Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 novembre 2008
Integrazione dei criteri e delle modalita' di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, del beneficio unitario e modalita' di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell'economia e delle finanze

e

IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008, al n. 4, foglio n. 231, emanato ai sensi del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed in particolare l'art. 10, comma 1, il quale prevede che «nel caso in cui risultino risorse disponibili potranno essere rimodulati, per l'estensione del beneficio, la misura delle soglie di cui all'art. 5 del medesimo decreto, oppure incluse ulteriori tipologie di soggetti beneficiari»;
Vista la nota 30 settembre 2008, n. 92876, con la quale il Dipartimento del Tesoro, ai sensi del comma 36, del citato art. 81, ha chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'ulteriore affinamento delle stime relative alla platea dei potenziali beneficiari della Carta acquisti, di trasmettere all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi come specificati nell'allegato alla citata lettera;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 149599 dell'8 ottobre 2008, recante ulteriori elementi informativi ai fini dell'attuazione del citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 96257 del 2 settembre 2008 recante variazione di bilancio per la dotazione iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro;
Considerato che, sulla base degli ulteriori elementi forniti dall'Agenzia delle entrate con la citata nota n. 128414, dell'8 ottobre 2008 e tenuto conto delle risorse economiche disponibili, e' possibile estendere il beneficio della Carta acquisti anche ai cittadini che godono di trattamenti di importo inferiore ad euro 8.000 e di eta' superiore agli anni 70;
Ritenuto, pertanto, di poter rimodulare la misura delle soglie di cui all'art. 5 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008;
Ritenuto di meglio specificare e affinare la nozione di «Soggetto incapiente» allo scopo di rendere piu' agevole l'accesso dei cittadini al beneficio della Carta acquisti e di rendere piu' efficiente il processo di verifica dei requisiti;
Ritenuto di esplicitare alcuni aspetti dell'iter di verifica delle dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio ai fini di maggior trasparenza nei confronti dei cittadini;
Vista la nota n. 126003 del 27 ottobre 2008, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere, per quanto di competenza sotto il profilo finanziario, nulla da osservare all'ulteriore corso del presente decreto integrativo;
Vista la nota n. 8633 del 28 ottobre 2008, con la quale il Dipartimento delle finanze ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni in merito al testo del presente decreto integrativo;
Decretano:

Art. 1.
Al decreto prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, di cui al preambolo, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'art. 1, comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) ''Soggetto incapiente'': soggetto la cui imposta netta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulta pari a zero con riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente al momento di richiesta o di verifica, fatta salva la facolta' del richiedente di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito all'imposta netta relativa al periodo d'imposta immediatamente antecedente»;
b) all'art. 5, comma 1, lettera c), dopo le parole «oppure godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000» sono aggiunte le seguenti: «o di importo inferiore a 8.000 euro se di eta' pari o superiore a 70 anni»; le parole «il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti «il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie»;
c) all'art. 6, alla fine del comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle eventuali dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio, nonche' alla sospensione della disponibilita' residua della Carta Acquisti nel caso di non conformita' ai requisiti di cui all'art. 5».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Grilli

Il segretario generale
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Verbaro

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 60
 
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