Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 11 novembre 2008
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 825 del 16 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1534 dell'8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 24 aprile 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Vista la delibera del Senato accademico del 23 settembre 2008;
Vista la nota di prot. n. 3480 del Ministero dell'universita' e della ricerca, pervenuta il 14 ottobre 2008, con la quale viene proposto un rilievo per l'art. 42-bis - Nucleo di valutazione;
Vistala delibera del Senato accademico del 20 ottobre 2008 con cui all'unanimita' viene confermata la delibera del 23 settembre 2008;
Decreta:
Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo e' emanato nella seguente stesura:

STATUTO DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PALERMO
Art. 1.

Natura e finalita'

1. L'Universita' degli studi di Palermo, di seguito denominata Universita', e' un'istituzione pubblica avente come finalita' inscindibile l'alta formazione e la ricerca scientifica. L'Universita' concorre a qualificate prospettive di sviluppo in interazione con le espressioni culturali, professionali e istituzionali interessate.
2. L'Universita' ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
3. L'Universita' afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico-economico.
4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Universita' si dota di strutture didattiche, di ricerca e di servizio e si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di provenienza pubblica e privata.
5. L'accesso all'Universita' e' libero e garantito per tutti coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.
 
Art. 2.

Titoli di studio

1. L'Universita' rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge.
 
Art. 3.

Didattica e ricerca scientifica

1. L'Universita' promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi. In armonia con i principi dello sviluppo compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.
2. L'Universita' nel rispetto della legislazione vigente e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, promuove la cooperazione scientifica e didattica con le universita' e le strutture di ricerca dell'Unione europea e di altri Paesi. Un apposito regolamento disciplina la figura del «docente e/o scienziato ospite».
3. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, assicura ai docenti (professori, ricercatori) l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici. Nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, anche presso altri centri nazionali e internazionali.
4. L'Universita', nel pieno rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica, adotta forme di programmazione, pubblicizzazione e valutazione dell'attivita' didattica e scientifica svolta nelle proprie strutture. anche al fine di assicurare efficienza, responsabilita' e verifica delle competenze.
5. L'Universita' promuove, organizza e valorizza la ricerca, pura ed applicata, all'interno dell'Ateneo anche in collegamento con imprese ed enti terzi.
 
Art. 4.

Diritto allo studio

1. L'Universita' assume ogni iniziativa per assicurare le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio e il regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in accordo con le disposizioni legislative vigenti.
2. L'Universita' realizza la formazione, anche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.
 
Art. 5.

Attivita' di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'attivita' amministrativa e di gestione dell'Universita' si conforma ai seguenti principi e criteri:
a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;
b) efficienza e semplicita' delle procedure;
c) economicita' delle scelte di gestione;
d) definizione delle responsabilita' individuali e verifiche periodiche delle competenze, dell'efficienza e delle compatibilita';
e) pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.
2. In particolare, il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'attivita' mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' della loro realizzazione e i risultati raggiunti. Deve essere anche reso esplicito il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di cui al successivo comma 5.
3. risultati del controllo di gestione formano oggetto di valutazione nelle decisioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.
4. Sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti, ai responsabili di struttura i compiti di amministrazione e di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Universita' e delle strutture didattiche e scientifiche.
5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento, l'accesso ai documenti amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione degli atti amministrativi.
 
Art. 6.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali conseguenti a lasciti, donazioni, sfruttamento industriale di brevetti, di scoperte conseguite nell'Universita'.
3. Per le spese di investimento, l'Universita' puo' ricorrere a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
4. L'Universita' promuove modalita' di reperimento di fondi anche attraverso il ricorso a prestazioni a pagamento per conto di committenti esterni.
 
Art. 7.

Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche di didattica e di ricerca, l'Universita' puo' sviluppare attivita' di servizio, stabilire rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi, societa' di capitali, nonche' ad altre forme associative non commerciali. L'Universita' puo' svolgere tali attivita' anche mediante partecipazione finanziaria.
2. L'Universita' puo' svolgere attivita' di formazione, ricerca, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.
3. Abrogato.
4. L'Universita' promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.
5. Le azioni per attuare tali finalita' sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.
6. La partecipazione dell'Ateneo a societa' di capitali avviene su conforme deliberazione degli Organi di governo dell'Ateneo. Il consiglio di amministrazione, prima di deliberare sulla proposta motivata del senato accademico, dovra' acquisire il parere preventivo dei Revisori dei Conti.
 
Art. 8.

Diritto all'informazione

1. L'Universita' riconosce nel diritto alla informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione del corpo docente, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.
2. Abrogato.
 
Art. 9.

Regolamenti

1. L'Universita' utilizza lo strumento dei regolamenti per dare piena attuazione alle disposizioni del presente statuto e realizzarne le finalita'.
2. I regolamenti sono deliberati dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dallo statuto, e sono emanati con decreto del rettore. Entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione, salvo diversa previsione contenuta nel decreto. I regolamenti sono pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale e con le modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo.
3. Nel rispetto delle disposizioni normative dello statuto e dei regolamenti di Ateneo le strutture didattiche e di ricerca possono dotarsi di appositi regolamenti per disciplinare il proprio funzionamento, deliberati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti. I regolamenti dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate con autonomia di spesa devono essere approvati dal consiglio di amministrazione.
4. I regolamenti delle strutture decentrate dovranno essere trasmessi all'amministrazione centrale che provvedera' alla relativa pubblicazione.
 
Art. 9-bis.

Eleggibilita' negli organi di governo e nelle strutture didattiche e
di ricerca.

1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori e' richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge.
2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano gia' ricoperto, con continuita', la medesima carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata di due mandati interi.
2-bis. Se l'eletto viene nominato in corso d'anno al triennio che segue l'elezione verra' aggiunta la parte di anno ove la stessa sia inferiore a sei mesi, mentre il mandato verra' ridotto di tale parte ove la stessa sia superiore a sei mesi.
2-ter. Nei casi in cui si verifichi una soluzione di continuita' all'interno del periodo di due mandati consecutivi svolti dal medesimo soggetto, quest'ultimo sara' ulteriormente rieleggibile solo se l'interruzione avra' una durata superiore a sei mesi. Non costituiscono motivo di soluzione di continuita' le interruzioni dei mandati per lo svolgimento delle ordinarie procedure elettorali.
3. Le candidature alle cariche elettive devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale.
4. Nel rispetto della liberta' di opinione e di associazione di tutti coloro che operano nell'Universita', non possono accedere a cariche elettive gli appartenenti ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate dalla legge. Ove cio' si verifichi ne consegue l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali per ricoprire la carica resasi vacante.
5. Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali, qualora un membro elettivo si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive, o comunque nell'arco di un anno registri piu' del 50% di assenze, si procedera' alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di un primo dei non eletti verra' immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.
6. Le rappresentanze delle categorie nei diversi organi previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore puo' votare per non piu' di un terzo dei membri da eleggere.
 
Art. 10.

Organi di governo dell'universita'

1. Sono organi di governo dell'Universita' il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Rettore.
2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo dell'Universita' - redatti sulla base della registrazione del dibattito - sono pubblici e saranno resi disponibili tempestivamente per la consultazione ai sensi della legge n. 241/1990. I dispositivi delle delibere, al pari degli ordini del giorno, saranno affissi all'albo dell'Ateneo.
 
Art. 11.

Norme generali riguardanti la eleggibilita' negli organi di governo e
nelle strutture didattiche e di ricerca

(Abrogato)
 
Art. 12.

Senato accademico

1. Il Senato Accademico e' l'organo al quale sono affidate le attivita' di indirizzo, di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:
a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita', della liberta' didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori. e dei diritti degli studenti. Esercita tutti i compiti che la legge o il presente Statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi;
b) coordina l'attivita' scientifica e didattica dell'Ateneo;
c) approva l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;
d) elabora ed approva il Regolamento generale di Ateneo;
e) formula i piani di sviluppo dell'Ateneo, sulla base delle richieste e delle indicazioni espresse dalle Facolta' e dai Dipartimenti;
f) istituisce, attiva e disattiva i Dipartimenti, le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
g) delibera in secondo grado le richieste di afferenza ai Dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;
h) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalita' di verifica dell'attivita' di professori, ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;
i) valuta la relazione annuale del Direttore Amministrativo in ordine alla gestione del personale tecnico-amministrativo esprimendo su di essa parere obbligatorio da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
j) nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del bilancio assegna alle Facolta' i posti di professore e ricercatore e propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione dei posti di personale tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie che pervengono all'Ateneo;
k) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca e, sentite le commissioni scientifiche consultive, propone al Consiglio di Amministrazione i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca;
l) approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca, elaborate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che il Rettore presenta al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
m) formula, sentite le Facolta', i Dipartimenti e le strutture decentrate e di servizio, il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di priorita' degli interventi in relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e di ricerca e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
n) da' parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
o) elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale il Consiglio di Amministrazione formula il bilancio;
p) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti e, in particolare, approva le modifiche allo Statuto dell'Ateneo con le modalita' stabilite dal successivo art. 49;
q) delibera la partecipazione a societa' di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.
3. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico, nonche' in seduta straordinaria, su iniziativa del Rettore stesso, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Il Senato Accademico e' composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
a-bis) il pro Rettore vicario senza voto deliberativo;
a-ter) il pro Rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del Rettore, presiede le sedute del Senato Accademico con voto deliberativo;
b) il Direttore Amministrativo, con voto consultivo, con funzioni di segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza o impedimento, il funzionario piu' alto in grado;
c) i Presidi delle Facolta';
d) due rappresentanti dei professori straordinari e ordinari, di ruolo e fuori ruolo, due rappresentanti dei professori associati, di ruolo e fuori ruolo e due rappresentanti dei ricercatori. L'elezione avviene su base di Ateneo e con voto limitato nell'ambito delle singole componenti;
e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
f) quattro rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti dell'Ateneo.
5. Il Senato Accademico, esclusivamente nella sua componente elettiva, dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo.
6. Il Senato Accademico puo' costituire al suo interno una giunta alla quale attribuire compiti istruttori e/o esecutivi.
 
Art. 13.

Il consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, sulla base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal Senato Accademico, fatte salve le autonomie dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:
a) sentito il Senato Accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attivita' e di sviluppo dell'Ateneo, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
b) elabora ed approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', previo parere del Senato Accademico;
c) approva il piano di sviluppo edilizio formulato dal Senato Accademico, prende le iniziative per la sua esecuzione, vigila sulla gestione dello stesso e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;
e) approva i contratti e le convenzioni che non rientrino nelle competenze dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7;
f) esprime parere sui Regolamenti dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate;
g) promuove attivita' culturali, sportive, ricreative e di orientamento mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o private e avvalendosi altresi' di associazioni e cooperative studentesche;
h) delibera la partecipazione a societa' di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art.7.
3. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
a-bis) il pro Rettore vicario senza voto deliberativo;
a-ter) il pro Rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del Rettore, presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione con voto deliberativo;
b) il Direttore Amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;
c) nove rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori (tre per fascia);
d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) tre rappresentanti degli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo.
 
Art. 14.

Il rettore

1. Il Rettore e' il legale rappresentante dell'Universita'.
2. Il Rettore:
a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, dispone la pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere entro il quindicesimo giorno successivo a ciascuna seduta;
b) promulga lo Statuto e i Regolamenti approvati dagli organi competenti;
c) esercita l'autorita' disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
d) stipula gli accordi di cooperazione (interuniversitari e internazionali), i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate;
e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita';
f) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di professori e ricercatori;
g) presenta al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;
h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Rettore e' eletto tra i docenti dell'Ateneo, con una anzianita' nei ruoli della docenza di almeno cinque anni, che all'atto della candidatura siano professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, e che abbiano depositato, presso l'Ufficio elettorale dell'Universita', la propria candidatura.
Il Rettore dura in carica tre anni accademici.
4. La candidatura deve essere accompagnata da:
a) un documento programmatico;
b) il nome del Pro-Rettore vicario;
c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento.
5. La candidatura alla carica di Rettore va presentata entro il termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovra' precedere di almeno quaranta giorni la data della prima votazione.
6. Votano per l'elezione del Rettore:
a) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori.
b) abrogato;
c) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facolta';
d) il personale tecnico-amministrativo con le seguenti modalita':
1. i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Facolta', nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico con voto diretto;
2. tutto il restante personale tecnico-amministrativo con voto pesato nella misura del 10% di tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data della elezione, e attribuito secondo il rapporto tra i voti validi espressi e il numero degli aventi diritto al voto.
7. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di nomina nel ruolo di professore di prima fascia e a parita' di nomina nel ruolo il piu' anziano di eta'.
8. Il Rettore nomina il Pro Rettore vicario scelto tra i Professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, che lo coadiuva, anche assumendo responsabilita' delegate in settori di attivita', e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
 
Art. 15.

Strutture didattiche e di ricerca

1. Sono strutture didattiche dell'Universita' le Facolta', i Corsi di Laurea, i Corsi di laurea magistrale le Scuole di Specializzazione, i Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca e i Corsi di Master universitario.
2. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali ed i Centri Interuniversitari.
3. L'Universita' di Palermo puo' attivare, qualora se ne ravvisino i vantaggi ai fini di una migliore organizzazione, forme di autonomia gestionale ed amministrativa concernenti determinate strutture didattiche e di ricerca, ivi compresi i Poli didattico scientifici presso le sedi decentrate.
 
Art. 16.

Facolta'

1. Nelle Facolta' sono istituiti i Consigli di Corso di Studio, articolati in Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Specializzazione e Corsi di Master universitario.
2. Laddove esistano piu' Corsi di Studio, la Facolta' ne coordina le attivita' didattiche comuni.
 
Art. 17.

Consigli di facolta'

1. Il Consiglio di Facolta' e' l'organo di governo della Facolta'.
2. Il Consiglio di Facolta' e' presieduto dal Preside che lo convoca con modalita' definite dal Regolamento di Facolta'.
3. Sono compiti del Consiglio di Facolta':
a) la presentazione al Senato Accademico dei piani di sviluppo elaborati dalle strutture didattiche ad esso afferenti;
b) l'elaborazione e la modifica per l'approvazione da parte del Senato Accademico delle norme statutarie riguardanti la Facolta' e i Corsi di Studio ad essa afferenti in un quadro di validita' nazionale degli ordinamenti e nel rispetto dei principi generali dello Statuto di Ateneo;
c) la richiesta di nuovi posti in organico di professore e ricercatore previo parere dei consigli di Dipartimento e dei consigli di corso di studio;
d) il coordinamento dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento della didattica, in collegamento con le attivita' dei Dipartimenti;
e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;
f) il reclutamento dei professori e dei ricercatori su proposta dei consigli di Dipartimento e dei consigli di corso di studio;
g) la deliberazione dell'afferenza dei professori e dei ricercatori, ai consigli di corso di studio;
h) il controllo in modo effettivo del regolare ed efficace svolgimento dell'attivita' didattica;
i) la gestione delle biblioteche centrali di Facolta', secondo apposito Regolamento emanato dallo stesso consiglio nel rispetto della legislazione vigente;
j) procedere, annualmente, alla programmazione didattica, all'assegnazione del carico didattico ai professori di ruolo ed ai ricercatori ed alla approvazione del manifesto degli studi, nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo;
k) l'elaborazione e l'approvazione del Regolamento di Facolta';
l) ogni altra attivita' prevista dalla legge o dagli ordinamenti universitari nazionali, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.
4. Il Consiglio di Facolta' delega, con apposita deliberazione, ai consigli di corso di studio, quei poteri che ritiene opportuno conferire in base alle effettive necessita' di snellimento e di maggior efficacia delle sue attivita', evitando sovrapposizioni di organismi e compiti.
5. Sono comunque di pertinenza dei Consigli di Facolta', i compiti di cui ai punti a), d), e), f).
6. Per quanto riguarda i restanti punti, il Consiglio di Facolta' potra' delegarli o meno a seconda che essi riguardino un solo consiglio di corso di studio o piu' di uno. Nel secondo caso esso e' tenuto a deliberare dopo avere sentito il parere dei consigli di corso di studio interessati. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di parere, il Consiglio di Facolta' puo' deliberare anche in assenza del parere richiesto.
7. Il Consiglio di Facolta' elegge il Preside e la Giunta di Presidenza la cui composizione e i compiti ad essa demandabili sono definiti dal Regolamento di Facolta'.
8. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
a) il Preside che lo presiede e lo convoca con modalita' definite dal Regolamento di Facolta';
b) i professori ed i ricercatori;
c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;
d) una rappresentanza degli studenti pari al 20% del numero dei componenti di cui alla lettera b); gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti;
e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferenti alla Facolta'.
9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di studio.
10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto e' regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione e' estesa a tutti gli appartenenti al Consiglio di Facolta', fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali.
 
Art. 18.

Preside di facolta'

1. Il Preside e' responsabile della gestione della Facolta'.
2. Convoca e presiede il Consiglio di Facolta' e ne rende esecutive le deliberazioni.
3. In particolare, il Preside:
a) coordina l'attivita' dei Consigli di Corso di Studio, sovrintendendo al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla Facolta' ed esercitando, d'intesa con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;
b) rappresenta il Consiglio di Facolta' nei rapporti con l'esterno.
4. Il Preside e' eletto da tutti i componenti del Consiglio di Facolta'.
5. Il Preside e' eletto tra i professori straordinari e i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della Facolta'. In prima votazione e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto mentre nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice. Il Preside dura in carica tre anni accademici.
 
Art. 19.

Consigli di corso di studio della facolta'

1. I Consigli di Corso di Studio di Facolta' sono articolati in:
a) Consigli di Corso di Laurea;
b) Consigli di Corso di Laurea magistrale;
c) Consigli di Scuole di Specializzazione;
d) Consigli di Scuole di Dottorato.
Possono essere altresi' costituiti, su delibera motivata dei consigli di facolta', sentiti i consigli di corso di studio interessati, uno o piu' consigli di classe e/o interclasse che comprendono piu' corsi di studio, disciplinarmente affini per obiettivi formativi.
I poteri e le competenze dei consigli di classe e/o interclasse coincidono con quelli dei consigli di corso di studio che sostituiscono.
2. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di:
a) coordinare, sentiti i Dipartimenti, le attivita' di insegnamento e di studio;
b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attivita' didattica del corso di Studio;
c) coordinare i programmi dei corsi;
d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
e) costituire le commissioni di esame per i Corsi di Studio;
f) proporre al Consiglio di Facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico afferenti al corso di studio e le relative modalita' di copertura;
g) proporre al Consiglio di Facolta' l'utilizzazione dei posti;
h) proporre al Consiglio di Facolta' l'assegnazione ai Docenti dei compiti didattici;
i) formulare al Senato Accademico le richieste di professori a contratto;
j) formulare al Consiglio di Facolta' indicazioni e richieste di posti di professore e ricercatore da inserire nel piano triennale di sviluppo;
k) formulare ed approvare il Regolamento organizzativo del consiglio di corso di studio;
l) eleggere una Giunta di Presidenza la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal Regolamento;
m) eleggere il Presidente;
n) approvare il proprio manifesto degli studi;
o) elaborare gli emendamenti del piano triennale di sviluppo da presentare al Senato Accademico tramite la Facolta';
p) formulare indicazioni e richieste da inserire nel piano di sviluppo della Facolta'.
3. I consigli di corso di studio hanno l'obbligo di elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario accademico e dell'impegno orario di ciascun professore, ricercatore e assistente r.e.
4. Ciascun Consiglio di Corso di Studio dovra' istituire un Osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori, ricercatori, sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con i compiti previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo.
5. E' fatto obbligo che il Regolamento preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato rispetto da parte dei professori e ricercatori. per quanto attiene agli impegni didattici programmati.
6. Abrogato.
7. Il Consiglio di Corso di Studio e' composto da:
a) il Presidente che lo presiede e lo convoca con le modalita' definite dal Regolamento del Consiglio di Corso di Studio;
b) tutti i professori ed i ricercatori afferenti al corso;
c) abrogato;
d) i professori ed i ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;
e) abrogato;
f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere b), d);
g) abrogato;
h) tutti i docenti con insegnamento non ricompresi nelle lettere b) e d) con voto consultivo. Le modalita' di partecipazione saranno definite da appositi Regolamenti di Facolta'.
8. I componenti di cui alla lettera f) contribuiscono al numero legale solo se presenti.
9. Gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio.
10. I componenti del Consiglio che partecipano alle sedute con voto consultivo non vanno computati per la determinazione del numero legale.
11. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto e' regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione e' estesa a tutti gli appartenenti al Consiglio di Corso di Studio, fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali.
12. Le afferenze ai Consigli di Corso di Studio sono determinate con procedure definite nei Regolamenti di Facolta'.
 
Art. 19-bis.

Consigli di corso di studio di Ateneo

1. I Consigli di Corso di Studio di Ateneo sono articolati in:
Consigli di Corso di Master universitario;
Consigli di Scuole di Dottorato.
2. I Consigli di Corso di Studio di Ateneo hanno il compito di:
a) coordinare le attivita' di insegnamento e di studio;
b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attivita' didattica del Corso di Studio;
c) coordinare i programmi dei corsi;
d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
e) costituire le commissioni di esame;
f) assegnare le supplenze, gli affidamenti ed i contratti relativi al Corso di Studio;
g) formulare ed approvare il Regolamento organizzativo del Consiglio di Corso di Studio;
h) eleggere una Giunta di Presidenza la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal Regolamento;
i) eleggere il Presidente;
j) approvare il proprio manifesto degli studi.
3. I Consigli di Corso di Studio hanno l'obbligo di elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario accademico e dell'impegno orario dei docenti.
4. Ciascun Consiglio di Corso di Studio dovra' istituire un Osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori e ricercatori, sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con i compiti previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo.
5. E' fatto obbligo che il regolamento preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato rispetto da parte dei professori e ricercatori, per quanto attiene agli impegni didattici programmati.
6. Il Consiglio di Corso di Studio e' composto da:
a) il Presidente che lo presiede e lo convoca con le modalita' definite dal Regolamento del Consiglio di Corso di Studio;
b) tutti i professori e ricercatori afferenti al corso;
c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;
d) i professori ed i ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;
e) abrogato;
f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere b), c), d);
g) abrogato;
h) tutti i docenti con insegnamento non ricompresi nelle lettere b) e d) con voto consultivo. Le modalita' di partecipazione saranno definite da appositi Regolamenti di Facolta'.
7. I componenti di cui alla lettera f) contribuiscono al numero legale solo se presenti.
8. Nei Consigli di Corso di Specializzazione gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio; nei Consigli di Corso di Master universitario gli studenti durano in carica un anno.
9. I componenti del Consiglio che partecipano alle sedute con voto consultivo non vanno computati per la determinazione del numero legale.
10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto e' regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione e' estesa a tutti gli appartenenti al Consiglio di Corso di Studio, fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali.
Le afferenze ai Consigli di Corso di Studio sono determinate con procedure definite nei Regolamenti di Facolta'.
 
Art. 20.

Presidente del consiglio di corso di studio

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio:
a) presiede il Consiglio di Corso di Studio e lo convoca con modalita' previste dal Regolamento;
b) rappresenta il Consiglio di Corso di Studio nei rapporti con l'esterno;
c) e' eletto da tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio.
2. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio e' eletto tra i professori straordinari, tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo componenti del Consiglio e in servizio presso la Facolta' cui afferisce il Corso, o in caso di loro indisponibilita' tra i professori associati, di ruolo e fuori ruolo, componenti del Consiglio e in servizio presso la Facolta' cui afferisce il Corso. In prima votazione e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice. Il Presidente resta in carica tre anni accademici.
 
Art. 21.

Dipartimento

1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a piu' Facolta'.
2. Al Dipartimento e' attribuita piena autonomia finanziaria, contabile, amministrativa e di spesa. Al Dipartimento possono altresi' essere devolute le attribuzioni amministrative, finanziarie e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o di servizio considerate dal Senato Accademico afferenti ad esso esclusivamente a tali fini.
3. I Dipartimenti promuovono, coordinano, verificano e pubblicizzano le attivita' di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo professore, ricercatore e assistente r.e., e concorrono alle attivita' didattiche secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.
4. Le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Universita' si svolgono nell'ambito dei Dipartimenti.
5. La costituzione di un Dipartimento e' deliberata, anche su iniziativa dei professori e ricercatori interessati, dal Senato Accademico che indica la data di attivazione, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, che rende parere vincolante limitatamente alla disponibilita' di risorse, locali e personale. La medesima procedura e' adottata per eventuali successive modifiche.
6. Ciascun professore, ricercatore ed assistente r.e. afferisce, secondo la propria scelta, ad uno dei Dipartimenti dell'Ateneo nel quale egli svolge, anche in collaborazione con altri, la propria attivita' di ricerca; il non esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione di ufficio da parte del Senato Accademico.
7. Al Dipartimento e' assegnato il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario, per le attivita' di ricerca e di didattica ad esso connesse.
8. La disattivazione dei Dipartimenti gia' costituiti viene deliberata dal Senato Accademico anche su proposta del consiglio di Dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto, ovvero quando il numero dei professori e ricercatori. si riduce ad un terzo rispetto a quello dei professori e ricercatori all'atto della costituzione.
9. Sono organi del Dipartimento:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il direttore.
10. A ciascuna delle sezioni in cui e' eventualmente articolato il Dipartimento (o strutture assimilabili) sono assicurate le fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignita' di ricerca.
 
Art. 22.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento e' l'organo al quale e' affidata l'attivita' di sviluppo, di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Pertanto il consiglio di Dipartimento:
a) elabora ed approva un Regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalita' di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;
b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
c) detta i criteri generali per l'impiego del personale assegnato al Dipartimento;
d) adotta le iniziative necessarie per concorrere con le varie strutture didattiche alle relative attivita';
e) approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione di accompagnamento;
f) approva le domande di opzione al Dipartimento;
g) approva le richieste di finanziamento ed i bilanci preventivi annuali e pluriennali previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita';
h) determina il fondo a disposizione del segretario amministrativo per le spese di economato, ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita';
i) delibera l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del Direttore;
j) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;
k) approva quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;
l) inoltra al Senato Accademico le richieste relative ai piani di sviluppo;
m) esprime parere in ordine alle chiamate e ai trasferimenti dei professori e ricercatori, ed al conferimento di supplenze e di affidamenti da effettuare da parte dei consigli di facolta', limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento;
n) esprime parere in ordine alle modifiche al regolamento didattico di Ateneo limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
o) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente Statuto, dalla legge, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento interno.
3. Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti m) e n) del comma 2 i soli professori e ricercatori.
4. Il consiglio di Dipartimento e' composto da:
a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede, e da tutti i professori, ricercatori e ricercatori a contratto, questi ultimi con voto consultivo, afferenti al Dipartimento;
b) il Segretario Amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca (uno per ciclo) e una rappresentanza degli assegnisti di ricerca ministeriali afferenti al Dipartimento eletta con le modalita' previste dal regolamento della Struttura;
d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura del 10% dei professori e ricercatori.
 
Art. 23.

Giunta di dipartimento

1. La Giunta:
a) dispone, per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita', l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;
b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Senato Accademico;
c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
d) predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo;
e) elabora i bilanci consuntivi e preventivi del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta e' composta da almeno tre professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, tre professori associati di ruolo e fuori ruolo e due ricercatori ed un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo, oltre che dal Direttore e dal Segretario Amministrativo, quest'ultimo con voto deliberativo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. Se nel Dipartimento i soggetti appartenenti a taluna delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a quella prevista per la composizione della Giunta, quest'ultima non viene costituita e le sue funzioni vengono svolte dal Consiglio di Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
 
Art. 24.

Direttore di dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
b) da esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;
d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
e) presenta al Consiglio di Dipartimento i bilanci predisposti dalla Giunta, corredati dalle relative relazioni tecniche;
f) designa il proprio sostituto fra i membri della Giunta.
2. Il Direttore del Dipartimento e' eletto tra i professori straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo, con regime d'impegno a tempo pieno, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed e' nominato con decreto del Rettore. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
 
Art. 25.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di professori, ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi.
2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono costituiti con delibera del Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti interessati.
3. Le modalita' per la costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca devono essere contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 25-bis.

Collegio dei direttori di dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' organo consultivo e di proposta del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Universita', secondo le rispettive competenze, in ordine alla promozione, allo sviluppo ed all'organizzazione della ricerca, e delle strutture dipartimentali.
2. In particolare, esprime pareri:
a) sui criteri di ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse agli stessi assegnate e destinabili: personale tecnico amministrativo, finanziamenti per la ricerca, fondi di funzionamento, attrezzature;
b) sui criteri di assegnazione di borse e assegni comunque destinati alla ricerca.
3. Il Collegio e' composto da tutti i Direttori di Dipartimento. Elegge al suo interno il Coordinatore che dura in carica un biennio e si dota di un proprio regolamento.
 
Art. 25-ter.

Consiglio degli studenti

1. E' istituito il «Consiglio degli Studenti di Ateneo», organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche.
2. Il Consiglio degli Studenti e' costituito con Decreto del Rettore e dura in carica due anni.
3. Il Consiglio degli Studenti e' organo propositivo e consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sulle materie relative alla didattica e ai servizi agli studenti.
4. Il Consiglio degli Studenti esprime pareri sulle seguenti materie:
a) regolamento didattico di Ateneo;
b) determinazione delle tasse e dei contributi;
c) criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;
d) criteri generali di organizzazione e di attribuzione dei finanziamenti alle attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti;
e) piani di sviluppo dell'Universita' e bilancio di previsione dell'Universita'.
5. Il Consiglio degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti negli Organismi e nei Centri di Ateneo ove previsto dai relativi regolamenti.
6. Elabora alla fine di ogni anno accademico una relazione sui servizi agli studenti da trasmettere al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di valutazione.
7. Esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo Statuto, dai regolamenti o dalla legge, riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
8. Il Consiglio degli Studenti di Ateneo e' composto da:
a) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell'Universita';
b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Universita';
c) i rappresentanti degli studenti nel Centro Universitario Sportivo;
d) i rappresentanti degli studenti universitari nel Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio;
e) due rappresentanti degli studenti per ciascuna Facolta' eletti con il sistema maggioritario dagli studenti della stessa Facolta'. Gli eletti risultano essere membri del Consiglio di Facolta'. Ne Consegue che i bandi per l'elezione degli studenti nei Consigli di Facolta' devono prevedere l'elezione di un numero di studenti pari a «N-2» (N e' uguale al numero degli studenti da eleggere nei CdF).
 
Art. 26.

Liberta' di insegnamento

1. Ai professori, ricercatori e' garantita la liberta' di insegnamento. Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle delibere dei Consigli di Corso di Studio per quanto concerne il coordinamento dei programmi.
2. Il professore di ruolo che, nell'ambito del suo corso di insegnamento, non abbia l'opportunita' di realizzare il proprio impegno orario, dovra' avere affidato lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive.
 
Art. 27.

Doveri didattici dei docenti

1. I professori, ricercatori adempiono nei Corsi di Studio ai compiti didattici previsti dalla legge e dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. E' altresi' obbligo dei professori e dei ricercatori guidare il processo formativo degli studenti attraverso forme di tutorato didattico, in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
 
Art. 28.

Programmazione della ricerca

1. L'Universita' programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria attivita' fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (Dipartimenti e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.
2. L'Universita', in base alle competenze scientifiche di cui dispone, promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo dei settori di base e applicativi.
3. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed illustrata in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed internazionali.
 
Art. 29.

Finanziamento della ricerca

1. Al fine di sviluppare l'attivita' scientifica e di ricerca, l'Universita', fatta salva la priorita' dei finanziamenti da parte dello Stato, cura i rapporti con gli enti di ricerca, con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati.
2. In particolare, l'Universita' puo' stipulare convenzioni con enti pubblici (prioritarie) e privati (aggiuntive) per la realizzazione e il supporto finanziario e gestionale dei piani di sviluppo scientifico di Ateneo in accordo con la programmazione pluriennale.
3. L'Universita' mette a disposizione delle forze produttive e degli enti pubblici e privati l'esperienza e la competenza maturate all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, l'Universita' si propone come consulente permanente di enti pubblici.
4. I Dipartimenti (o strutture assimilate) possono investire aliquote dei proventi derivanti dalle attivita' di ricerca e consulenza conto terzi per investimenti nella ricerca e nella formazione.
 
Art. 30.

Modalita' per l'istituzione
delle strutture di servizio di ateneo

(Abrogato)
 
Art. 31.

Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale

(Abrogato)
 
Art. 32.

Struttura amministrativa della amministrazione centrale

1. La struttura tecnico amministrativa e' definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo, tenendo conto del Piano di Impiego del personale e delle linee programmatiche dell'Ateneo.
2. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali sono individuati dal Direttore Amministrativo.
3. Il Direttore Amministrativo nomina i responsabili delle articolazioni della struttura tecnico amministrativa di cui ai precedenti commi 1 e 2.
 
Art. 33.

Servizi e modalita' di gestione

(Abrogato)
 
Art. 34.

Criteri di gestione del patrimonio immobiliare

(Abrogato)
 
Art. 35.

Direttore amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo viene nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Il Direttore Amministrativo permane nelle funzioni per un periodo di tre anni solari, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Amministrativo puo' essere nominato, dopo concorso pubblico, per titoli, anche tra persone estranee all'amministrazione, purche' ne abbiano i requisiti; il rapporto di lavoro e' regolato da contratto di diritto privato, nei limiti previsti dalla legge.
4 Il Consiglio di Amministrazione determinera' i requisiti professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.
5. In sede di prima applicazione, il Direttore Amministrativo deve essere nominato entro un mese dalla emanazione del presente Statuto.
6. Il Direttore Amministrativo esercita le competenze previste dalla legislazione vigente.
7. Qualora il contratto del Direttore Amministrativo subisca una interruzione prima della scadenza, il nuovo Direttore Amministrativo viene nominato in corso d'anno e al triennio che segue la designazione verra' aggiunta la parte di anno ove la stessa sia inferiore a sei mesi, mentre il mandato verra' ridotto di tale parte ove la stessa sia superiore a sei mesi.
 
Art. 36.

Dirigenti e dipendenza dei servizi e delle unita' operative

(Abrogato)
 
Art. 37.

Controllo di gestione

1. L'Universita', tramite la costituzione di un apposito ufficio, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del personale tecnico-amministrativo e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3, del presente Statuto.
2. L'Universita' garantisce all'ufficio per il controllo di gestione i mezzi e le risorse necessarie per l'espletamento dei propri compiti.
3. L'ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento dei propri compiti, promuove la collaborazione dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate per realizzare il piu' ampio scambio di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.
4. All'ufficio per il controllo di gestione sono in ogni caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni annuali predisposte dagli osservatori permanenti della didattica dei Corsi di Studio, dai centri di servizi (articolo 40), dai dirigenti o responsabili dei servizi.
5. Il rapporto annuale dell'ufficio per il controllo di gestione deve indicare, tra l'altro, sulla base di criteri di valutazione esplicitamente dichiarati:
a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di servizio;
b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;
c) le proposte per ovviare alle difficolta' riscontrate;
d) i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti.
6. Il rapporto annuale e' inviato ai componenti degli organi di Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
 
Art. 38.

Piano di impiego del personale

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, redige ogni due anni il piano di impiego del personale sulla base delle esigenze delle strutture.
2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione predispone apposito Regolamento, il quale deve tenere conto delle esigenze dei servizi, della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.
3. Tramite tale piano vengono effettuati l'assegnazione e i trasferimenti del personale, i corsi di qualificazione del personale dell'Ateneo e vengono promosse le «azioni positive», su proposta del Comitato delle Pari Opportunita' dell'Ateneo.
 
Art. 39.

Articolazione delle strutture amministrative

1. La gestione amministrativo-contabile dell'Universita' e' attuata attraverso centri di spesa, definiti come le strutture a cui il bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.
2. I centri di spesa sono distinti in:
a) centri di spesa delegata;
b) centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.
3. I limiti dei poteri dei centri di spesa sono fissati dal Regolamento generale di Ateneo per la finanza e la contabilita'. Nessun centro di spesa puo' essere affidato a responsabili il cui mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.
4. I centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi organi sono responsabili e stipulano con i terzi contratti e convenzioni.
5. Il Consiglio di Amministrazione istituisce i servizi centralizzati al fine di consentire alle strutture di Ateneo una economia di scala.
6. Possono essere elevati a centri di spesa autonomi i Dipartimenti ed i Centri Servizi di Facolta'.
 
Art. 40.

Centri di servizi

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, puo' istituire centri di servizi, al fine di favorire l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di professori, ricercatori e studenti con altre istituzioni universitarie italiane ed estere e sostenere le attivita' didattiche e di ricerca scientifica.
2. I centri di servizi vengono disciplinati da Regolamenti emanati all'atto della loro istituzione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera altresi' se costituirli in centri di spesa.
 
Art. 41.

Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di direzione delle strutture dell'Universita' di Palermo, cui sono demandate, a norma del successivo comma, le relative attribuzioni e competenze, e' disciplinato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
2. Il Regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, e' emanato con decreto del Rettore su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, le Facolta' e i Dipartimenti.
3. Il Regolamento di Ateneo puo' derogare dalle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.
 
Art. 42.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' nominato con decreto del rettore su deliberazione del Senato Accademico ed e' composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti scelto tra il personale collocato a riposo, che ne assume la Presidenza;
b) da quattro componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti previsto dalla legge.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni.
3. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
 
Art. 42-bis.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. La composizione, la durata e la disciplina del Nucleo di Valutazione sono demandate al Regolamento Generale di Ateneo.
 
Art. 43.

Sistema bibliotecario e archivistico di ateneo

1. Il sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche di Facolta' e di Dipartimento, l'archivio storico di Ateneo e i centri di documentazione, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentario, nonche' il trattamento e la diffusione delle informazioni.
2. Al sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo sovrintende un comitato di coordinamento, eletto dal Senato Accademico, formato da due tra professori, ricercatori, due funzionari dell'area delle biblioteche, uno studente e un esperto di informatica applicata alla gestione dei beni librari e archivistici; esso formula annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi e le linee di sviluppo del sistema, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza delle biblioteche, fatta salva l'autonomia scientifica delle singole strutture. Il comitato e' presieduto da un delegato del Rettore.
3. La gestione e l'indirizzo scientifico-didattico delle biblioteche competono all'organo collegiale della struttura di afferenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facolta') che li esercitano secondo le modalita' previste dal Regolamento del sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo.
4. Con il fine di acquisire, tutelare, archiviare e conservare la documentazione utile alla salvaguardia della propria memoria storica, l'Universita' provvede a rendere funzionale, dotandolo dei necessari supporti finanziari e di personale e organizzandolo secondo criteri scientifici, l'Archivio Storico di Ateneo. In tale struttura, dotata di autonomia nell'ambito del sistema bibliotecario di Ateneo, confluira' tutta la documentazione relativa alle attivita' culturali, didattiche e amministrative dell'Ateneo dalla data della fondazione e quella che via via andra' producendosi.
5. La direzione scientifica e' affidata ad un comitato la cui formazione e funzione e' prevista dal Regolamento di cui al comma 3.
 
Art. 44.

Sistema museografico e orto botanico

1. L'Universita' promuove la conservazione, l'arricchimento e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico attraverso il Sistema Museografico dell'Universita' di Palermo, che comprende i seguenti musei:
a) Musei tematici realizzati presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Universita';
b) Orto botanico e Herbarium Mediterraneum.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, puo' costituire ciascuna unita' del sistema museale in centro di spesa.
 
Art. 45.

Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti

1. E' istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un ufficio permanente delle attivita' relative ai contratti, alle convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:
a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;
b) indicare metodologie di valutazione anche sulla scorta dei suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture di Ateneo;
c) pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle attivita' regolate da contratti, convenzioni e alla partecipazione a consorzi. Tale rapporto dovra' essere corredato da schede riassuntive delle informazioni piu' significative quali: i contenuti, i contraenti, la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro il piu' possibile esauriente.
 
Art. 46.

Acquisizioni di beni e servizi e affidamento
di incarichi professionali

1. L'Universita' provvede all'acquisizione di beni e servizi secondo criteri di trasparenza e all'affidamento di incarichi professionali secondo criteri di riconosciuta professionalita', in conformita' alle norme previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
Art. 47.

Azienda ospedaliera universitaria Policlinico
«Paolo Giaccone»

1. Ai sensi e per gli effetti dei d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ed in particolare dell'art. , commi 2, lett. a), e 8, all'Azienda Universitaria Policlinico P. Giaccone succede l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, dotata di autonoma soggettivita' giuridica ed economico-finanziaria, ente strumentale dell'Universita' degli Studi di Palermo, mediante il quale si realizzano i compiti istituzionali della Facolta' di Medicina e Chirurgia.
2. L'attivita' dell'Azienda e' determinata nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalita' e la coerenza con le attivita' di didattica e di ricerca scientifica della Facolta' di Medicina e Chirurgia.
3. Sono organi dell'azienda:
a) il Direttore Generale;
b) il Collegio Sindacale;
c) l'Organo di Indirizzo, presieduto dal Preside della Facolta' di Medicina.
4. I rapporti tra Universita' e Regione siciliana verranno regolati da appositi protocolli, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 517199.
 
Art. 48.

Aziende agrarie

1. L'Universita', per le finalita' della didattica e della ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura, puo' dotarsi di una azienda agraria di sua proprieta'.
2. L'organizzazione e la gestione dell'Azienda Agraria va conformata alle norme previste dal Regolamento di gestione delle Aziende Agrarie.
 
Art. 49.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facolta', i Consigli di Corso di Studio e i Consigli di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Facolta' e di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposte, di modifica dello Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.
3. Lo Statuto e' emanato dal Rettore secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.
4. Le modifiche di Statuto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Art. 50.

Natura dei pareri

1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, e' da intendersi obbligatoria e non vincolante. Quando non altrimenti specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente puo' deliberare anche in assenza del parere richiesto.
 
Art. 51.

Entrata in vigore dello statuto

(Abrogato)
 
Art. 52.

Elezioni e regole di incompatibilita'

(Abrogato)
 
Art. 53.

Trasferimento delle funzioni della commissione di ateneo

1. Le funzioni della commissione di Ateneo vengono trasferite al Senato Accademico che si insediera' in applicazione dello Statuto.
 
Art. 54.

Proroga dei regolamenti precedenti

(Abrogato)
 
Art. 55.

I s t i t u t i

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e' vietata la costituzione di nuovi istituti.
2. Gli istituti esistenti non potranno comunque essere mantenuti oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del presente Statuto, il Senato Accademico provvedera', in ogni caso, alla assegnazione dei professori e ricercatori, delle strutture e delle attrezzature ai Dipartimenti gia' costituiti o da costituire.
4. Per la composizione del Consiglio di Istituto e per l'elezione del Direttore valgono le norme previste dal presente Statuto per i corrispondenti organi di Dipartimento.
 
Art. 55 - bis.

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento didattico di Ateneo.
 
Art. 56.

Norme relative alla prima applicazione dello statuto

(Abrogato)
 
Art. 57.
(Abrogato)
 
Art. 58.

Norme transitorie

1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Ai fini del presente Statuto gli incaricati stabilizzati sono assimilati ai professori di ruolo di seconda fascia e gli assistenti r.e. ai ricercatori.
4. Le modifiche delle disposizioni relative alla composizione degli Organi Collegiali, di cui agli articoli 17, 19 e 19-bis, entrano in vigore al momento dell'avvio del procedimento per il rinnovo della relativa rappresentanza studentesca e comunque non oltre il 15 giugno 2009. Tali elezioni dovranno essere svolte sulla base della nuova composizione di diritto dell'Organo.
Palermo, 11 novembre 2008
Il rettore: Lagalla
 
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