Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 dicembre 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti i propri decreti datati 3 settembre 2007 e 14 novembre 2008, con i quali si riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Considerato che nei decreti sopra citati sono stati riscontrati alcuni errori materiali;
Ritenuto pertanto che detti decreti siano sostituiti integralmente dal seguente provvedimento;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Vista l'istanza della sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di pracownika socjalnego, conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licencjat in scienze politiche presso l'«Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego», in data 26 gennaio 2006;
Considerato che l'istante e' in possesso dell'abilitazione alla professione di assistente sociale in base alla normativa polacca D.L. del lavoro sociale del 12 marzo 2004, art. 116, p. 1 al n. 298 che autorizza all'esercizio della professione, rilasciata dal «Ministerstwo pracy polityki spolecznej» come attestato in data 31 luglio 2006;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 maggio 2007;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente sociale sez. B in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nella seguente materia (orale): 1) teoria e metodi del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 6 mesi da effettuarsi in una struttura pubblica;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi.
 
Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente vertera' sulla seguente materia: 1) teoria e metodi del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 6 mesi da effettuarsi in una struttura pubblica.
 
Art. 4.

Il decreto cosi' modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 settembre 2007.
Roma, 1 dicembre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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