Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2008, n. 151
Testo del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 2008), coordinato con la legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal (( 31 marzo 2009. ))»;
b) al comma 5:
1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal (( 31 marzo 2009. ))»;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al ((31 marzo 2009 )) i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 109 (Attuazione della
direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati
generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
2002/58/CE) come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli
adempimenti derivanti dall'attuazione del presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
3. La disposizione dell'art. 132, comma 1-bis, del
Codice, introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera b), ha
effetto a decorrere dal 31 marzo 2009.
4. L'art. 6, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, e' abrogato.
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a
internet (Internet Access Provider) assicurano la
disponibilita' e l'effettiva univocita' degli indirizzi di
protocollo internet a decorrere dal 31 marzo 2009. Fino al
31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono
autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di
cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal
medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».



 
Art. 2.

Impiego del personale delle Forze armate

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu' efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente (( non superiore )) a 500 militari delle Forze armate.»;
(( b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-bis e 2». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica) come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali
esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti
opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo'
essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o
la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell'art. 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione
''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».



 
(( Art. 2-bis.
Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto
alla criminalita' organizzata

1. E' disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Altre forme eventuali di finanziamento). - 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22
dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso):
«Art. 1 (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso). - 1. E' istituito
presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per
la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di
seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi
annue;
b) dai rientri previsti dall'art. 2.»
- Si riporta il testo dell'art. 18-bis della legge 23
febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura):
«Art. 18-bis (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'art. 18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per
le vittime dell'usura di cui all'art. 14 della legge 7
marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo
unificato e' surrogato, quanto alle somme corrisposte agli
aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i
responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato
dal concessionario di cui all'art. 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno
dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono
versate dal concessionario in conto entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura.».



 
(( Art. 2-ter.
Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4;
c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge»;
c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Ulteriore regolamento di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:
a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;
b) la ripetizione delle somme gia' elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori». ))




Riferimenti normativi:

- Si riportano gli articoli 4 e 6 della legge 22
dicembre 1999, n. 512 (per l'argomento v. nella nota
all'art. 2-bis), come modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Accesso al Fondo). - 1. Hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli
enti costituiti parte civile nelle forme previste dal
codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa,
successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza
definitiva di condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione
delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a
carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei
seguenti reati:
a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal medesimo art. 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso.
2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i
limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello
stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un
giudizio civile, nelle forme previste dal codice di
procedura civile, per il risarcimento dei danni causati
dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati
in giudizio penale, nonche' i successori a titolo
universale delle persone a cui favore e' stata emessa la
sentenza di condanna di cui al presente articolo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del
Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone
indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o
e' applicata in via definitiva una misura di prevenzione,
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
4. Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere
esercitato da coloro che, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, o ad un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura
di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si
riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della
consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo
stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che
ne ha cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di
giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione
ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto
medesimo.».
«Art. 6 (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo).
- 1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi
dell'art. 5 e' disposta con deliberazione del Comitato di
cui all'art. 3 nel termine di sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, previa verifica:
a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della
sentenza di condanna e della legittimazione attiva
dell'istante;
b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della
domanda, di un procedimento penale in corso o di una
sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei
reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale;
c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della
domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o
di un procedimento in corso per l'applicazione di una
misura di prevenzione.
c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione
della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la
morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza
di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale nei confronti
del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al
comma 1 dell'art. 4.
c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione
della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la
morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata
nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della
consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'art. 4, o
di un procedimento in corso per l'applicazione di una
misura di prevenzione a termini della suddetta legge.
2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti
posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il
Comitato invita l'interessato a fornire documentazione
integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte
dall'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza
di condanna.
3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i
relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai
soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.
4. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o
dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento
del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a
carico del Fondo nel caso in cui questo non possa
soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto
condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate
attraverso la surroga sono versate dal concessionario in
conto entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso.».



 
(( Art. 2-quater.
Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302

1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo le parole: «il soggetto leso risulti essere» le parole: «, al tempo dell'evento,» sono soppresse. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita'
lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto
percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o
corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita'
delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice
penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione
del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il
medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di
procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo
ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si
dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo
nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il
medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o
comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti
delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di
azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa.».



 
(( Art. 2-quinquies.
Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti
della vittima della criminalita' organizzata

1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme gia' corrisposte. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 (per l'argomento v. nella nota all'art.
2-quater):
«Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti
la famiglia di colui che perda la vita per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 e' corrisposta
una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di
piu' soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine
fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n.
720.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta
altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da
rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico
della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti
l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono
all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le
sorelle conviventi a carico.».
- Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302 v. nei riferimenti normativi all'art. 2-quater.
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni
contro la mafia».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-bis del
codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1.-3.
(Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
comma 1, lettera a) sono attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».



 
Art. 3.

Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina

1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la piu' rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilita' ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

(( =====================================================================
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ===================================================================== Ministero della | | | | giustizia | - | 7.193.000| 11.212.000| 290.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'interno |3.000.000|30.307.000| 19.785.000| 19.785.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della salute | - | - | 9.473.000| - ---------------------------------------------------------------------
Totale |3.000.000| 37.500.00| 40.470.000| 20.075.000
))


3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello
straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di
documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di identificazione
e di espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8, dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di
identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di identificazione e di
espulsione, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza
senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e'
dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se
l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul
territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2,
lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di
forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso
revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da
sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta
perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In
ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma
5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello
Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se
l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma
5-ter, secondo periodo, la pena e' la reclusione da uno a
quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e
5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore
dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati
previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si
allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione
e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».



 
(( Art. 3-bis.
Norme in materia di indennita' spettanti ai giudici onorari
di tribunale e ai vice procuratori onorari

1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte nello stesso giorno.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attivita' di cui al comma 1 superi le cinque ore»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attivita', anche se svolte cumulativamente:
a) partecipazione ad una o piu' udienze in relazione alle quali e' conferita la delega;
b) ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o piu' attivita' di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.
2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica».
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante
l'approvazione delle norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a
quello a carico degli imputati minorenni), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4. - 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta
un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte
nello stesso giorno.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta
un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo
impegno lavorativo per le attivita' di cui al comma 1
superi le cinque ore.
2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita'
giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti
attivita', anche se svolte cumulativamente:
a) partecipazione ad una o piu' udienze in relazione
alle quali e' conferita la delega;
b) ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla
lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni
di legge.
2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore
indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo
necessario per lo svolgimento di una o piu' attivita' di
cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.
2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e
2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi
verbali e la durata della permanenza in ufficio per
l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera
b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica.
3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e 2
puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal
Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio
precedente.
4. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1589 del
bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».



 
Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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