Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 ottobre 2008
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Black Jack on line».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;
Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);
Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;
Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;
Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Black Jack on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalita' di attribuzione;
Decreta:

Art. 1.

1. E' indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Black Jack on line». Il prezzo di ciascuna giocata e' di euro 2,00.
 
Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato e' presente una «vetrina» sulla quale e' riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Black Jack on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».
Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» e' possibile visualizzare informazioni sulle modalita' e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.
Accedendo al riquadro «Prova» e' possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.
Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, e' possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi cosi' all'interfaccia di gioco.
2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:
a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
il nome della lotteria («Black Jack on line»);
il prezzo della giocata (euro 2,00);
il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;
il riquadro «Chiudi», nel caso in cui non si voglia procedere oltre;
b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;
una sintesi delle regole del gioco;
l'area di gioco costituita, nella parte superiore:
i) a sinistra da una sezione contraddistinta, a seconda delle fasi di visualizzazione della giocata, dalle scritte «Manche 1» e «Manche 2»;
ii) al centro da una sezione contraddistinta dalla scritta «Le carte del banco»;
iii) a destra da una sezione contraddistinta dalla scritta «Posta in palio»;
nella parte inferiore da una sezione suddivisa in tre settori:
il settore a sinistra contraddistinto dalla scritta «Punteggio realizzato», il settore centrale contraddistinto dalla scritta «Le tue carte» e il settore a destra recante due riquadri contraddistinti, rispettivamente, dalle scritte «Carta» e «Stare»;
la visualizzazione grafica della giocata consistente, per ognuna delle due manche a disposizione in ciascuna giocata, nella scoperta, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, de «Le carte del banco» e de «Le tue carte».
la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;
il riquadro «Continua», attraverso il quale e' possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.
Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:
il logo «Gratta e vinci ondine»;
il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;
il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale e' possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;
l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Black jack on line», pari ad euro 100.000,00;
l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.
 
Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.
La giocata e' composta da due manche. Per ognuna delle manche a disposizione, si deve selezionare la sezione contraddistinta dalla scritta «Posta in palio» per scoprire l'importo del premio in palio ed avviare la distribuzione delle carte. Il croupier distribuira' al giocatore due carte (visibili), che andranno a posizionarsi nella sezione «Le tue carte» e due carte (una visibile ed una coperta), che andranno a posizionarsi nella sezione «Le carte del banco».
In ogni manche, per vincere la «Posta in palio», il punteggio de «Le tue carte» dovra' superare il punteggio finale de «Le carte del banco» senza essere superiore a 21 punti. Ai fini del punteggio le figure (J, Q e K) valgono 10. L'asso, invece, puo' valere 1 o 11 ed il sistema attribuira' automaticamente il valore migliore in relazione allo svolgimento della manche.
Dopo la distribuzione delle carte il giocatore potra', selezionando il riquadro «Carta» , richiedere, una o piu' volte, un'altra carta per aumentare il punteggio de «Le tue carte». Qualora il giocatore ritenga che il punteggio de «Le tue carte» possa superare il punteggio de «Le carte del banco», per terminare la manche con le carte in quel momento a disposizione, dovra' selezionare il riquadro «Stare».
Dopo la scelta effettuata dal giocatore il sistema, se il punteggio complessivo de «Le tue carte» non risultera' superiore a 21, scoprira' la carta coperta de «Le carte del banco» rivelandone il punteggio complessivo e determinando i seguenti esiti:
il punteggio de «Le carte del banco» e' superiore al punteggio de «Le tue carte»: in tal caso non si verifica la vincita;
il punteggio de «Le carte del banco» e' inferiore al punteggio de «Le tue carte» e non e' superiore a 16: in tal caso il sistema attribuira' al banco, una o piu' volte, un'altra carta nel tentativo di superare il punteggio de «Le tue carte». Dopo l'attribuzione della carta o delle carte, se il punteggio de «Le carte del Banco» e' superiore a 21, il giocatore vince la «Posta in palio», se il punteggio de «Le carte del banco» e' superiore al punteggio de «Le tue carte» non si verifica la vincita;
il punteggio de «Le carte del Banco» e' o diviene uguale o superiore a 17: in tal caso il banco non potra' ottenere ulteriori carte. Se tale punteggio e' inferiore a quello de «Le tue carte» il giocatore vince la «Posta in palio», se e' superiore a quello de «Le tue carte» non si verifica la vincita.
2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalita' alternative:
per ogni manche di gioco, dopo aver selezionato la sezione contraddistinta dalla scritta «Posta in palio», selezionando la sezione contraddistinta dalla scritta «Carta» o la sezione contraddistinta dalla scritta «Stare» per scoprire il punteggio realizzato da «Le tue carte».
selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.
3. L'esito della giocata e' comunicato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.
5. In ogni caso il giocatore puo' conoscere l'esito della giocata, nonche' l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.
 
Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 500.000 giocate erogabili.
2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 500.000 giocate, ammonta ad euro 704.250,00 suddivisa nei seguenti premi:
n. 95.000 premi di € 2,00;
n. 17.000 premi di € 5,00;
n. 19.000 premi di € 10,00;
n. 1.500 premi di € 20,00;
n. 570 premi di € 25,00;
n. 500 premi di € 50,00;
n. 200 premi di € 100,00;
n. 50 premi di € 250,00;
n. 25 premi di € 500,00;
n. 5 premi di € 1.000,00;
n. 2 premi di € 10.000,00;
n. 1 premio di € 100.000,00.
3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.
 
Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.
2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma, mediante:
presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;
presentazione di un documento di identificazione in corso di validita';
comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.
La richiesta di pagamento puo' essere presentata anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo con le medesime modalita'. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.
3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.
 
Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria.
 
Art. 7.

1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avra' efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2008
p. Il direttore generale: Rispoli

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 1
 
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