuite alle singole regioni a statuto speciale e province autonome e riconosciute a valere sugli stanziamenti di specifici capitoli di spesa del bilancio dello Stato. Non rientrano invece in tale fattispecie i tributi erariali riscossi direttamente dalle regioni - come avviene ad esempio per la regione Siciliana, che li acquisisce direttamente presso il tesoriere regionale - a meno che le norme di attuazione degli statuti non ne abbiano previsto il versamento su conti aperti presso la tesoreria statale.
La ridefinizione operata con il comma 7 assume un significato di rilievo in quanto fa convergere presso la tesoreria statale unicamente i flussi finanziari che sono correlati alla gestione delle risorse statali, mentre lascia al di fuori della tesoreria statale i flussi relativi all'acquisizione di entrate proprie da parte degli enti coinvolti (compresi i trasferimenti da enti diversi dallo Stato), consentendo tra l'altro, come precedentemente rilevato, di migliorare la prevedibilita' dei movimenti finanziari che interessano il conto Disponibilita' del Tesoro con la conseguente stabilizzazione del relativo saldo, secondo le indicazioni della Banca Centrale Europea.
Si ritiene necessario sottolineare, infine, che nulla viene innovato per quanto riguarda le risorse provenienti dall'Unione Europea per il cofinanziamento degli interventi di politica comunitaria. Tali finanziamenti sono inscindibilmente connessi con le quote di cofinanziamento nazionale a carico del bilancio statale e quindi continuano a essere gestiti con le modalita' previgenti. In particolare per le regioni e le province autonome le relative erogazioni affluiscono sugli specifici conti correnti aperti presso la tesoreria statale, appositamente costituiti con destinazione vincolata. Per le altre tipologie di enti i finanziamenti comunitari continuano a essere versati sui rispettivi conti di tesoreria unica ovvero sulle contabilita' speciali istituite ad hoc ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994. A suffragare tale impostazione e' l'esplicita volonta' del Legislatore, che non ha ritenuto di estendere ai finanziamenti comunitari - che pure affluiscono su appositi conti correnti della tesoreria centrale - la procedura invece prevista per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF. Solo per questi tributi, infatti, il comma 2 del citato art. 77-quater prevede espressamente che le somme affluite sui conti di tesoreria statale debbano essere accreditate presso i tesorieri bancari degli stessi enti.
Conclusivamente, per i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali continuano ad applicarsi le vigenti procedure.

1. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.

1.1 Apertura delle nuove contabilita' speciali.
Il nuovo regime di tesoreria unica applicato alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano si concretizza, in primo luogo, con la sostituzione dei due conti correnti attualmente aperti presso la tesoreria centrale dello Stato (conto ordinario e conto sanita') con una contabilita' speciale infruttifera intestata alla regione o provincia autonoma e aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicata nel capoluogo di regione/provincia. Tali nuove contabilita' speciali, di cui si fornisce in allegato l'elenco, sono aperte d'ufficio e saranno operative dal 2 gennaio 2009.
Restano attivi presso la tesoreria centrale i conti correnti intestati alle singole regioni e province autonome relativi ai finanziamenti comunitari.
Le Amministrazioni statali che effettuano pagamenti in favore delle regioni e province autonome dovranno disporne l'accreditamento sulle citate contabilita' speciali - e non piu' sui conti correnti di tesoreria centrale - con l'avvertenza che le nuove modalita' di estinzione dei titoli di spesa riguardano gli accreditamenti esigibili dal 1° gennaio 2009. A partire da tale data le procedure telematiche in uso presso le Amministrazioni statali inibiranno l'emissione dei titoli di spesa informatici con accredito sui predetti conti correnti.

1.2 Cessazione del limite del 3%.

L'inclusione delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano nella tabella A della legge n. 720/1984 fa venir meno, dal 1° gennaio 2009, il limite stabilito per le disponibilita' detenibili presso il sistema bancario (3% delle entrate previste nel bilancio di previsione).
Dalla suddetta data le entrate detenibili al di fuori delle contabilita' speciali (presso il sistema bancario o postale) sono infatti quelle individuate dal nuovo sistema di Tesoreria unica e, cioe', tutte le entrate che non provengono direttamente dal bilancio statale e quelle rivenienti dalle operazioni di indebitamento (prestiti obbligazionari e mutui) non assistite da alcun contributo statale sia in conto capitale che in conto interessi. Tra le entrate detenibili presso il proprio tesoriere sono comprese quelle relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF.

1.3 Prima alimentazione delle nuove contabilita' speciali.
Le giacenze esistenti al 1° gennaio 2009 sui due conti correnti (ordinario e sanita') verranno trasferite d'ufficio sulle nuove contabilita' speciali infruttifere e, pertanto, nessuna operazione di prelevamento e/o di girofondi dai predetti conti potra' essere richiesta dalle regioni/province autonome con valuta successiva al 31 dicembre 2008.
Eventuali accreditamenti imputati sino al 31 gennaio 2009 ai citati conti correnti di tesoreria centrale saranno trasferiti d'ufficio alle contabilita' speciali. A partire dal 1° febbraio 2009 i predetti conti correnti verranno chiusi e, pertanto, gli eventuali titoli di spesa che dovessero recare ancora, quale modalita' di estinzione, l'accreditamento di somme sui richiamati conti correnti saranno restituiti alle Amministrazioni emittenti perche' vengano riemessi con l'indicazione corretta della contabilita' di destinazione.
Sono escluse dal trasferimento alle contabilita' speciali le somme eventualmente accantonate dalla tesoreria centrale per pignoramenti operati sulle giacenze dei citati conti correnti. Prima della chiusura dei conti dette somme verranno prelevate d'ufficio dalla tesoreria centrale con ordini di trasferimento fondi intestati alla regione/provincia autonoma esecutata e finalizzati a mantenere accantonati i fondi in attesa della definizione delle procedure esecutive. Per tali operazioni la tesoreria centrale emettera' apposite quietanze (mod. 121T) da inviare alle regioni/province interessate.
Ai fini della codifica SIOPE, alle reversali relative al trasferimento iniziale delle giacenze dai conti di tesoreria centrale alle nuove contabilita' speciali deve essere attribuito il codice E6210. Invece, le reversali riguardanti i successivi trasferimenti delle somme accreditate per errore ai conti di tesoreria centrale successivamente al 31 dicembre 2008 devono essere regolarmente codificate in relazione alla natura delle entrate che hanno dato luogo alle suddette giacenze.

1.4 Priorita' di utilizzo delle disponibilita', risorse vincolate e
risorse pignorate.
I pagamenti devono essere eseguiti dai tesorieri con scrupolosa osservanza del criterio di priorita' stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279/1997, utilizzando, prima, le disponibilita' depositate presso il tesoriere e, poi, quelle depositate sulla contabilita' speciale.
In particolare - ai sensi del comma 5 del citato art. 7 - tra le disponibilita' depositate presso il tesoriere, soggette all'obbligo di prioritario utilizzo, sono ricomprese anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni a breve, medio e lungo termine, operazioni pronti contro termine, ecc.), mentre ne sono esclusi gli accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per quiescenza personale e i valori mobiliari provenienti da atti di liberalita' di privati che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito.
Il tesoriere deve inoltre rispettare gli eventuali vincoli posti dalla regione/provincia autonoma nella utilizzazione delle disponibilita' (ad esempio, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, ecc.). Detti vincoli debbono essere apposti sulle giacenze depositate nella contabilita' speciale, ma i pagamenti relativi alle spese cui sono finalizzati devono essere fronteggiati utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidita' depositata presso il tesoriere.
Analogamente, in caso di pignoramento il tesoriere appone il vincolo prioritariamente sui fondi depositati presso la tesoreria statale. Qualora siano assegnate delle somme a favore del soggetto pignorante il pagamento deve comunque essere disposto utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidita' libera da vincoli di destinazione depositata presso il tesoriere e, contestualmente, deve essere rimosso il vincolo di indisponibilita' apposto sui fondi depositati sulla contabilita' speciale.
Le disponibilita' rivenienti dai conti correnti postali sono riversate presso il Tesoriere secondo le indicazioni fornite da ciascun ente e, comunque, con una cadenza non superiore a quindici giorni.

1.5 Regolazione dei rapporti di debito e di credito tra i Tesorieri e
le Sezioni di tesoreria.
L'inclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nella tabella A della legge n. 720/1984 comporta l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la regolazione (entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni di incasso e di pagamento effettuate dai Tesorieri) dei rapporti di debito e di credito fra il Tesoriere regionale e la competente Sezione di tesoreria provinciale e il riconoscimento, a carico dello Stato, degli interessi dovuti sulle «anticipazioni tecniche» (vedi nota 1) disposte dai Tesorieri regionali.
Tali disposizioni sono contenute nei decreti ministeriali attuativi della legge n. 720/1984. In particolare si citano il decreto ministeriale 26 luglio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985), come modificato dal decreto ministeriale 13 marzo 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997) e il decreto ministeriale 22 novembre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985).

1.6 Versamento delle ritenute erariali e dell'IRAP e versamento
contributi previdenziali.
Il passaggio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla tabella B alla tabella A della legge n. 720/1984 comporta anche una modifica delle modalita' di versamento delle ritenute erariali e dell'IRAP, tramite mod. F24 EP. Per gli enti inseriti nella tabella A infatti, a fronte dell'invio telematico del mod. F24 EP, la Banca d'Italia provvede automaticamente all'addebito sulla contabilita' speciale dei singoli enti e non e', pertanto, piu' necessario l'invio della disposizione di trasferimento fondi alla Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, per la regolarizzazione del versamento, che riguarda gli enti della tabella B. Resta inteso che per consentire il versamento, qualora le risorse sulla contabilita' speciale non fossero sufficienti, gli enti debbono provvedere alla necessaria prealimentazione della contabilita' stessa tramite i propri tesorieri. Per il relativo versamento e' preferibile l'utilizzo delle usuali procedure previste per la regolazione dei rapporti di credito e debito tra tesorieri e tesorerie provinciali (mod. 62Spec TP) anziche' il ricorso al bonifico.
Piu' specifiche informazioni al riguardo sono disponibili sulla circolare di questa Amministrazione n. 37 del 29 novembre 2007, pubblicata sul sito internet all'indirizzo www. rgs. mef.gov.it.
I versamenti contributivi agli enti previdenziali continuano a essere disposti tramite operazioni di girofondi.

2. Nuove modalita' di accreditamento delle risorse destinate alla Sanita'.

L'art. 77-quater ha apportato rilevanti modifiche anche al sistema di trasferimento alle regioni dei tributi assegnati (IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e compartecipazione IVA) e, conseguentemente, alle modalita' di erogazione delle risorse relative al settore sanitario.

2.1 Erogazione IRAP e addizionale regionale all'IRPEF.
Il comma 2 dell'articolo stabilisce infatti per tutte le regioni e le province autonome il trasferimento mensile dell'intero gettito affluito nel mese precedente sui rispettivi conti correnti di tesoreria centrale a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, con accreditamento delle somme entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese sul conto del tesoriere regionale/provinciale. In tale modo vengono omogeneizzate le modalita' di trasferimento delle suddette imposte a tutto il comparto delle regioni e province autonome. L'erogazione mensile dell'intero gettito delle due imposte consentira' di disporre tempestivamente anche delle quote corrispondenti al gettito delle manovre fiscali regionali, oltre che delle risorse che vengono annualmente trasferite alle regioni a statuto ordinario a titolo di «fondo perequativo», ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 56/2000. La nuova modalita' di trasferimento sara' attuata a partire dal mese di febbraio 2009, nel quale saranno trasferiti i gettiti pervenuti sui conti di tesoreria nel precedente mese di gennaio 2009.

2.2 Compartecipazione all'IVA e Fondo sanitario nazionale per la
Regione siciliana.
Per quanto concerne invece la compartecipazione all'IVA - che riguarda unicamente le regioni a statuto ordinario - il successivo comma 4 prevede che, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000, si provveda comunque alla relativa corresponsione sulla base dell'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario, la cui erogazione e' condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, come previsto dall'art. 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In attesa del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitato, i finanziamenti da ripartire tra le regioni sono individuati sulla base dell'ultimo riparto della compartecipazione all'IVA sul quale sia stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
In coerenza con la cadenza temporale prevista dal comma 2 dell'art. 77-quater per il trasferimento del gettito relativo all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, anche l'erogazione della quota di compartecipazione all'IVA sara' effettuata in ragione di un dodicesimo per ciascun mese dell'anno, con versamento sulle contabilita' speciali infruttifere delle regioni, tenuto conto dei possibili recuperi delle anticipazioni di tesoreria, erogate ai sensi delle disposizioni vigenti, come specificato al successivo punto 2.3. In sede di prima applicazione, la mensilita' relativa al mese di gennaio 2009 sara' erogata unitamente alla mensilita' determinata per il mese di febbraio 2009.
Per la regione Siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di fondo sanitario nazionale quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi della normativa vigente, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonando la quota da trasferire solo a seguito della verifica positiva degli adempimenti regionali e previo recupero delle anticipazioni eventualmente erogate.

2.3 Anticipazioni mensili di tesoreria.
La modifica delle modalita' di erogazione di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e compartecipazione IVA (oltre al fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana) cambia significativamente il ruolo che l'anticipazione mensile di tesoreria, come prevista dall'art. 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha svolto fino ad oggi nel finanziamento della spesa sanitaria. Nel sistema attualmente in vigore l'anticipazione rappresenta sostanzialmente la fonte che consente alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana di disporre tempestivamente delle risorse per il finanziamento della sanita'. Nel prossimo futuro costituira' invece una modalita' residuale ed eventuale di trasferimento di risorse, che sara' attivata solamente qualora le somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e compartecipazione IVA (per le regioni a statuto ordinario), ovvero fondo sanitario nazionale (per la Regione siciliana), non coprano il finanziamento che deve essere assicurato alle singole regioni, ai sensi del citato art. 1, comma 796, lettera d).
Per il mese di gennaio 2009 il finanziamento della spesa sanitaria delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana sara' ancora assicurato con il ricorso alle anticipazioni, in quanto il gettito di IRAP e addizionale all'IRPEF del mese di dicembre 2008, costituendo gettito dell'anno 2008, viene necessariamente mantenuto sui conti di tesoreria per la regolazione delle operazioni di finanziamento effettuate con le modalita' previgenti.
A partire dal 2009 la regolazione contabile delle anticipazioni concesse sara' effettuata nel corso dell'anno e di norma entro la chiusura di ogni esercizio, utilizzando le quote disponibili di compartecipazione IVA, ovvero di fondo sanitario nazionale per quanto riguarda la regione Siciliana. Qualora tali risorse non fossero sufficienti si fara' ricorso al gettito dell'IRAP e/o dell'addizionale regionale all'IRPEF, affluite sui rispettivi conti correnti, eventualmente anche nell'esercizio successivo.

2.4 Recupero maggior gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF.
Per le regioni a statuto ordinario, in attesa che sia definitivamente determinata la quota di compartecipazione all'IVA, continuano a essere applicate le disposizioni (art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 56/2000 e art. 1, comma 321, della legge n. 266/2005) sul recupero del maggior gettito di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, escludendo ovviamente gli effetti derivanti dalle eventuali manovre fiscali regionali. Per la Regione siciliana restano salve le disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 in materia di compensazione del differenziale fra i gettiti effettivi di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e quelli stimati in sede di delibera CIPE, a valere sulle somme spettanti a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Per calcolare gli importi da recuperare a carico delle regioni e' necessario disporre della quantificazione definitiva delle manovre regionali, di cui si ha contezza, generalmente, alla fine del secondo anno successivo a quello di competenza. Il recupero, da effettuarsi da parte delle regioni a statuto ordinario con versamento al capitolo 3340 (Versamento da parte delle regioni a statuto ordinario del maggior gettito a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF) dell'entrata del bilancio statale, sara' disposto dalle regioni utilizzando preliminarmente le somme accantonate a titolo prudenziale ai sensi del comma 6 dell'art. 77-quater. Per la regione Siciliana le compensazioni saranno effettuate sulle somme spettanti a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale, secondo le procedure gia' previste dalla vigente legislazione.
Per consentire alle regioni di quantificare, almeno in via presuntiva, il maggior gettito da riversare al bilancio statale (per la regione Siciliana, invece, si opera con recupero sul fondo sanitario nazionale) e di effettuare gli opportuni accantonamenti nella propria contabilita', lo stesso comma 6 ha previsto che il Dipartimento delle finanze, in sede di determinazione dei gettiti annuali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF con riferimento all'ultimo anno consuntivabile, predisponga anche una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo, comunicando tali dati alle regioni. Qualora le regioni non abbiano accantonato risorse sufficienti per effettuare il riversamento, il recupero verra' disposto a valere sul gettito dell'anno di riversamento.

3. Accreditamento delle risorse alle strutture sanitarie della regione Siciliana

A valle degli aspetti che riguardano l'accreditamento delle risorse per il settore sanitario delle regioni e province autonome, un aspetto particolare riguarda le modalita' di accredito adottate per le strutture sanitarie (ASL, Aziende ospedaliere e Policlinici universitari) della regione Siciliana.
Per queste operazioni attualmente si utilizza la procedura prevista dagli articoli 576 e seguenti del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, con versamento alle predette strutture sanitarie da parte delle tesorerie provinciali sulla base di piani di riparto regionali e la successiva regolazione contabile con risorse messe a disposizione dalla stessa Regione. Detta procedura, ormai in uso solo per la regione Siciliana, e' in effetti piuttosto articolata e, con il passaggio al regime di tesoreria unica mista, e' da considerare superata, in quanto il relativo conto di tesoreria centrale (conto n. 22945 - regione Sicilia - conto sanita') sara' chiuso una volta disposte le regolazioni contabili relative ai trasferimenti alle strutture sanitarie effettuati fino a tutto l'anno 2008.
Conseguentemente, a partire dal prossimo mese di gennaio 2009, l'accreditamento delle risorse alle strutture sanitarie della regione Siciliana potra' essere disposto direttamente dalla stessa regione, con trasferimenti a favore delle medesime strutture sanitarie, a valere sui fondi accreditati per il finanziamento della sanita'.

4. Strutture sanitarie

4.1 Apertura delle nuove contabilita' speciali
Per il passaggio degli enti del comparto sanitario (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, etc.) dalla tesoreria unica tradizionale alla mista, il comma 8 dell'art. 77-quater ha stabilito, in primo luogo, l'apertura di nuove contabilita' speciali intestate ai singoli enti, sulle quali saranno accreditati i trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio statale. Tali contabilita' speciali, operative dal 2 gennaio 2009, saranno aperte d'ufficio presso la sezione di tesoreria territorialmente competente e costituiranno l'unico conto su cui il tesoriere dei singoli enti dovra' regolare i rapporti con la tesoreria statale a partire da gennaio 2009.
L'elenco dei nuovi conti, distinti per regione e per sezione di tesoreria, sara' pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it entro il 30 novembre 2008.
Circa il funzionamento delle contabilita' in questione valgono anche per gli enti del comparto sanitario i principi relativi al prioritario utilizzo delle somme disponibili presso il tesoriere, precedentemente illustrate nel paragrafo relativo alle regioni. Per gli enti in questione, che realizzano in questa occasione il passaggio alla tesoreria unica mista, si aggiunge l'obbligo, una volta utilizzate le disponibilita' libere depositate presso il tesoriere, di ricorrere a quelle depositate presso il sottoconto fruttifero della contabilita' di tesoreria, fino alla graduale estinzione dello stesso.

4.2 Trasferimento delle risorse giacenti sulle preesistenti
contabilita' speciali e prelevamento annuale
Con l'apertura delle nuove contabilita' speciali intestate agli enti del comparto sanitario, in data 2 gennaio 2009 le tesorerie statali provvederanno a trasferire d'ufficio sulle stesse le disponibilita' depositate sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e in conto capitale intestate ai singoli enti, mantenendo ferma l'eventuale ripartizione delle risorse tra sottoconto infruttifero e sottoconto fruttifero. Le preesistenti contabilita' speciali saranno chiuse entro mese di febbraio 2009.
In attuazione del richiamato comma 8, che ha previsto il prelievo delle risorse depositate sulle preesistenti contabilita' speciali in quote annuali costanti del venti per cento, i tesorieri degli enti del comparto sanitario apporranno un vincolo di indisponibilita', per l'anno 2009, su una quota pari all'ottanta per cento delle giacenze trasferite in data 2 gennaio 2009. Tale vincolo verra' ridotto, fino a estinguersi nel 2013, in una misura annua pari al venti per cento delle giacenze inizialmente trasferite.
La stessa norma ha inoltre previsto la possibilita' di concedere deroghe al limite di prelievo annuale del venti per cento. Le relative richieste documentate dovranno essere trasmesse da parte delle singole regioni a questa Amministrazione che, fatta la necessaria istruttoria, provvedera' a inoltrare la relativa proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emanazione del decreto di autorizzazione.
Il trasferimento delle giacenze dalle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e in conto capitale alle nuove contabilita' speciali non deve dare luogo per le aziende a scritture contabili e all'emissione di titoli.

4.3 Razionalizzazione delle contabilita' speciali preesistenti
Presso la tesoreria statale risultano ancora aperte contabilita' speciali intestate alla «Gestione liquidatoria ante '95» che, in alcuni casi, presentano disponibilita' depositate, pur non essendo movimentate da diversi anni. Altre contabilita' tuttora «attive» sono inoltre intestate ad aziende sanitarie o ospedaliere che nel frattempo sono state soppresse per il processo di riorganizzazione che ha interessato il comparto. Si invitano a questo proposito le singole regioni a voler promuovere un'apposita ricognizione presso le proprie strutture sanitarie sollecitando, ove necessario e/o possibile, il trasferimento delle risorse residue ancora depositate sulle contabilita' non piu' movimentate in modo da consentirne la chiusura.

5. Enti locali.

Il passaggio alla tesoreria mista riguarda tutti gli enti locali, assoggettati al sistema di tesoreria unica, che sono individuati esplicitamente dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e le loro forme associative (consorzi, unioni di comuni, autorita' d'ambito).
Questo passaggio portera' all'estinzione graduale dei sottoconti fruttiferi delle contabilita' speciali intestate ai singoli enti, per effetto dei prelievi che si rendera' necessario effettuare ogni qualvolta risulteranno esaurite le entrate proprie degli enti stessi depositate presso i tesorieri.
Valgono anche per gli enti locali le istruzioni fornite per le regioni e province autonome, in ordine alle modalita' di gestione delle somme pignorate e all'obbligo di prioritario utilizzo delle risorse depositate presso il tesoriere. E' comunque da tenere presente per gli enti locali che entrano in questa occasione nella «tesoreria mista» che, in fase di prima applicazione, una volta utilizzate le disponibilita' libere depositate presso il tesoriere debbono ricorrere a quelle depositate presso il sottoconto fruttifero della contabilita' di tesoreria, per la graduale estinzione dello stesso.
Per quanto riguarda invece la gestione delle disponibilita' vincolate, si rinvia a quanto precedentemente rappresentato in proposito con la circolare n. 50 del 18 giugno 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1998 e reperibile sul sito internet di questa Amministrazione all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it).
Nulla e' innovato per quanto riguarda il versamento delle ritenute erariali e dell'IRAP da effettuare tramite il mod. F24EP e per i versamenti contributivi agli enti previdenziali da disporre con operazioni di girofondi.

6. Cessazione delle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica.

Come si e' precedentemente evidenziato le sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica hanno riguardato in massima parte le universita' e una serie di enti diversi che hanno aderito alla sperimentazione SIOPE. I regimi delle diverse forme di sperimentazione sono stati definiti dai rispettivi decreti che le hanno autorizzate e hanno consentito in vario modo agli enti interessati di detenere le risorse finanziarie disponibili presso il proprio tesoriere. Peraltro, mentre gli enti della sperimentazione SIOPE hanno continuato a ricevere i trasferimenti statali sulle contabilita' speciali di tesoreria unica, con riversamento il giorno successivo presso il sistema bancario, le altre sperimentazioni hanno escluso il coinvolgimento della tesoreria statale, cui e' seguita, in alcuni casi, la chiusura della relativa contabilita' speciale.
Conseguentemente, per quelle contabilita' speciali delle Universita' interessate dalla prima sperimentazione (vedi nota 2) - che a suo tempo sono state chiuse - verra' dato corso d'ufficio alla loro riapertura con decorrenza 1° gennaio 2009, atteso che, a decorrere dalla medesima data, le predette Universita' rientrano nell'ambito del sistema della tesoreria unica mista di cui all'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e non sono soggette, limitatamente all'anno 2009, ai limiti di prelevamento dalla tesoreria statale previsti, per il triennio 2008-2010, dall'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La cessazione delle diverse forme di sperimentazione comporta per gli enti interessati l'assoggettamento al regime della tesoreria unica mista, secondo le regole di carattere ordinario che sono state illustrate precedentemente. In particolare si fa riferimento all'obbligo del prioritario utilizzo delle risorse detenute sul sistema bancario per far fronte ai pagamenti, tenendo presente che sono soggette al predetto obbligo anche le risorse temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni, operazioni pronti contro termine, ecc.). Eventuali investimenti di carattere non temporaneo in titoli debbono essere smobilizzati entro il 30 giugno 2009.

7. Cessazione obbligo di girofondi tra enti sottoposti al regime di tesoreria unica mista.

Come e' noto, in base all'art. 44 della legge n. 526/1982 i pagamenti tra enti sottoposti al regime di tesoreria unica debbono essere effettuati mediante trasferimenti all'interno della tesoreria statale.
Con l'individuazione delle somme da mantenere depositate presso la tesoreria statale (si tratta delle risorse provenienti direttamente dal bilancio dello Stato) e con la contestuale esigenza di rispetto dell'obbligo di prioritario utilizzo delle disponibilita' depositate presso il tesoriere, viene meno, di fatto, l'obbligo di girofondi di cui al citato art. 44, nei rapporti finanziari tra enti sottoposti al regime di tesoreria unica mista.
Questo significa, ad esempio, che i trasferimenti di risorse che le regioni effettuano agli enti locali, ovvero agli enti del comparto sanitario, sono disposti direttamente sul conto corrente bancario degli enti in questione senza transitare per la tesoreria statale.
Resta invece l'obbligo di girofondi a carico degli enti sottoposti al regime di tesoreria unica mista per i versamenti da effettuare in entrata al bilancio dello Stato e per quelli a favore degli enti inseriti nella tabella B allegata alla legge n. 720/1984 (es. enti previdenziali) e degli enti ancora sottoposti al regime di tesoreria unica tradizionale.
Roma, 26 novembre 2008

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

(1) Per «anticipazioni tecniche» si intendono i pagamenti effettuati - in eccedenza alla disponibilita' esistente presso il Tesoriere - a valere sulle disponibilita' giacenti sulla contabilita' speciale (art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1985 e art. 3 del decreto ministeriale 22 novembre 1985). (2) Sperimentazioni disposte con i decreti ministeriali del 4 settembre 1998, del 3 giugno 1999 e del 19 giugno 2003.
 
Allegato

Contabilita' speciali intestate alle Regioni a statuto speciale e
Province autonome

=====================================================================
| | Contabilita' speciale
|Sezione di tesoreria| infruttifera =====================================================================
Regione Valle d'Aosta |Aosta | 305980 ---------------------------------------------------------------------
Regione Friuli-Venezia| | Giulia |Trieste | 305981 ---------------------------------------------------------------------
Regione Siciliana |Palermo | 305982 ---------------------------------------------------------------------
Regione Sardegna |Cagliari | 305983 ---------------------------------------------------------------------
Regione Trentino-Alto | | Adige |Trento | 305984 ---------------------------------------------------------------------
Provincia Autonoma di | | Trento |Trento | 305985 ---------------------------------------------------------------------
Provincia Autonoma di | | Bolzano |Bolzano | 305986

Al fine di agevolare la consultazione, vengono di seguito riportati anche i numeri delle contabilita' speciali a suo tempo aperte per le regioni a statuto ordinario:

=====================================================================
| | Contabilita' speciale
|Sezione di tesoreria| infruttifera ===================================================================== Regione Piemonte |Torino | 31930 --------------------------------------------------------------------- Regione Lombardia |Milano | 30268 --------------------------------------------------------------------- Regione Veneto |Venezia | 30522 --------------------------------------------------------------------- Regione Liguria |Genova | 32211 --------------------------------------------------------------------- Regione Emilia-Romagna|Bologna | 30864 --------------------------------------------------------------------- Regione Toscana |Firenze | 30938 --------------------------------------------------------------------- Regione Umbria |Perugia | 31068 --------------------------------------------------------------------- Regione Marche |Ancona | 31118 --------------------------------------------------------------------- Regione Lazio |Roma | 31183 --------------------------------------------------------------------- Regione Abruzzo |L'Aquila | 31195 --------------------------------------------------------------------- Regione Molise |Campobasso | 31207 --------------------------------------------------------------------- Regione Campania |Napoli | 31409 --------------------------------------------------------------------- Regione Puglia |Bari | 31601 --------------------------------------------------------------------- Regione Basilicata |Potenza | 31649 --------------------------------------------------------------------- Regione Calabria |Catanzaro | 31789
 
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